SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
8 aprile 2008 ( *1 )
«Inadempimento di uno Stato — Art. 90, secondo comma, CE — Imposizioni interne che colpiscono prodotti di altri Stati membri — Imposizioni tali da proteggere indirettamente altre produzioni — Divieto di discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali concorrenti — Accise — Imposizione differenziata della birra e del vino — Onere della prova»
Nella causa C-167/05,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 aprile 2005,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström van Lier, dai sigg. K. Gross, K. Simonsson e R. Lyal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Svezia, rappresentato dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica di Lettonia, rappresentata dalla sig.ra E. Balode-Buraka e dal sig. E. Broks, in qualità di agenti,
interveniente,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts e L. Bay Larsen, presidenti di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’8 maggio 2007,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 luglio 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
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1 |
Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che il Regno di Svezia, applicando un sistema di imposizioni interne tale da proteggere indirettamente la birra, prodotta essenzialmente in Svezia, rispetto al vino, principalmente importato da altri Stati membri, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 90, secondo comma, CE. |
Contesto normativo
La legge 1994:1564 relativa alle accise sugli alcolici
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La normativa svedese sulle accise applicabili alle bevande alcoliche, oggetto del presente ricorso, è contenuta nella legge 15 dicembre 1994, 1994:1564, relativa ai diritti di accisa sugli alcolici [lagen (1994:1564) om alkoholskatt] (SFS 1994, n. 1564), come modificata dalla legge 2001:882 (in prosieguo: la «legge relativa alle accise sugli alcolici»). |
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3 |
L’art. 2 della legge relativa alle accise sugli alcolici così recita: «Le accise sono dovute sulla birra compresa nella categoria 2203 il cui titolo alcolometrico superi lo 0,5% in volume alcolico. Le accise devono essere inoltre versate sui prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche compresi nella categoria 2206 il cui titolo alcolometrico superi lo 0,5% in volume alcolico. Le accise per litro si applicano in ragione di [SEK] 1,47 per unità percentuale in volume alcolico. Sono esentate le birre il cui titolo alcolometrico non superi il 2,8% in volume alcolico». |
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L’art. 3 della medesima legge prevede quanto segue: «Le accise sono dovute sul vino compreso nelle categorie 2204 e 2205 il cui titolo alcolometrico sia esclusivamente il risultato di un processo di fermentazione e
Le accise si applicano per litro:
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Il procedimento precontenzioso
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A seguito di denunce ricevute in merito al regime svedese delle accise sul vino, asseritamente discriminatorie rispetto a quelle applicabili alla birra, la Commissione esaminava la normativa di cui trattasi e riteneva in conclusione che il Regno di Svezia applicasse imposizioni interne tali da proteggere indirettamente la birra, essenzialmente prodotta in Svezia, a detrimento del vino, principalmente importato da altri Stati membri, in violazione dell’art. 90, secondo comma, CE. |
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Dopo aver intimato a tale Stato membro di presentare proprie osservazioni con lettere notificate il 28 febbraio 2000 e il 1o luglio 2002, la Commissione emetteva, successivamente alle dette notificazioni, un parere motivato e un parere motivato complementare, in data, rispettivamente, 19 giugno 2001 e 7 luglio 2004. |
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7 |
Poiché le modifiche normative introdotte successivamente al 19 giugno 2001 dalle leggi 2001:517 e 2001:822 non erano ritenute sufficienti dalla Commissione e poiché il Regno di Svezia riteneva di non dover accogliere la tesi sostenuta dall’istituzione nel parere motivato complementare, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso. |
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8 |
Con ordinanza del presidente della Corte 16 settembre 2005, è stato ammesso l’intervento della Repubblica di Lettonia a sostegno del Regno di Svezia. |
Sul ricorso
Osservazioni preliminari
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La Commissione e il Regno di Svezia concordano nel ritenere che in Svezia:
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Tuttavia, per quanto riguarda le affermazioni riportate supra, al secondo e al quinto trattino, il Regno di Svezia formula alcune precisazioni. Il detto Stato membro ritiene infatti che la birra e il vino siano solo prodotti parzialmente concorrenti e che il regime fiscale sia solo uno dei fattori che possono influire sul comportamento del consumatore. |
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La Commissione e il Regno di Svezia solo altresì d’accordo nel ritenere che, al momento in cui tale Stato membro ha aderito all’Unione europea il 1o gennaio 1995, la tassazione della percentuale di volume alcolico della birra forte, definita dalla legge 16 dicembre 1994, 1994:1738 sugli alcolici [alkohollagen (1994:1738)] (SFS 1994, n. 1738) come la birra il cui titolo alcolometrico sia superiore al 3,5% in volume alcolico, e la tassazione della percentuale di volume alcolico del vino con volume alcolico di circa l’11% fossero pressoché identiche. |
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A partire dal 1o gennaio 1997, le accise sulla birra sono state ridotte di circa il 40%. |
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A tale riguardo il Regno di Svezia precisa che, nel 1996, il suo governo ha rilevato che il commercio frontaliero di birra con la Danimarca, vista la differenza del livello di imposizione di tale prodotto nei due Stati membri interessati, aveva raggiunto dimensioni tali da richiedere una riduzione della tassazione della birra. |
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14 |
Il Regno di Svezia sottolinea, inoltre, che rispetto al vino non si è sviluppato alcun commercio frontaliero analogo a quello rilevato per la birra, benché il regime fiscale svedese sia, anche per il vino, notevolmente più elevato rispetto a quello danese. Pertanto, secondo tale Stato membro, non esiste alcuna necessità di modificare le accise sul vino e, al momento in cui venne decisa la diminuzione delle accise sulla birra, non vi era alcun motivo di rivedere parallelamente la tassazione del vino. Lo Stato membro medesimo aggiunge tuttavia che, in seguito alle pressioni esercitate dalla Commissione, le accise sul vino sono state diminuite del 18,8% a partire dal 1o dicembre 2001 in applicazione della legge 2001:822 e che, in conseguenza di tale diminuzione, il rapporto che esisteva in precedenza tra la tassazione della birra forte e quella del vino è stato ristabilito. Le due tassazioni sarebbero quindi ormai equivalenti. |
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15 |
In Svezia la vendita al dettaglio del vino, della birra forte e delle bevande alcoliche è riservata ad un monopolio, affidato al Systembolaget AB, una società per azioni interamente posseduta dallo Stato svedese (in prosieguo: il «Systembolaget»). Dalle spiegazioni fornite dal Regno di Svezia e non confutate dalla Commissione, risulta che tale sistema costituisce lo strumento principale della politica del detto Stato membro in materia di lotta contro l’alcolismo, diretta a controllare la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per garantire il controllo dell’età dei consumatori e il rispetto dei divieti di vendita in vigore, pur assicurando al tempo stesso l’accessibilità dei prodotti di cui trattasi. |
Argomenti delle parti
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La Commissione afferma che la birra svedese, prodotto dominante nelle vendite di alcol sul mercato svedese, è soggetta ad accise inferiori a quelle del vino della categoria concorrenziale. A suo parere, la differenza di tassazione influisce sulla scelta del consumatore, in quanto la struttura e le caratteristiche del regime di tassazione in esame rinforzerebbero la preferenza, ritenuta storica, del consumatore svedese per la birra. Tale situazione sarebbe sfavorevole al vino, essenzialmente importato da altri Stati membri, e produrrebbe, di conseguenza, a favore della birra, essenzialmente prodotta in Svezia, un effetto protezionistico vietato dall’art. 90, secondo comma, CE. |
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La Commissione, nell’esaminare la struttura delle disposizioni fiscali svedesi pertinenti, osserva che, malgrado la diminuzione delle accise sul vino a partire dal 1o dicembre 2001 in applicazione della legge 2001:822, tale prodotto resta non solo assoggettato ad accise superiori a quelle della birra, ma viene anche tassato progressivamente in funzione del suo titolo alcolometrico, in conformità della tabella delle accise prevista all’art. 3, secondo comma, della legge relativa alle accise sugli alcolici. Così, la Commissione rileva, su un vino con un tenore alcolometrico del 12,5% in volume alcolico, che essa presenta come normale, che le accise corrispondenti ammontano a SEK 1,77 per percentuale di volume alcolico, ossia una differenza di circa il 20% rispetto alle accise sulla birra (SEK 1,47 per percentuale di volume alcolico). |
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L’istituzione sottolinea che il prezzo finale comprende anche l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») del 25% calcolata sul prezzo, accisa compresa, con la conseguenza che, essendo il vino soggetto ad accise superiori a quelle della birra, la differenza è accresciuta dall’IVA, il che aumenta l’effetto protezionistico del regime fiscale in esame. |
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Ne risulterebbe che il vino è tassato in misura più elevata della birra e che la proporzione di tassazione sarebbe più elevata nel prezzo dei vini più venduti (con un titolo alcolometrico compreso tra l’8,5% e il 15% di volume alcolico e appartenente ad una gamma di prezzo di vendita finale compreso tra SEK 49 e 70; in prosieguo: la «categoria intermedia») rispetto al prezzo della birra. |
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Per quanto riguarda il rapporto di concorrenza tra la birra e il vino, la Commissione è del parere che in Svezia esista un rapporto di concorrenza tra la birra forte, prodotto dominante nelle vendite sul mercato svedese, e i vini della categoria intermedia. Infatti, essa rileva che il vino deve essere acquistato nei negozi del Systembolaget, proprio come la birra forte, mentre la birra il cui titolo alcolometrico è inferiore al 3,5% è disponibile nei negozi di alimentari. La birra forte ed il vino sarebbero quindi in concorrenza negli stessi negozi. Secondo la Commissione, il fatto che il consumatore debba rivolgersi al Systembolaget per acquistare la birra forte ed il vino è un elemento idoneo a rafforzare la sostituibilità e, di conseguenza, il rapporto di concorrenza tra questi due prodotti. L’istituzione precisa d’altronde che il vino e la birra sono disponibili solo nei ristoranti e nei punti di ristorazione titolari di una licenza speciale e che, quindi, le due bevande possono trovarsi in concorrenza anche in tali locali. |
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La Commissione procede ad un raffronto dell’incidenza del regime fiscale in esame riguardo al prezzo, alla gradazione alcolica e al volume rispettivi della birra e del vino, per sostenere che, a prescindere dal metodo di raffronto prescelto, il carico fiscale gravante sul vino sarebbe nettamente superiore a quello applicato alla birra. In tale contesto, essa fa osservare che per i vini il cui prezzo finale è compreso tra SEK 41 e 71, che costituiscono la gran maggioranza delle vendite al dettaglio di tale prodotto (78,7% nel 2003), l’incidenza del regime fiscale sarebbe più marcata. |
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In sede di valutazione del carattere protezionistico del regime fiscale in esame, con riferimento all’art. 90, secondo comma, CE, la Commissione ritiene che sia decisivo non solo accertare il carattere protezionistico di tale regime, ma anche provare l’effetto di tale carattere sul consumatore, che può essere indotto, direttamente o indirettamente, effettivamente o potenzialmente, a scegliere un prodotto nazionale che, in mancanza di tale elemento, sarebbe equivalente ad un prodotto importato e, di conseguenza, con esso concorrente. |
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23 |
L’istituzione ritiene che il regime fiscale in esame nel presente ricorso abbia il medesimo oggetto di quello di cui al punto 27 della sentenza 12 luglio 1983, causa 170/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 2265), a proposito del quale la Corte ha dichiarato che esso ha l’effetto di assoggettare il vino proveniente dagli altri Stati membri ad un sovraccarico fiscale atto a garantire una protezione alla produzione nazionale di birra, considerato che quest’ultima costituisce il criterio di riferimento più vicino dal punto di vista della concorrenza. La Commissione ritiene, riguardo alla sentenza 27 febbraio 1980, causa 170/78, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. 417,pag. 14), che tale regime cristallizzi le abitudini di consumo, rafforzando il vantaggio della birra, prodotto nazionale, e introducendo una discriminazione a detrimento del potenziale commerciale del vino, prodotto importato da altri Stati membri. |
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La Commissione sostiene che il Regno di Svezia utilizzi quindi la fiscalità per influire sul comportamento del consumatore per quanto riguarda non solo la scelta dei prodotti, ma anche la scelta tra prodotti concorrenti. A suo parere, dalle statistiche pubblicate dal Systembolaget risulta che, prima della diminuzione del 40% delle accise sulla birra e del leggero aumento simultaneo dell’imposta sul vino dal 1o gennaio 1997, i volumi di vendita della birra e del vino erano relativamente simili e che, in seguito a tali modifiche, le vendite di vino sono diminuite del 3,7% mentre le vendite di birra sono aumentate dell’8,9%. Dopo la diminuzione, definita minima, delle accise sul vino, attuata a partire dal 1o dicembre 2001, le vendite di vino sarebbero aumentate dell’11%, vale a dire la più significativa progressione rilevata durante il periodo compreso tra il 1995 e il 2004. Tuttavia, le stesse statistiche indicherebbero anche che, in parallelo a tale progressione delle vendite di vino, le vendite di birra hanno subito un aumento nettamente superiore in percentuale. La Commissione aggiunge che questi dati devono essere esaminati, tenendo presente che il Regno di Svezia utilizza la fiscalità come strumento per rafforzare l’orientamento del consumo dei prodotti di cui trattasi. |
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In tale contesto, la Commissione considera che la modifica dei volumi di vendita di queste due bevande abbia la sua origine e la sua ragione nel loro diverso trattamento fiscale introdotto nel 1997 e chiaramente diretto a proteggere la produzione nazionale di birra. Tale effetto protezionistico perdurerebbe anche attualmente. Infatti, la Commissione sottolinea che, sebbene le accise sul vino siano state anch’esse ridotte, la loro diminuzione non è stata pari a quella delle accise sulla birra e le prime rimangono, nonostante tutto, notevolmente più elevate rispetto alle seconde, con il risultato che dal regime fiscale in esame deriva pur sempre l’effetto di promuovere la birra rispetto al vino. |
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26 |
Infine, la Commissione ritiene che, pur non essendo il Regno di Svezia tenuto a tassare la birra e il vino a un livello determinato, esso debba fissare i diritti di accisa su tali prodotti concorrenti in modo che i prodotti nazionali non siano favoriti in alcun modo. A tale proposito, essa ha precisato nel corso dell’udienza che, dal suo punto di vista, dovrebbe essere operata una nuova diminuzione della tassazione del vino della medesima entità di quella operata a partire dal 1o dicembre 2001. |
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Il Regno di Svezia nega di essere venuto meno ai suoi obblighi ai sensi dell’art. 90, secondo comma, CE. Infatti, le norme fiscali in esame, che non sarebbero di per sé identiche, non avrebbero né l’oggetto né l’effetto di proteggere indirettamente il commercio della birra dalla concorrenza del vino. |
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Il Regno di Svezia afferma che la valutazione del regime fiscale in discussione, con riferimento all’art. 90, secondo comma, CE deve fondarsi su un raffronto tra, da un lato, le birre forti più vendute e, dall’altro lato, i vini più venduti e meno cari con un titolo alcolometrico pari a circa l’11% in volume alcolico. |
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Secondo tale Stato membro, la questione fondamentale è quella di stabilire se il carico fiscale gravante su tali prodotti concorrenti sia tale da poter influire sul mercato rilevante diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali. |
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Gli effetti delle normative fiscali nazionali dovrebbero essere valutati in due fasi. Anzitutto, si dovrebbe procedere ad un raffronto dei prezzi riguardo al modo in cui influenzano la scelta del consumatore tra la birra e il vino e, quindi, esaminare le statistiche sulla struttura delle vendite quanto alla scelta tra questi prodotti. |
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31 |
Per quanto riguarda il raffronto dei prezzi di vendita della birra e del vino in quanto prodotti concorrenziali, il Regno di Svezia considera che la scelta della base di calcolo da utilizzare per effettuare tale raffronto non è evidente e che non è agevole decidere quale raffronto di prezzi offra la rappresentazione più fedele del rapporto concorrenziale. |
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32 |
Poiché, in una procedura di ricorso per inadempimento, è compito della Commissione provare l’esistenza dell’inadempimento allegato, il Regno di Svezia non ritiene necessario rendere conto di tutti i raffronti possibili del prezzo di vendita finale dei prodotti in questione. Il detto Stato membro considera sufficiente fare riferimento, nel caso di specie, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza 9 luglio 1987, causa 356/85, Commissione/Belgio (Racc. pag. 3299), ai risultati del raffronto del prezzo di vendita di un litro di birra e di un litro di vino. Nella presente causa tale raffronto mostrerebbe altresì che non è possibile prescindere dalla differenza essenziale di prezzo tra la birra e il vino, indipendentemente dalla differenza del carico fiscale applicato a tali prodotti. |
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33 |
Il Regno di Svezia ritiene che un raffronto del prezzo di vendita della birra forte più venduta e di un litro del vino più venduto e meno caro con un titolo alcolometrico di circa l’11% in volume alcolico evidenzi come la differenza di carico fiscale tra i summenzionati prodotti non sia tale da far ritenere che essa influisca sul comportamento del consumatore. Infatti, tale vino, anche se fosse tassato in modo identico alla birra forte con cui viene confrontato, sarebbe due volte più caro. Un raffronto adeguato dei prezzi non potrebbe quindi legittimare la conclusione che le norme fiscali svedesi in questione siano tali da influire sulla scelta del consumatore, favorendo il commercio della birra, prodotto nazionale, a detrimento di quello del vino, prodotto di importazione. |
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Il Regno di Svezia, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia, considera quindi che la Commissione, con i raffronti dei prezzi da essa operati, non abbia provato che la differenza di prezzo tra tipi di birra e di vino comparabili sia talmente irrilevante che la differenza di carico fiscale tra questi due prodotti sarebbe idonea a influire sul comportamento del consumatore. |
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35 |
Lo Stato membro medesimo sostiene poi che le statistiche riguardanti le tendenze del consumo di birra e di vino invocate dalla Commissione non forniscono alcuna indicazione per quanto riguarda l’effetto protezionistico che le norme fiscali svedesi produrrebbero sul commercio della birra. A tale proposito, il Regno di Svezia fa valere che un esame complessivo delle statistiche del Systembolaget, dello Skatteverket (amministrazione svedese delle imposte dirette e indirette) e della Svenska Bryggareföreningen (federazione dei birrai svedesi) fornisce il quadro più fedele della situazione. Il detto Stato membro precisa che, a partire dal 1996, il volume delle vendite di birra ha superato in modo relativamente costante il volume delle vendite di vino in misura di circa 100000000 di litri l’anno. |
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36 |
Tale Stato membro condivide la tesi della Commissione secondo cui le statistiche delle vendite evidenziano come il consumatore sia, in assoluto, sensibile alla tassazione, poiché essa influisce sul prezzo del prodotto cui si applica, pur considerando che lo strumento dei prezzi è importante per raggiungere gli obiettivi della sua politica di lotta contro l’alcolismo. Tuttavia, la circostanza che il consumatore reagisca ad una diminuzione dei prezzi con un consumo più significativo non proverebbe che egli modifichi, con ciò, il suo comportamento al momento della scelta tra le diverse categorie di bevande alcoliche. Al contrario, la sensibilità ai prezzi confuterebbe il fatto che un ribasso del prezzo del vino, risultante da una tassazione assolutamente analoga del vino e della birra forte, possa implicare un aumento del consumo del vino a scapito di quello della birra, poiché se il vino costa il doppio della birra forte nonostante la diminuzione della tassazione ad esso applicabile, il consumatore, il quale è sensibile al prezzo, non sceglierà il vino. |
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37 |
La Repubblica di Lettonia, dal canto suo, considera che sia essenziale riflettere sull’elasticità incrociata della domanda di vino e di quella della birra. Orbene, a suo giudizio la domanda di tali prodotti è relativamente non elastica, in quanto essa non è sensibile all’evoluzione dei prezzi. Ne risulta che il prezzo della birra e quello del vino non rappresentano un fattore determinante nella scelta del consumatore. |
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38 |
Inoltre, il Regno di Svezia ritiene che il punto di vista della Commissione sul modo in cui le accise influirebbero sulla scelta del consumatore tra la birra e il vino sia troppo semplicistica. Infatti, poiché questi due prodotti non sono completamente intercambiabili, la scelta del consumatore potrebbe essere influenzata da fattori diversi dalla tassazione. |
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39 |
Il Regno di Svezia, sostenuto dalla Repubblica di Lettonia, ritiene altresì che le considerazioni esposte dalla Commissione in merito all’evoluzione delle abitudini di consumo del vino e della birra non siano sufficienti a provare con certezza l’esistenza di un nesso tra le variazioni del consumo e il fatto che la tassazione del vino sia, marginalmente, più elevata di quella della birra. La Commissione non avrebbe quindi provato che il sistema fiscale svedese abbia, in concreto, un effetto protezionistico sul commercio della birra. |
Giudizio della Corte
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40 |
In via preliminare, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza, l’art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE), nel suo complesso, è inteso a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l’eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall’applicazione di imposizioni interne discriminatorie nei confronti di merci originarie di altri Stati membri e di garantire la perfetta neutralità delle imposizioni interne nei confronti della concorrenza fra prodotti nazionali e prodotti importati (sentenza Commissione /Belgio, cit., punto 6). |
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41 |
In tale prospettiva, l’art. 90, secondo comma, CE ha la funzione di inibire qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti importati che, senza essere similari ai prodotti nazionali, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale (sentenze Commissione/Belgio, cit., punto 7, nonché 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., Racc. pag. I-2229, punto 38). |
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42 |
Di conseguenza, ai fini dell’esame della compatibilità del regime fiscale censurato dalla Commissione con l’art. 90, secondo comma, CE, occorrerebbe, in primo luogo, precisare in quale misura la birra e il vino possano essere considerati come prodotti concorrenti con riferimento a tale disposizione. |
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43 |
Dalla giurisprudenza risulta che il vino e la birra sono, in una certa misura, tali da soddisfare bisogni identici, cosicché si deve ammettere un certo grado di sostituibilità reciproca, pur avendo la Corte precisato che, in considerazione delle grandi differenze di qualità e, di conseguenza, di prezzo esistenti tra i vini, il rapporto di concorrenza decisivo tra la birra, bevanda popolare di largo consumo, e il vino deve essere stabilito con i vini più accessibili al grande pubblico, che sono, in generale, i più leggeri e i meno cari, e che è quindi su tale base che occorre operare raffronti fiscali (v. sentenza Commissione/Belgio, cit., punto 10 e giurisprudenza ivi citata). |
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44 |
Tali considerazioni sono altresì valide nell’ambito della presente causa, poiché dagli elementi forniti alla Corte non emerge alcuna particolarità del mercato svedese che possa giustificare una diversa valutazione. Di conseguenza, occorre ritenere che, nella specie, solo i vini della categoria intermedia, che possono essere venduti al dettaglio esclusivamente dal Systembolaget, presentino sufficienti caratteristiche comuni con la birra forte, con titolo alcolometrico pari o superiore al 3,5% di volume alcolico, anch’essa venduta al dettaglio esclusivamente dal Systembolaget, da rappresentare un’alternativa di scelta per il consumatore e possano quindi essere considerati in rapporto di concorrenza con la birra forte con riferimento all’art. 90, secondo comma, CE. |
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45 |
In secondo luogo, occorre procedere al raffronto dei regimi di tassazione cui sono assoggettati tali prodotti, per stabilire l’eventuale differenza di tassazione loro applicata nonché l’entità di tale differenza. |
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46 |
La Commissione e il Regno di Svezia non concordano sulla pertinenza dell’applicazione, nella specie, dei metodi di raffronto utilizzati nelle citate sentenze Commissione/Regno Unito e Commissione/Belgio ai fini della valutazione del rapporto di tassazione tra la birra e il vino. |
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47 |
La Corte ritiene che il raffronto più pertinente, nella presente causa, sia quello delle accise fissate in funzione del titolo alcolometrico in volume di queste due bevande. |
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48 |
Infatti, occorre rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, che il tenore alcolico costituisce il parametro di valutazione più rilevante, nella specie, poiché in Svezia è considerato la base per la determinazione delle accise. Inoltre, si tratta di un criterio obiettivo che riflette le caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. |
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49 |
In forza dell’art. 2 della legge sulle accise sugli alcolici, le accise sulla birra sono fisse, mentre, secondo l’art. 3, di tale legge, quelle applicate al vino sono progressive, variando in funzione delle categorie previste in quest’ultima disposizione. È peraltro pacifico che la percentuale dell’IVA sia del 25% del prezzo di vendita, ivi inclusa l’accisa, per i due prodotti. |
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50 |
Risulta pertanto dal raffronto dei livelli di imposizione rispetto alla gradazione alcolica che un vino in concorrenza con la birra forte, il cui titolo alcolometrico è del 12,5% in volume alcolico, è soggetto ad una tassazione per unità percentuale di volume alcolico per litro superiore di circa il 20% a quella della birra forte (SEK 1,77 contro SEK 1,47), differenza che sale al 36% per un vino con titolo alcolometrico dell’11% in volume alcolico (SEK 2 contro SEK 1,47) e al 50% per un vino con titolo alcolometrico del 10% di volume alcolico (SEK 2,208 contro SEK 1,47). |
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51 |
Il vino che si trova in concorrenza con la birra forte è quindi assoggettato ad una tassazione più elevata di quella cui è soggetta la birra. |
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52 |
In terzo luogo, occorre verificare se tale onere più elevato sul vino rispetto alla birra forte sia tale da influenzare il mercato di cui trattasi, diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti (v. sentenze citate Commissione/Belgio, punto 15, nonché Roders e a., punto 39). |
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53 |
A tale riguardo, occorre tener conto della differenza esistente tra i prezzi di vendita dei prodotti considerati e dell’incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell’evoluzione del consumo degli stessi prodotti (sentenza Roders e a., cit., punto 39). |
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54 |
Per effettuare tale valutazione, occorre applicare un metodo comparativo accettato in definitiva dalle due parti, relativo ad un litro di birra e ad un litro di vino, poiché la Commissione non ha dimostrato la pertinenza, nel caso di specie, di un altro metodo. |
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55 |
A tale riguardo, si deve rilevare che, alla luce dei dati forniti dalla Commissione e dal Regno di Svezia, il rapporto tra il prezzo di vendita finale, ivi comprese tutte le tasse, di un litro di birra forte e di quello di un litro di vino in concorrenza con la medesima è dell’ordine di 1 a 2. |
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56 |
Come risulta dai dati forniti alla Corte, anche supponendo che le stesse accise previste per la birra forte, e cioè SEK 1,47 per unità percentuale di volume alcolico per litro, siano applicate al vino concorrente, vale a dire un vino contenente il 12,5% di volume alcolico, la diminuzione del prezzo di vendita finale, ivi comprese tutte le tasse, di un litro di vino sarebbe pari a SEK 4,63 (EUR 0,5) ovvero al 6,65%. Malgrado tale diminuzione, il rapporto tra il prezzo finale di vendita, ivi comprese tutte le tasse, della birra forte e di quello del vino in concorrenza con la medesima resterebbe dell’ordine di 1 a 2. Per la precisione, tale rapporto di prezzo di vendita finale sarebbe di 1 a 2,1 contro 1 a 2,3. |
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57 |
Il raffronto del rapporto tra i prezzi di vendita di un litro di birra forte e di un litro di vino in concorrenza con la medesima evidenzia quindi che la differenza di prezzo tra questi due prodotti è quasi identica a monte e a valle della tassazione. Pertanto, anche se la differenza esistente tra i rispettivi prezzi di vendita della birra e del vino concorrenti è inferiore a quella constatata dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Belgio, occorre sottolineare che la differenza di prezzo di vendita rilevata nella presente causa è tuttavia tale che la differenza di tassazione tra questi due prodotti non è idonea a influire sul comportamento del consumatore nel settore considerato. |
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58 |
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la Commissione non ha dimostrato che, nella specie, la differenza tra i prezzi rispettivi della birra forte, con titolo alcolometrico uguale o superiore al 3,5% di volume alcolico, e del vino della categoria intermedia, in concorrenza con la medesima, sarebbe a tal punto irrilevante che la differenza delle accise applicabili a tali prodotti in Svezia possa influenzare il comportamento del consumatore. In considerazione di quanto rilevato al punto 56 della presente sentenza rispetto al rapporto di prezzo di vendita finale, l’applicazione del regime di tassazione in esame non risulta aver prodotto l’effetto di proteggere indirettamente la birra svedese, ai sensi dell’art. 90, secondo comma, CE, per il solo fatto che esso implica che il vino, essenzialmente importato da altri Stati membri, è tassato in misura più elevata della birra, prodotto principalmente nazionale. |
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In ogni caso, occorre dichiarare che i dati statistici relativi alla vendita dei prodotti di cui trattasi presentati dalla Commissione permettono tutt’al più di mettere in evidenza una certa sensibilità del consumatore alle variazioni dei prezzi di questi prodotti esclusivamente sul breve periodo, escluse le modifiche durevoli delle abitudini di consumo a vantaggio della birra e a detrimento del vino. |
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È vero che la Corte ha ricordato al punto 10 della citata sentenza 27 febbraio 1980, Commissione/Regno Unito, che non si può esigere, ai fini dell’applicazione dell’art. 90, secondo comma, CE, che venga fornita in ogni caso la prova statistica di un effetto protezionistico di un regime di imposizioni interne, ma che è sufficiente che sia accertato che un determinato meccanismo fiscale, per le sue caratteristiche, possa causare un simile effetto. |
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Tuttavia, in considerazione di quanto precedentemente esposto, si deve rilevare che, nella specie, la Commissione non ha provato in modo giuridicamente sufficiente che la normativa in esame possa causare un simile effetto protezionistico. |
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Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto. |
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Svezia ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese. |
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Conformemente all’art. 69, n. 4, primo comma, di tale regolamento gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica di Lettonia sopporterà quindi le proprie spese. |
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Per questi motivi la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.