Parole chiave
Massima

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Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a)]

Massima

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che analisi mediche che hanno ad oggetto l’osservazione e l’esame dei pazienti a titolo preventivo, effettuate da un laboratorio privato esterno ad una struttura sanitaria a fronte di prescrizioni di medici generici, possono rientrare nell’esenzione di cui a tale disposizione come cure mediche dispensate da un altro istituto di diritto privato debitamente riconosciuto ai sensi della detta disposizione.

Infatti, le prestazioni mediche rese allo scopo di tutelare, vuoi mantenendola o vuoi ristabilendola, la salute delle persone beneficiano dell’esenzione prevista dalla detta norma. Orbene, analisi mediche che sono prescritte da medici generici nell’ambito di cure da loro dispensate sono idonee a contribuire al mantenimento della salute delle persone, dal momento che, come qualsiasi altra prestazione medica effettuata a titolo preventivo, esse sono dirette a consentire l’osservazione e l’esame dei pazienti ancor prima che diventi necessario diagnosticare, curare o guarire un’eventuale malattia.

L’art. 13, parte A, nn. 1, lett. b), e 2, lett. a), della sesta direttiva non osta ad una normativa nazionale che subordina l’esenzione di tali analisi mediche a condizioni che, da un lato, non si applicano all’esenzione delle cure dispensate dai medici generici che le hanno prescritte e, dall’altro, sono diverse da quelle che si applicano alle operazioni strettamente connesse alle cure mediche ai sensi della prima di tali disposizioni. Spetta tuttavia ai giudici nazionali valutare se gli Stati membri, imponendo simili condizioni, abbiano rispettato i limiti del loro potere discrezionale applicando i principi comunitari, in particolare il principio di parità di trattamento, il quale, in materia di imposta sul valore aggiunto, si traduce nel principio di neutralità fiscale.

L’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva osta quindi ad una normativa nazionale che subordina l’esenzione di queste analisi mediche alla condizione che esse siano effettuate sotto controllo medico. La nozione di «cure mediche» contenuta in tale disposizione, infatti, comprende non solo le prestazioni fornite direttamente da medici o da altri professionisti del settore sanitario sotto controllo medico, ma anche le prestazioni paramediche fornite in ambito ospedaliero sotto la sola responsabilità di persone che non posseggono la qualifica di medico.

Per contro, tale disposizione non osta a che questa stessa normativa subordini l’esenzione delle dette analisi alla condizione che esse siano, almeno per il 40%, destinate a persone assicurate presso un ente previdenziale. Per determinare se enti di diritto privato possano essere riconosciuti ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva, le autorità nazionali, in conformità al diritto comunitario e sotto il controllo dei giudici nazionali, possono infatti tener conto, in particolare, oltre che del carattere di interesse generale delle attività del soggetto passivo in questione e del fatto che altri soggetti passivi che svolgono le stesse attività beneficiano già di un simile riconoscimento, anche del fatto che i costi delle prestazioni in esame siano eventualmente presi a carico in gran parte da casse di malattia o da altri enti previdenziali.

(v. punti 29‑30, 48, 51, 53, 55 e dispositivo)