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Massima

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1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Contingentamento della produzione di fecola di patate

[Regolamento (CE) della Commissione n. 97/95, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1125/96, artt. 1, lett. d) ed e), 4, n. 5, e 13, n. 4]

2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Contingentamento della produzione di fecola di patate

(Regolamento della Commissione n. 97/95, come modificato dal regolamento n. 1125/96, artt. 1, 4, n. 5, e 13, n. 4)

3. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Cereali — Contingentamento della produzione di fecola di patate

[Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 2988/95, art. 5, n. 1; regolamento della Commissione n. 97/95, come modificato dal regolamento n. 1125/96, art. 13, n. 4]

Massima

1. La sanzione prevista all’art. 13, n. 4, del regolamento n. 97/95, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto concerne il prezzo minimo e l’indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, è applicabile ad una fecoleria la quale, pur non avendo necessariamente superato il sottocontingente attribuitole, si rifornisce di patate presso un operatore che si procura le stesse direttamente o indirettamente da produttori, anche quando il contratto di acquisto e fornitura stipulato tra la medesima e l’operatore in questione è stato denominato «contratto di coltivazione» dalle parti del detto contratto, è stato riconosciuto come tale da un’autorità nazionale competente ai sensi dell’art. 4, n. 2, del detto regolamento, ma non può ottenere tale qualifica ai sensi dell’art. 1, lett. d) ed e), del medesimo regolamento.

(v. punto 41, dispositivo 1)

2. Prevedendo l’applicazione di una sanzione, che non è forfetaria, bensì è funzione dell’ampiezza e della gravità dell’irregolarità commessa in tutti i casi in cui una fecoleria prende in consegna patate che non costituiscono oggetto di un contratto di coltivazione, che dev’essere concluso con un produttore di patate, l’art. 13, n. 4, del regolamento n. 97/95, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento n. 1766/92 per quanto concerne il prezzo minimo e l’indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate, in combinato disposto con i suoi artt. 1 e 4, n. 5, costituisce una disposizione chiara e precisa, che introduce una sanzione effettiva dissuasiva, idonea a realizzare gli obiettivi perseguiti e non eccedente quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

Infatti, con riferimento all’importanza dell’obiettivo di tutela dei produttori perseguito dal detto articolo e data l’esistenza di un ampio potere discrezionale delle istituzioni comunitarie in materia, non può ritenersi ingiustificata o sproporzionata l’irrogazione di una sanzione a carattere dissuasivo ed efficace come quella comminata al detto articolo in caso di dichiarazione erronea, intenzionale o meno, della fecoleria che chiede la concessione di un premio, quanto alla qualità di produttore dell’altro contraente.

(v. punti 45, 55-58)

3. La circostanza che l’autorità nazionale competente era stata informata del fatto che una fecoleria si era rifornita di patate presso un operatore che si era procurato le medesime direttamente o indirettamente dal produttore non può incidere sulla qualifica di un’irregolarità considerata come «causata da negligenza», ai sensi dell’art. 5, n. 1, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, né, di conseguenza, può incidere sull’applicazione alla detta fecoleria della sanzione prevista all’art. 13, n. 4, del regolamento n. 97/95, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento n. 1766/92 per quanto concerne il prezzo minimo e l’indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate.

(v. punto 64, dispositivo 4)