Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra di affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni contemplate dalla sesta direttiva
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. f)]
L’art. 13, parte B, lett. f), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari dev’essere interpretato nel senso che la fornitura di servizi di «call centre» a favore di un organizzatore di scommesse telefoniche, che comporta l’accettazione delle scommesse in nome dell’organizzatore da parte del personale impiegato dal prestatore dei detti servizi, non rappresenta un’operazione di scommessa ai sensi di tale disposizione e, pertanto, non può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione.
Infatti, quest’unica attività, a differenza delle operazioni di scommessa di cui al detto articolo, non è assolutamente contrassegnata dall’attribuzione di una possibilità di guadagno agli scommettitori a fronte dell’assunzione del rischio di dover corrispondere le relative vincite e, pertanto, non può essere qualificata come operazione di scommessa ai sensi della disposizione in questione.
(v. punti 26, 29 e dispositivo)