Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Orientamenti adottati dalla Commissione e accettati dagli Stati membri — Effetto vincolante (Art. 88, n. 1, CE) (cfr. punto 9)

2. Stati membri — Obblighi derivanti dal diritto comunitario — Inadempimento — Giustificazione fondata sull’ordinamento interno — Inammissibilità (Art. 226 CE) (cfr. punto 10)

3. Ricorso per inadempimento — Esame sul merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (Art. 226 CE) (cfr. punto 11)

Oggetto della causa

Oggetto:

Inadempimento di uno Stato – Mancata presentazione, entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, delle relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001 – Art. 88, n. 1, del Trattato CE e art. 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) (GU L 83, pag. 1) – Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C/28/02) (GU C 28, pag. 2; versione rettificata GU C 232, pag. 19)

Dispositivo

Dispositivo:

1) Il Granducato di Lussemburgo, non avendo presentano entro il 1° luglio 2001 e comunque entro il 30 giugno 2002, le relazioni annuali su tutti i regimi di aiuti di Stato esistenti nel settore agricolo negli anni 2000 e 2001, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 88, n. 1, CE e 21 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], come attuati dalla comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo», pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° febbraio 2000.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.