Causa C-61/05

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica portoghese

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/100/CEE — Diritto di autore — Diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il noleggio e il prestito — Trasposizione erronea»

Conclusioni dell’avvocato generale E. Sharpston, presentate il 4 aprile 2006 

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 13 luglio 2006 

Massime della sentenza

1.     Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 92/100

(Direttiva del Consiglio 92/100, art. 2, n. 1)

2.     Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 92/100

(Direttiva del Consiglio 92/100, artt. 2, nn. 5 e 7, e 4)

1.     L’art. 2, n. 1, della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, come modificata dalla direttiva 2001/29, attribuisce un diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il noleggio e il prestito segnatamente al produttore del primo fissaggio per quanto riguarda l’originale e le copie del suo film.

Viene meno agli obblighi che gli incombono ai sensi di detta norma lo Stato membro che introduca nell’ordinamento nazionale un diritto di noleggio anche a vantaggio dei produttori di videogrammi. Infatti, ciò non aggiungerebbe semplicemente una categoria supplementare di titolari di diritti all’elenco figurante all’art. 2, n. 1, della direttiva, ma, al contrario, rimetterebbe in discussione i diritti esclusivi specifici menzionati da tale norma.

(v. punti 22-23, 44 e dispositivo)

2.     L’art. 4 della direttiva 92/100, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, come modificata dalla direttiva 2001/29, garantisce agli autori o artisti interpreti o esecutori un’equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore.

Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della detta disposizione, in combinato disposto con l’art. 2, nn. 5 e 7, della direttiva medesima, lo Stato membro che crei nella normativa nazionale una confusione per quanto riguarda l’identità del debitore della remunerazione in questione.

(v. punti 38, 41, 44 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 luglio 2006 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/100/CEE – Diritto di autore – Diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il noleggio e il prestito – Trasposizione erronea»

Nella causa C‑61/05,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 10 febbraio 2005,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. P. Guerra e Andrade e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica portoghese, rappresentata dai sigg. L. Fernandes e N. Gonçalves, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), S. von Bahr, A. Borg Barthet e U. Lõhmus, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1       Con il ricorso in oggetto la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia constatare che:

–       introducendo nell’ordinamento nazionale un diritto di noleggio a vantaggio dei produttori di videogrammi, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), come modificata, da ultimo, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10; in prosieguo: la «direttiva»);

–       creando nella normativa nazionale una confusione per quanto riguarda l’identità del debitore della remunerazione dovuta agli artisti per la cessione del loro diritto di noleggio, la Repubblica portoghese non si è conformata all’art. 4 della direttiva, in combinato disposto con l’art. 2, nn. 5 e 7, di quest’ultima.

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

2       Il primo ‘considerando’ della direttiva recita:

«considerando che negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi, con particolare riferimento al diritto di noleggio e di prestito e che tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza e nuocere al completamento e al buon funzionamento del mercato interno».

3       Il settimo ‘considerando’ della direttiva recita:

«considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti».

4       L’art. 2, nn. 1, 5 e 7, della direttiva dispone quanto segue:

«1. Il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio ed il prestito spetta:

–       all’autore, per l’originale e le copie della propria opera,

–       all’artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica,

–       al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi, e

–       al produttore della prima fissazione di una pellicola per l’originale e le copie della sua pellicola; ai sensi della presente direttiva si intende per “pellicola” un’opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento, siano essere sonore o meno.

(…)

5.      Fatto salvo il paragrafo 7, allorché un contratto riguardante la produzione di una pellicola viene stipulato, individualmente o collettivamente, tra artisti interpreti o esecutori e un produttore, si presume, salvo clausola contrattuale contraria, che l’artista interprete o esecutore contemplato da detto contratto abbia trasferito il suo diritto di noleggio, fatto salvo l’articolo 4.

(…)

7.      Gli Stati membri possono prevedere che la firma di un contratto concluso tra un artista interprete o esecutore ed un produttore in merito alla produzione di una pellicola abbia l’effetto di un’autorizzazione di noleggio, purché detto contratto preveda un’equa remunerazione ai sensi dell’articolo 4».

5       Ai sensi dell’art. 4 della direttiva:

«1.       Qualora un autore o un artista interprete o esecutore abbia trasferito o ceduto il diritto di noleggio, per quanto attiene a un fonogramma o all’originale o copia di una pellicola, a un produttore di fonogrammi o di pellicole, detto autore o artista interprete o esecutore conserva il diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

2.      Gli autori o artisti interpreti o esecutori non possono rinunciare al diritto di ottenere un’equa remunerazione per il noleggio.

3.      La gestione del diritto di ottenere un’equa remunerazione può essere affidata a società di gestione collettiva che rappresentano autori o artisti interpreti o esecutori.

4.      Gli Stati membri possono stabilire se e in quale misura possa essere imposta la gestione da parte di società di gestione collettiva del diritto di ottenere un’equa remunerazione, nonché da chi essa possa essere richiesta o riscossa».

 La normativa nazionale

6       La direttiva è stata trasposta nell’ordinamento portoghese con il decreto legge 27 novembre 1997, n. 332, che introduce l’obbligo di pagamento della remunerazione agli artisti che hanno ceduto il loro diritto di noleggio (Diário da República,  I serie A, n. 275, del 27 novembre 1997, pag. 6393; in prosieguo: il «decreto legge»).

7       L’art. 5 del decreto legge dispone quanto segue:

«1. L’autore che trasferisca o ceda i suoi diritti di noleggio concernenti un fonogramma, un videogramma o l’originale o una copia di un film ad un produttore di fonogrammi o di film ha un diritto irrinunciabile ad un’equa retribuzione per il noleggio.

Ai fini del n. 1, il produttore è responsabile per il versamento della retribuzione che, in mancanza di accordo, è stabilita mediante arbitrato e conformemente alla legge».

8       L’art. 7 di tale decreto legge recita:

«1.      Il diritto di distribuzione, compreso il diritto di noleggio e di prestito a titolo gratuito, è altresì riconosciuto:

a)      all’artista interprete o esecutore per la registrazione del suo spettacolo;

b)      al produttore di fonogrammi o di videogrammi per i suoi fonogrammi o videogrammi, e

c)      al produttore della prima registrazione di un film per quanto concerne l’originale e le copie del suo film.

2. I diritti previsti al n. 1 non si estinguono con la vendita o con qualsiasi altro atto di distribuzione degli oggetti menzionati.

3. Oltre alle disposizioni dei nn. 1 e 2, il diritto di autorizzare la riproduzione dell’originale e delle copie di tale film è altresì riconosciuto al produttore della prima registrazione di un film.

4.      Ai fini del presente atto, si intende per “film” un’opera cinematografica o audiovisiva e qualsiasi sequenza di immagini in movimento, siano esse sonore o meno».

9       Ai sensi dell’art. 8 del detto decreto legge:

«La conclusione di un contratto di produzione di film tra artisti interpreti o esecutori ed il produttore implica la presunzione, salvo disposizione contraria, della cessione a vantaggio del produttore del diritto di noleggio dell’artista, fermo restando il diritto inalienabile ad un’equa remunerazione per il noleggio, conformemente all’art. 5, n. 2».

 Procedimento precontenzioso

10     Con lettera 31 marzo 2003 la Commissione ha attirato l’attenzione delle autorità portoghesi sui suoi dubbi relativi ad un’erronea trasposizione della direttiva, nel senso che il decreto legge concede il diritto esclusivo di noleggio al produttore di videogrammi e non precisa chi sia il responsabile del pagamento della remunerazione del noleggio. La Commissione ha quindi inviato loro una richiesta di informazioni.

11     Non avendo ricevuto alcuna risposta entro i termini impartiti, e ritenendo la normativa portoghese contraria agli artt. 2, n. 1, e 4 della direttiva, la Commissione, con lettera di diffida, ha avviato un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE.

12     Con lettera 8 gennaio 2004 la Repubblica portoghese ha presentato talune osservazioni. Sebbene relative alla richiesta di informazioni indirizzata dalla Commissione il 31 marzo 2003, quest’ultima ha ritenuto che tali osservazioni rispondessero altresì alla lettera di diffida.

13     Considerando insoddisfacenti le risposte della Repubblica portoghese, la Commissione ha emesso un parere motivato in data 9 luglio 2004, invitando il detto Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarsi al medesimo entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notificazione.

14     Non avendo ricevuto alcuna informazione ulteriore, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in esame.

 Sul ricorso

 Sul primo addebito, attinente ad una violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva

 Argomenti delle parti

15     La Commissione sostiene che le disposizioni dell’art. 2, n. 1, della direttiva, contrariamente a quanto previsto dal decreto legge, non consentono di estendere al produttore di videogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il noleggio di cui dispone il produttore del primo fissaggio di un film.

16     Infatti, secondo la Commissione, l’elenco riportato da tale disposizione sarebbe tassativo e spetterebbe quindi al solo produttore del primo fissaggio, e non al produttore di videogrammi, autorizzare o vietare il noleggio dell’originale e delle copie di un film. Tale elenco non presenterebbe affatto un carattere minimo e suppletivo. Solo il primo fissaggio di un film giustificherebbe una protezione specifica da parte del diritto comunitario. Proteggere copie di un film mediante un diritto connesso al diritto d’autore sarebbe ingiustificato a causa della mancanza del nesso di «accessorietà» con l’opera letteraria o artistica.

17     Ne consegue che il decreto legge, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva, avrebbe la conseguenza di privare il produttore del primo fissaggio di un film e dell’esercizio del suo diritto esclusivo, non consentendogli più di autorizzare o di vietare il noleggio delle copie del suo film.

18     Nel suo controricorso, la Repubblica portoghese osserva che, al momento dell’adozione del decreto legge, il codice del diritto d’autore e dei diritti connessi (Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos) conferiva uno status identico ai produttori di fonogrammi e di videogrammi. Per rispettare tale parità ed evitare di provocare squilibri nello status attuale dei due tipi di produttori, il legislatore avrebbe quindi aggiunto il produttore di videogrammi all’elenco dei titolari di diritti esclusivi. Sarebbe quindi al fine di adeguarsi alle caratteristiche del suo sistema nazionale che il decreto legge di cui trattasi ha equiparato il trattamento del produttore di videogrammi a quello del produttore di fonogrammi e accorda così al produttore di videogrammi un livello di protezione più elevato rispetto a quello previsto dal diritto comunitario.

19     La Repubblica portoghese ritiene inoltre che la stessa direttiva contenga un’ambiguità. Infatti, impiegando, all’art. 2, n. 1, il vocabolo poco preciso di «pellicola», la direttiva sembra riunire in una stessa definizione l’opera cinematografica e l’opera fissata su videogramma. Si può quindi considerare che il produttore del primo fissaggio possa essere anche il produttore delle copie di un film.

20     Infine, il detto Stato membro fa valere che il decreto legge sarebbe contrario alla direttiva solo qualora i suoi obiettivi fossero in contraddizione con la normativa nazionale, qualora il decreto legge pregiudicasse il funzionamento del mercato interno o ancora qualora violasse i diritti di terzi. Ora, l’applicazione di tale decreto legge non avrebbe sollevato alcun problema concreto tanto a livello del mercato interno quanto a livello del mercato nazionale, dato che nessuno è stato privato dei diritti stabiliti dalla direttiva, né è stata segnalata alcuna denuncia.

 Giudizio della Corte

21     In via preliminare, si deve constatare che questo primo addebito pone il problema se il diritto esclusivo di noleggio sia attribuito anche al produttore di videogrammi.

22     Ora, accordare un diritto esclusivo altresì ai produttori di videogrammi non aggiungerebbe semplicemente una categoria supplementare di titolari di diritti all’elenco figurante all’art. 2, n. 1, della direttiva, ma, al contrario, rimetterebbe in discussione i diritti esclusivi specifici menzionati da tale norma.

23     A tale riguardo l’art. 2, n. 1, della direttiva attribuisce un diritto esclusivo di autorizzare o di vietare il noleggio e il prestito al produttore del primo fissaggio, per quanto riguarda l’originale e le copie del suo film. Ne consegue che, se il diritto di controllare il noleggio di un videogramma fosse attribuito anche al produttore di tale videogramma, il diritto del produttore del primo fissaggio, evidentemente, non sarebbe più esclusivo.

24     Tale interpretazione è confermata dalla finalità della direttiva, che ha lo scopo d’istituire una tutela giuridica armonizzata all’interno della Comunità relativamente al diritto di noleggio e di prestito e di taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (v. sentenza 28 aprile 1998, causa C‑200/96, Metronome Musik, Racc. pag. I‑1953, punto 22).

25     Come risulta in particolare dal suo primo ‘considerando’, la direttiva mira infatti a eliminare le differenze esistenti tra le normative degli Stati membri relativamente alla tutela giuridica del diritto di autore in materia di noleggio e prestito, al fine di ridurre le barriere commerciali e le distorsioni della concorrenza. Ora, se l’art. 2, n. 1, di tale direttiva consentisse agli Stati membri di accordare liberamente il diritto di autorizzare o di vietare il noleggio di videogrammi a varie categorie di persone, tale finalità non sarebbe, manifestamente, realizzata.

26     A tale riguardo la Corte ha già dichiarato che la commercializzazione delle videocassette avviene mediante vendita, ma anche mediante noleggio. Il diritto di vietare questo noleggio in uno Stato membro può influenzare il commercio di videocassette nel detto Stato e, quindi, incidere indirettamente sugli scambi commerciali dei detti prodotti (v. sentenza 17 maggio 1988, causa 158/86, Warner Brothers e a., Racc. pag. 2605, punto 10).

27     Occorre inoltre rilevare che, ai sensi del settimo ‘considerando’ della direttiva, la protezione dei diritti esclusivi di noleggio dei produttori di fonogrammi e di film è giustificata dalla necessità di tutelare l’ammortamento di investimenti estremamente elevati e rischiosi necessari alla loro produzione, indispensabili al proseguimento dell’attività di creazione di nuove opere da parte degli autori (v., segnatamente, per quanto riguarda proprio i produttori di fonogrammi, la sentenza Metronome Musik, cit., punto 24).

28     Ora, non sembra che la produzione di videogrammi necessiti di investimenti talmente elevati e rischiosi da meritare una particolare tutela. La Corte ha già riconosciuto l’estrema semplicità con cui possono essere copiate le registrazioni sonore (v. sentenza Metronome Musik, cit., punto 24). Sebbene tale constatazione sia stata fatta nel contesto di registrazioni sonore, l’evoluzione delle nuove tecnologie ha altresì contribuito a semplificare la riproduzione dei supporti d’immagini.

29     Ne consegue che, prevedendo un diritto di noleggio anche a favore dei produttori di videogrammi, il decreto legge non è conforme alla direttiva.

30     Questa conclusione non è affatto inficiata dall’argomento della Repubblica portoghese secondo cui, «per adeguarsi alle caratteristiche del suo sistema nazionale», il diritto portoghese conferisce un identico status ai produttori di videogrammi e di fonogrammi.

31     Infatti, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenze 10 aprile 2003, causa C‑114/02, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑3783, punto 11, e 16 dicembre 2004, causa C‑358/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I‑12055, punto 13).

32     Infine, poiché il ricorso per inadempimento ha un carattere oggettivo (v., segnatamente, sentenza 17 novembre 1993, causa C‑73/92, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑5997, punto 19), l’inosservanza di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento, restando irrilevante il fatto che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C‑392/96, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑5901, punti 60 e 61, nonché 26 giugno 2003, causa C‑233/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑6625, punto 62). Dev’essere quindi respinto l’argomento della Repubblica portoghese secondo cui l’inadempimento contestato non avrebbe sollevato alcun problema pratico.

33     Alla luce delle considerazioni che precedono occorre constatare che dev’essere accolto l’addebito attinente ad una violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva da parte della Repubblica portoghese.

 Sul secondo addebito, attinente ad una violazione dell’art. 4 della direttiva, in combinato disposto con l’art. 2, nn. 5 e 7, di quest’ultima

 Argomenti delle parti

34     Per quanto concerne il trasferimento del diritto di noleggio dall’artista al produttore di film, la Commissione ritiene che il decreto legge sia confuso, dato che può riguardare due produttori diversi, cioè il produttore di videogrammi ed il produttore del primo fissaggio di un film.

35     Ora, in applicazione dell’art. 5, n. 2, del decreto legge, il produttore è responsabile del pagamento della remunerazione del noleggio. Ne risulta una difficoltà per gli artisti di percepire la remunerazione alla quale hanno diritto, dato che ignorano quale dei due produttori sia tenuto al versamento di tale remunerazione. Su questo punto la direttiva sarebbe chiara: solo il produttore del primo fissaggio di un film potrebbe cedere il diritto di noleggio degli artisti interpreti e sarebbe tenuto a pagare la remunerazione alla quale hanno diritto. Una trasposizione come quella effettuata con il decreto legge sarebbe quindi destinata, in realtà, a favorire l’industria delle copie.

36     La Repubblica portoghese contesta il carattere asseritamente confuso del decreto legge. Fino a prova contraria, quest’ultimo introduce l’obbligo di remunerazione a carico del produttore del primo fissaggio di un film. Inoltre, l’ambiguità non deriverebbe solo dal decreto legge, ma anche dalla definizione del vocabolo «pellicola» contenuta nella direttiva.

 Giudizio della Corte

37     Secondo una costante giurisprudenza, ciascuno Stato membro dà alle direttive un’attuazione che corrisponde pienamente alle esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche imposte dal legislatore comunitario, nell’interesse delle persone interessate stabilite negli Stati membri. A tal fine le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con efficacia cogente incontestabile, nonché con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie (v. sentenza 4 dicembre 1997, causa C‑207/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑6869, punto 26).

38     In via preliminare occorre osservare come dall’art. 2, nn. 5 e 7, della direttiva risulti che, per effetto della legge, si possono presumere ceduti, o possono essere ceduti, a un produttore di film i diritti degli artisti interpreti o esecutori. In cambio di tale cessione, l’art. 4 della direttiva garantisce un’equa remunerazione ai detti artisti interpreti o esecutori.

39     L’art. 8 del decreto legge prevede la cessione del diritto esclusivo di noleggio dall’artista interprete al «produttore di film», senza ulteriormente definire tale espressione. Secondo l’art. 5 del decreto legge, il produttore di film è responsabile del pagamento della remunerazione sulla base della cessione del diritto di noleggio relativo a un videogramma ovvero all’originale o alla copia di un film. L’interpretazione combinata di tali due articoli potrebbe portare alla conclusione che il produttore di videogrammi rientra nella categoria dei produttori di film, responsabili della remunerazione.

40     Al riguardo, la stessa Repubblica portoghese riconosce l’ambiguità del suo decreto legge.

41     Al contrario, se è vero che l’art. 4, n. 1, della direttiva, in merito alla cessione del diritto di noleggio, fa riferimento ad un produttore di film, esso riguarda in realtà solo il produttore del primo fissaggio di un film. Poiché i videogrammi non sono menzionati nel detto articolo, il produttore di videogrammi non gode dello status di produttore di film.

42     Da questa trasposizione della direttiva deriva quindi una situazione che può impedire agli artisti del Portogallo di percepire la remunerazione alla quale hanno diritto, dato che non appare chiaramente chi sia il produttore responsabile del pagamento dell’equa remunerazione prevista all’art. 4 della direttiva.

43     Di conseguenza, dev’essere accolto l’addebito attinente ad un’erronea trasposizione dell’art. 4 della direttiva, letto in combinato disposto con l’art. 2, nn. 5 e 7, di quest’ultima.

44     Risulta da quanto precede che, introducendo nell’ordinamento nazionale un diritto di noleggio anche a vantaggio dei produttori di videogrammi, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva, e, creando nella normativa nazionale una confusione per quanto riguarda l’identità del debitore della remunerazione dovuta agli artisti per la cessione del loro diritto di noleggio, la Repubblica portoghese non si è conformata all’art. 4 della direttiva, in combinato disposto con l’art. 2, nn. 5 e 7, di quest’ultima.

 Sulle spese

45     Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica portoghese, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      –       Introducendo nell’ordinamento nazionale un diritto di noleggio anche a vantaggio dei produttori di videogrammi, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, come modificata, da ultimo, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

–       Creando nella normativa nazionale una confusione per quanto riguarda l’identità del debitore della remunerazione dovuta agli artisti per la cessione del loro diritto di noleggio,

la Repubblica portoghese non si è conformata all’art. 4 della direttiva 92/100, come modificata dalla direttiva 2001/29/CE, in combinato disposto con l’art. 2, nn. 5 e 7, di quest’ultima.

2)      La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il portoghese.