Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Accesso alla formazione professionale

(Art. 39 CE)

Massima

Il diritto comunitario non osta a che una normativa nazionale, che organizza a titolo provvisorio una formazione destinata a soddisfare a breve termine la domanda di insegnanti qualificati in uno Stato membro, esiga che i candidati a tale formazione siano impiegati in un istituto scolastico del detto Stato, purché tuttavia l’applicazione che viene fatta di tale normativa non abbia l’effetto di escludere per principio qualsiasi candidatura di insegnanti che non siano impiegati in un tale istituto, senza una previa valutazione individuale dei meriti delle candidature con riferimento, in particolare, alle attitudini dell’interessato ed alla possibilità di controllare la parte pratica della formazione ricevuta da quest’ultimo o eventualmente di dispensarlo da essa.

(v. punto 49 e dispositivo)