Agricoltura — Politica agricola comune — Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti
[Regolamento del Consiglio n. 1254/1999, art. 12, n. 2, lett. b); regolamento della Commissione n. 3887/92, art. 2, n. 1, lett. c)]
Al fine di conseguire l’obiettivo di arginare la tendenza all’intensificazione della produzione di carne bovina, la concessione di un premio speciale è subordinata al rispetto di un coefficiente di densità, previsto dall’art. 12 del regolamento n. 1254/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che esprime il rapporto tra il numero di animali detenuti nell’azienda e la superficie foraggera di quest’ultima dedicata alla loro alimentazione, provvedendo in tal modo a che tale superficie sia sufficiente a garantire il fabbisogno alimentare di tali animali.
Al riguardo, gli artt. 12, n. 2, lett. b), del detto regolamento n. 1254/1999, e 2, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3887/92, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, debbono essere interpretati nel senso che una parcella, dichiarata superficie foraggera, può essere qualificata «disponibile» qualora, da un lato, sia destinata esclusivamente all’alimentazione degli animali ivi detenuti per tutta la durata dell’anno civile e, dall’altro, abbia potuto effettivamente essere utilizzata per l’alimentazione degli animali stessi durante un periodo minimo di sette mesi nel corso di questo medesimo anno a partire dalla data fissata dalla normativa nazionale e compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo, anche nel caso in cui la detta parcella non sia stata occupata in maniera ininterrotta da tali animali, segnatamente a motivo di un’inondazione temporanea.
(v. punti 28-29, 38 e dispositivo)