Parole chiave
Massima

Parole chiave

Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Diffida — Condizione — Previo inadempimento di un obbligo incombente a uno Stato membro — Osservazioni di detto Stato — Carattere di forma sostanziale — Diffida avente ad oggetto la mancata trasposizione di una direttiva prima della scadenza del termine di recepimento — Inammissibilità

(Art. 226 CE)

Massima

L’emissione di una lettera di diffida presuppone che sia stato fatto valere il previo inadempimento di un obbligo incombente allo Stato membro interessato. La facoltà del detto Stato membro di presentare le proprie osservazioni – anche laddove ritenga di non farne uso – costituisce una garanzia fondamentale voluta dal Trattato, la cui osservanza è prescritta ad substantiam per la regolarità del procedimento diretto a far dichiarare l’inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, la lettera di diffida non può riguardare la mancata trasposizione di una direttiva il cui termine di attuazione non è ancora scaduto.

(v. punto 7)