CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MAZÁK

presentate il 14 giugno 2007 1(1)

Causa C‑457/05

Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV

contro

Diageo Deutschland GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Wiesbaden (Germania)]

«Libera circolazione delle merci – Direttiva 75/106/CEE – Armonizzazione completa – Liquidi in imballaggi preconfezionati – Precondizionamento in volume – Baileys Mini – Interpretazione conforme al Trattato della direttiva»





1.     Con la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, il Landgericht Wiesbaden (Tribunale regionale di Wiesbaden, Germania) chiede l’interpretazione del combinato disposto dell’art. 5, n. 3, lett. b) e d) e dell’allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (in prosieguo: la «direttiva 75/106» o «la direttiva») (2). Questa causa verte segnatamente sulla commercializzazione in Germania della bevanda Baileys sotto forma di c.d. «Baileys Mini» in bottigliette da l 0,071.

I –    Contesto normativo

A –    Normativa comunitaria

2.     La direttiva 75/106 è stata modificata in diverse occasioni (3). L’art. 1 stabilisce che la direttiva riguarda gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati all’allegato III, misurati in volume, per la vendita in quantità unitarie uguali o superiori a 5 ml e inferiori o uguali a 10 litri.

3.     Il primo ‘considerando’ della direttiva 75/106 stabilisce quanto segue: «nella maggioranza degli Stati membri le condizioni di presentazione alla vendita di liquidi in imballaggi preconfezionati e chiusi sono fissate da disposizioni regolamentari obbligatorie che differiscono da uno Stato membro all’altro, ostacolando in tal modo gli scambi di tali imballaggi preconfezionati; (...) è necessario pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni».

4.     Il quarto ‘considerando’ della direttiva recita quanto segue: « è opportuno ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore; (...) tuttavia, considerate le scorte molto ingenti di imballaggi preconfezionati nella Comunità, tale riduzione può avvenire soltanto gradualmente».

5.     Il sesto ‘considerando’ della direttiva 75/106 ha il seguente tenore: «per alcuni Stati membri la rapida modifica del principio di riempimento prescritto dalle rispettive legislazioni nazionali, l’organizzazione dei nuovi tipi di controlli e il cambiamento del sistema di unità di misura presentano difficoltà; (...) occorre quindi prevedere per questi Stati membri un periodo di transizione che non deve comunque ostacolare maggiormente il commercio intracomunitario dei prodotti in questione né compromettere l’applicazione della direttiva negli altri Stati membri».

6.     L’art. 5 della direttiva 75/106, così come modificato e per la parte che interessa nel caso di specie, stabilisce quanto segue:

«1.      Gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla determinazione dei volumi o ai relativi metodi di controllo impiegati, o per motivi inerenti ai valori nominali, qualora essi figurino nell’allegato III, colonna I, rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano alle prescrizioni della presente direttiva.

(…)

3.      b) (…) [Gli imballaggi preconfezionati] riportati al punto 4 [dell’allegato III] possono essere commercializzati dopo il 31 dicembre 1991 soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I precitata. (…)

         d) Fatta salva la lettera b), in Irlanda e nel Regno Unito possono essere commercializzati i prodotti elencati al punto 4 dell’allegato III che si presentano nel volume di l 0,071» (4).

7.     Infine, il punto 4 dell’allegato III della direttiva 75/106 stabilisce, per i prodotti elencati sotto la dicitura «Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette “estratti concentrati”) per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09)», i seguenti valori nominali di capacità in litri, nella colonna I, così come ammessi a titolo definitivo: «0,02 — 0,03 — 0,04 — 0,05 — 0,10 — 0,20 — 0,35 — 0,50 — 0,70 — 1 — 1,125 — 1,5 — 2 — 2,5 — 3 — 4,5 — 5 — 10».

II – Fatti, procedimento e questioni pregiudiziali

8.     Le questioni pregiudiziali sono state sollevate nell’ambito di una controversia in materia di concorrenza sleale fra la Schutzverband der Spirituosen-Industrie e.V. (associazione per la tutela dell’industria delle bevande alcoliche; in prosieguo: la «Schutzverband») e la Diageo Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Diageo»), di cui il Landgericht Wiesbaden è stato investito.

9.     La Schutzverband è un’associazione registrata comprendente imprese e associazioni del settore delle bevande alcoliche, il cui scopo consiste nel verificare e, all’occorrenza assicurare, l’osservanza della relativa normativa nell’ambito del settore degli alcolici in Germania.

10.   La Diageo è la filiale tedesca del produttore di bevande Diageo North America Inc.. Essa commercializza in Germania, sotto diversi marchi, segnatamente birra, whisky, gin e vodka.

11.   Dall’ottobre 2004 la Diageo commercializza in Germania la bevanda «Baileys» sotto forma di «Baileys Mini», ossia in bottigliette da l 0,071 (in prosieguo: il «prodotto»). Il Baileys è fatto di whisky, distillato di cereali, zucchero e panna e ha un tasso alcolico pari al 17%. I prodotti «Baileys» della Diageo sono fabbricati ed imbottigliati in Irlanda (5).

12.   Il giudice a quo osserva che i Baileys Mini sono anche venduti, fino a prova contraria, in Francia e nei Paesi Bassi dal settembre 2003 e in Belgio dal giugno 2004 (6).

13.   Vi è disaccordo fra le parti sul fatto che la vendita del prodotto (ossia nelle bottigliette da l 0,071) sia consentita in Germania.

14.   Il giudice a quo ritiene che il prodotto Baileys Mini rientri nell’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106. Esso è dell’avviso che, dal momento che tutti i prodotti elencati nell’allegato III, punto 4, con un volume nominale compreso fra 5 ml e 10 litri (7) possono essere smerciati solo nei volumi indicati nella colonna I dell’allegato III, la misura d’imballaggio di l 0,071 non è, in linea di principio, consentita.

15.   La deroga di cui all’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106 stabilisce tuttavia che i prodotti elencati al punto 4 dell’allegato III possono essere commercializzati in Irlanda e nel Regno Unito nel volume di l 0,071.

16.   Pertanto, con ordinanza 23 novembre 2005, il Landgericht Wiesbaden (Decima Sezione civile), ha sospeso il procedimento e ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali alla Corte:

«1)      Se l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d), e con l’allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (...), modificata da ultimo dall’Atto di adesione 23 settembre 2003, (...) debba essere interpretato nel senso che prodotti confezionati in volume di l 0,071, legalmente fabbricati e/o commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono essere commercializzati anche in tutti gli altri Stati membri della Comunità europea.

2)      In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, ultima frase, in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d), e con l’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106/CEE, sia conforme al principio della libera circolazione delle merci sancito dagli artt. 28 CE e 30 CE».

17.   Sono state presentate osservazioni scritte da parte della Schutzverband, della Diageo, dei governi greco e belga, del Consiglio e della Commissione. A queste parti, governo belga escluso, si è unito il governo francese nella trattazione orale svoltasi il 15 marzo 2007.

III – Analisi

A –    Principali argomenti delle parti

18.   La Schutzverband deduce fondamentalmente che il primo quesito dovrebbe essere risolto negativamente. Ciò consegue al rapporto «regola/eccezione» esistente fra l’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, seconda frase, della direttiva 75/106, nonché dal senso e dallo scopo delle suddette disposizioni. La regola è che i prodotti che figurano al punto 4 dell’allegato III sono completamente armonizzati e l’eccezione è che la deroga di cui all’art. 5, n. 3, lett. d), si applica solo all’Irlanda e al Regno Unito. Tale deroga si applica inoltre «[f]atta salva la lettera b)».

19.   La Schutzverband ritiene che la seconda questione dovrebbe essere risolta affermativamente, in quanto il divieto di commercializzazione ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. b), della direttiva è giustificato da considerazioni relative alla tutela dei consumatori. Per quanto attiene alle misure di armonizzazione, generalmente alle istituzioni comunitarie competenti è riconosciuta un’ampia discrezionalità ed esse sono pertanto soggette solo ad una limitata verifica di proporzionalità.

20.   Secondo quanto argomentato dalla Schutzverband, il divieto non è manifestamente sproporzionato. La tutela dei consumatori rappresenta una giustificazione ammissibile in quanto, in forza del quarto ‘considerando’, la direttiva è stata ideata per ridurre il più possibile per un dato prodotto i volumi troppo vicini che rischiano di indurre in errore il consumatore.

21.   La Diageo deduce sostanzialmente che, per essere compatibile con il diritto primario e con i principi sviluppati dalla Corte nella sentenza Cidrerie Ruwet (8), l’art. 5, n. 3, lett. b) e d), in combinato disposto con l’allegato III, punto 4, della direttiva 75/106, deve essere interpretato in modo tale da consentire che i prodotti in confezioni aventi un volume pari a l 0,071, legalmente fabbricati e/o commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possano esserlo anche in tutti gli altri Stati membri. Questo è sostanzialmente anche l’argomento dedotto dal governo greco. Diversamente, una deroga che non sia limitata nel tempo determinerebbe una compartimentazione dei mercati nazionali e sarebbe contraria alla finalità di armonizzazione della direttiva nonché all’obiettivo del mercato interno. Qualsiasi altra interpretazione, inoltre, violerebbe l’art. 28 CE e non sarebbe giustificata da considerazioni relative alla tutela dei consumatori.

22.   Il governo belga deduce sostanzialmente che le pertinenti disposizioni stabiliscono il divieto di commercializzazione del Baileys in imballaggi preconfezionati aventi un volume di l 0,071 in territori diversi dall’Irlanda o dal Regno Unito. In quanto deroga, essa deve essere interpretata restrittivamente. Il governo belga ritiene che, in ogni caso, anche se il divieto di cui all’art. 5, n. 3, lett. b), fosse da ritenere un ostacolo agli scambi intracomunitari, esso sarebbe giustificato da considerazioni relative alla tutela dei consumatori.

23.   Il governo francese condivide sostanzialmente la tesi del governo belga.

24.   La Commissione deduce che, allo stato attuale della normativa, in via di principio vi è un divieto di commercializzazione del prodotto nella Comunità, ad eccezione dell’Irlanda e del Regno Unito. Tuttavia, poiché il prodotto è stato commercializzato in Irlanda e nel Regno Unito, non si dovrebbe limitarne l’immissione sul mercato negli altri Stati membri, altrimenti una siffatta restrizione eccederebbe l’obiettivo della deroga e sarebbe contraria al principio della libera circolazione delle merci.

25.   La Commissione sostiene che questo principio, connaturato all’art. 28 CE, si applica non solo in assenza di armonizzazione della legislazione nazionale, ma anche in un caso in cui sia necessario per interpretare le disposizioni comunitarie che istituiscono una deroga nel quadro di una completa armonizzazione. Essa deduce che, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva, gli Stati membri non possono – segnatamente per motivi di volumi nominali che figurano nell’allegato III, colonna I – rifiutare l’immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano le prescrizioni della direttiva (cioè, un prodotto legalmente commercializzato in Irlanda e nel Regno Unito). Ciò terrebbe conto del fatto che l’art. 5, n. 3, lett. d) è una deroga al principio sancito all’art. 5, n. 3, lett. b). Tale interpretazione soddisfa i requisiti della libera circolazione delle merci ed è coerente con la volontà del legislatore comunitario. Non è pertanto necessario risolvere la seconda questione.

26.   Il Consiglio concorda con l’interpretazione fornita dalla Commissione.

B –    Valutazione

27.   Vorrei sottolineare, come considerazione introduttiva, che mentre la normativa sugli imballaggi preconfezionati è chiaramente finalizzata a promuovere l’accesso al mercato, essa può tuttavia – come dimostra il caso di specie – generare paradossalmente una situazione in cui tale accesso può essere in realtà ostacolato.

28.   Inoltre, anche se ciò non è pertinente ratione temporis ai fini dell’odierna fattispecie, il 25 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio, e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (9). La Commissione stessa ha affermato nelle proprie memorie di essere stata indotta a presentare la summenzionata proposta dalla complessità delle norme esistenti, che riguardano un’ampia gamma di prodotti, e in considerazione dell’«armonizzazione in parte facoltativa» e «in parte completa», da un lato, e della pronuncia della Corte nella causa Cidrerie Ruwet, dall’altro. Le disposizioni proposte prevedono un’ampia deregolamentazione delle quantità nominali, comprese quelle del Baileys Mini.

1.      Prima questione

29.   Con la prima questione, il giudice a quo chiede alla Corte se la direttiva 75/106 debba essere interpretata nel senso che è consentito commercializzare in altri Stati membri prodotti preconfezionati aventi un volume di l 0,071 che, in virtù di una deroga inserita nella menzionata direttiva, sono legalmente fabbricati e/o commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito.

30.   In applicazione dell’art. 234 CE, la Corte fornisce ai giudici nazionali gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario necessari per risolvere le controversie dinanzi ad essi pendenti (10). Spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (11). Spetta tuttavia alla Corte, in caso di necessità, esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza e, in particolare, stabilire se la richiesta di interpretazione del diritto comunitario presenti una relazione con la realtà e l’oggetto della controversia nella causa principale (12). Quando risulti che la questione posta non è manifestamente pertinente per la soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere (13).

31.   A mio giudizio non c’è necessità, ai fini della decisione della presente causa, di affrontare la questione della fabbricazione del prodotto. Risulta chiaramente dal fascicolo depositato che la presente causa verte sulla questione se un prodotto legalmente commercializzato in Irlanda e nel Regno Unito possa esserlo anche negli altri Stati membri.

32.   L’art. 5, n. 1, della direttiva 75/106 stabilisce una lex generalis secondo cui gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l’immissione sul mercato di imballaggi preconfezionati che soddisfano, segnatamente, ai valori nominati elencati nell’allegato III, colonna I. Se pertanto l’imballaggio preconfezionato delle merci è conforme ai volumi nominali specificati nell’allegato in questione, non se ne può impedire la commercializzazione a motivo del volume nominale. L’art. 5, n. 1, della direttiva 75/106, tuttavia, non richiede che le merci, per essere immesse sul mercato, debbano essere preconfezionate in imballaggi aventi quei volumi nominali.

33.   L’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, seconda frase [in prosieguo: l’«art. 5, n. 3, lett. b)»], della direttiva 75/106, modificato dalla direttiva 88/316, stabilisce una lex specialis per le acqueviti, liquori ed altre bevande alcoliche (14), secondo cui tali prodotti possono essere commercializzati soltanto nei volumi nominali indicati nella colonna I dell’allegato III, punto 4. A mio avviso questa disposizione garantisce che, per essere legalmente commercializzati nella Comunità, gli imballaggi preconfezionati di liquori e di altre bevande alcoliche devono essere conformi ad uno dei valori nominali limitati, specificati nella colonna I dell’allegato III, punto 4.

34.   L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva, anch’esso inserito dalla direttiva 88/316, introduce una deroga non limitata nel tempo e stabilisce che i liquori e le altre bevande alcoliche possono inoltre essere commercializzati in Irlanda e nel Regno Unito se sono preconfezionati nel volume nominale di l 0,071.

35.   Poiché la deroga permanente, che comprende un ulteriore valore nominale, si riferisce specificamente all’Irlanda e al Regno Unito escludendo gli altri Stati membri, si pone la questione se gli altri Stati membri possano rifiutare la commercializzazione sul loro territorio di liquori ed altre bevande alcoliche preconfezionate nel volume nominale di l 0,071 sebbene essi siano stati commercializzati legalmente in uno Stato membro, ovvero l’Irlanda o il Regno Unito.

36.   La direttiva 75/106 modificata, in particolare la struttura dell’art. 5, n. 3, lett. b), in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d) e con l’allegato III, punto 4, manca a mio avviso di purezza legislativa e crea difficoltà di comprensione e di interpretazione di una siffatta deroga permanente. Ritengo che il legislatore comunitario si sarebbe dovuto avvedere che l’utilizzo di una siffatta tecnica legislativa è idoneo a causare difficoltà interpretative e pertanto dovrebbe essere evitato.

37.   Infatti, dal momento che l’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106 modificata introduce una deroga permanente a favore dell’Irlanda e del Regno Unito in relazione alla commercializzazione di liquori e altre bevande alcoliche preconfezionate nel valore nominale di l 0,071, ci si può porre la questione se l’art. 5, n. 3, lett. b), in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d) e con l’allegato III, punto 4, colonna I, della direttiva 75/106, realizzi una completa armonizzazione o soltanto un’armonizzazione parziale dei valori nominali, in base alla quale i liquori e le altre bevande alcoliche possono essere commercializzati nella Comunità europea. Ciò, a mio avviso, influisce direttamente sul modo in cui deve essere interpretato l’art. 5, n. 3, lett. b), in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d) e con l’allegato III, punto 4, colonna I, della direttiva 75/106 e, all’occorrenza, sul modo in cui deve essere valutata la sua validità.

38.   In assenza di armonizzazione delle legislazioni, l’art. 28 CE vieta segnatamente gli ostacoli alla libera circolazione delle merci derivanti dall’assoggettamento delle merci provenienti da altri Stati membri, in cui siano legalmente fabbricate e immesse in commercio, a norme che dettino requisiti ai quali le merci stesse devono rispondere, come quelle riguardanti, ad esempio, la presentazione, l’etichettatura o il confezionamento, anche qualora tali norme siano indistintamente applicabili ai prodotti tanto nazionali quanto di importazione (15).

39.   Nell’ipotesi di armonizzazione parziale, la Corte ha stabilito, nella sentenza Cidrerie Ruwet, che questo divieto si applica al divieto di smercio di imballaggi preconfezionati non rientranti nell’oggetto di tale armonizzazione. In questo caso una diversa interpretazione porterebbe ad autorizzare nuovamente gli Stati membri a compartimentare i rispettivi mercati nazionali per quanto riguarda i prodotti non contemplati dalle norme comunitarie, in contrasto con l’obiettivo della libera circolazione delle merci perseguito dal Trattato (16).

40.   È palese che l’art. 5, n. 3, lett. b), in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d) e con l’allegato III, punto 4, colonna I, della direttiva 75/106 modificata, è finalizzato a disciplinare in modo definitivo i volumi nominali degli imballaggi preconfezionati in cui è consentita la commercializzazione dei liquori e di altre bevande alcoliche in tutti gli Stati membri. Queste disposizioni mirano pertanto ad istituire un regime completamente regolamentato in cui la normativa comune sostituisca integralmente la normativa nazionale esistente nel settore, poiché ritengo che esse vietino esplicitamente agli Stati membri di stabilire normative nazionali diverse dalla normativa comune. Sono dell’avviso che la possibilità data all’Irlanda e al Regno Unito, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva 75/106 di commercializzare liquori e altre bevande alcoliche in un ulteriore volume nominale non modifica il fatto che la questione sia stata completamente disciplinata a livello comunitario.

41.   La presente questione, dunque, verte sul fatto se la direttiva possa essere interpretata conformemente all’art. 28 CE.

42.   Al riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una norma di diritto derivato, come l’art. 5, n. 3, lett. b), in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d) e con l’allegato III, punto 4, colonna I, della direttiva 75/106, non può essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre o mantenere condizioni in contrasto con le norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci (17).

43.   Occorre ricordare che la libera circolazione delle merci costituisce uno dei principi fondamentali del Trattato e della Comunità (18). Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l’art. 28 CE è finalizzato a vietare ogni normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (19).

44.   Si deve inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una norma di diritto comunitario derivato va interpretata, nei limiti del possibile, nel senso della sua conformità con le disposizioni del Trattato e con i principi generali del diritto comunitario (20).

45.   Secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, inoltre, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (21).

46.   A questo proposito si deve ricordare, in primo luogo, che la direttiva 75/106 è stata adottata sul fondamento dell’art. 94 CE (precedentemente art. 100 del Trattato CE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune. In secondo luogo, che il fondamento normativo della direttiva 88/316, che ha introdotto nella direttiva le disposizioni di cui è causa, era rappresentato dall’art. 95 CE (ex art. 100 A del Trattato CE).

47.   Inoltre, le misure adottate sul fondamento dell’art. 95 CE hanno ad oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Secondo la giurisprudenza della Corte tali misure devono avere effettivamente per oggetto il miglioramento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno (22).

48.   In particolare, lo scopo preminente del legislatore comunitario nell’adozione della direttiva 75/106 – come si evince chiaramente dal primo ‘considerando’ – era quello di stabilire disposizioni armonizzate per imballaggi preconfezionati di liquidi, i quali erano disciplinati nella maggioranza degli Stati membri da disposizioni regolamentari obbligatorie che differivano da uno Stato membro all’altro, al fine di assicurare la libera circolazione di quei prodotti all’interno della Comunità.

49.   Ritengo che dai principi succitati si evinca che sarebbe contrario all’art. 28 CE se il prodotto, una volta legalmente commercializzato nei due Stati membri interessati, non potesse anche esserlo nel resto della Comunità. Le disposizioni in questione, nonostante l’ambigua tecnica legislativa utilizzata, creano una deroga permanente a favore dell’Irlanda e del Regno Unito che consente la commercializzazione di liquori e di altre bevande alcoliche in un volume nominale di l 0,071 in questi due Stati membri e, a mio avviso, consente, o induce, anche la commercializzazione di quei prodotti nel resto degli Stati membri.

50.   In considerazione di quanto precede, ritengo che, secondo una corretta interpretazione, l’armonizzazione completa (e il fatto che l’allegato III, punto 4, colonna I, non comprende il volume di l 0,071) in connessione con la deroga permanente, come stabilito nella direttiva, comporta che quest’ultima deve essere interpretata nel senso che prodotti in imballaggi preconfezionati di volume pari a l 0,071, una volta legalmente commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono anche essere commercializzati in tutti gli altri Stati membri della Comunità europea.

2.      Seconda questione

51.   Come si evince chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, la seconda questione sollevata, relativa alla compatibilità della direttiva con gli artt. 28 CE e 30 CE si pone nella presente fattispecie solo se la direttiva non può essere interpretata nel senso che consente la commercializzazione del prodotto in tutti gli altri Stati membri.

52.   Considerata la soluzione data alla prima questione, non è necessario risolvere la seconda.

IV – Conclusione

53.   Propongo di risolvere le questioni pregiudiziali sottoposte dal Landgericht Wiesbaden nel seguente modo:

L’interpretazione corretta dell’art. 5, n. 3, lett. b), secondo comma, seconda frase, in combinato disposto con l’art. 5, n. 3, lett. d), e l’allegato III, punto 4, colonna I, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1974, 75/106/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, modificata da ultimo dall’Atto di adesione 23 settembre 2003, è quella secondo cui i prodotti in imballaggi preconfezionati del volume di l 0,071, una volta legalmente commercializzati in Irlanda o nel Regno Unito, possono anche essere commercializzati in tutti gli altri Stati membri della Comunità europea.


1 – Lingua originale: l'inglese.


2 – GU 1975 L 42, pag. 1.


3 – Modificata dalla direttiva della Commissione 28 settembre 1978, 78/891/CEE, che adegua al progresso tecnico gli allegati delle direttive 75/106/CEE e 76/211/CEE del Consiglio nel settore degli imballaggi preconfezionati (GU L 311, pag. 21), dalla direttiva del Consiglio 23 novembre 1979, 79/1005/CEE (GU L 308, pag. 25), dalla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1984, 85/10/CEE (GU 1985 L 4, pag. 20), dalla direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/316/CEE (GU L 143, pag. 26), dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/676/CEE (GU L 398, pag. 18) e dall’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 2003 L 236, pag. 33).


4 –      Con riferimento alle numerose modifiche della direttiva 75/106, l’art. 5, n. 1, della stessa figura così come modificato dalla direttiva 85/10, mentre l’art. 5, n. 3, lett. b) e d), è stato modificato successivamente dalla direttiva 88/316.


5 – Il prodotto commercializzato in Germania è descritto sull’etichetta come «Original Irish Cream». La parola «liqueur» è aggiunta come denominazione di vendita. La Diageo ha spiegato che dal 2002/2003 il prodotto viene fabbricato ed imbottigliato nel Regno Unito.


6 – All’udienza, inoltre, il governo greco ha affermato che i Baileys Mini sono anche commercializzati in Grecia dal settembre 2003.


7 – Art. 1, n. 1, della direttiva.


8 – Sentenza 12 ottobre 2000, causa C‑3/99, Cidrerie Ruwet (Racc. pag. I‑8749).


9 – COM(2004) 708 def. V. anche la proposta modificata del 12 aprile 2006 COM(2006) 171 def.


10 – V., fra le altre, ordinanza 25 maggio 1998, causa C‑361/97, Nour/Burgenländische Gebietskrankenkasse (Racc. pag. I‑3101, punto 10).


11 – Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 13 gennaio 2000, causa C‑254/98, Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb/TK-Heimdienst Sass, Racc. pag. I‑151, punto 13).


12 – Ciò è finalizzato a che la Corte non debba esprimere pareri consultivi su questioni generali o teoriche.


13 – V. sentenza 21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter-Coulais (Racc. pag. I‑1711, punto 15).


14 – Per esteso: «Alcole etilico non denaturato avente titolo alcolometrico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande (TDC: 22.09)», in prosieguo: «liquori ed altre bevande alcoliche».


15 – Sentenza 6 luglio 1995, causa C‑470/93, Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Köln/Mars (Racc. pag. I‑1923, punto 12).


16 – Cit. alla nota 8, punto 47.


17 – V., in proposito, fra le altre, sentenze 9 giugno 1992, causa C‑47/90 Delhaize et Le Lion (Racc. pag. I‑3669, punto 26); 2 febbraio 1994, causa C‑315/92, Verband Sozialer Wettbewerb (nota comunemente come «Clinique») (Racc. pag. I‑317, punto 12), e 11 luglio 1996, cause riunite C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93, Bristol‑Myers Squibb e altri (Racc. pag. I‑3457, punto 27).


18 – Sentenze 9 dicembre 1997, causa C‑265/95, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑6959, punto 24), e 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger (Racc. pag. I‑5659, punto 51).


19 – Sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville (Racc. pag. 837, punto 5).


20 – V., tra l’altro, sentenze 24 giugno 1993, causa C‑90/92, Dr. Tretter/Hauptzollamt Stuttgart-Ost (Racc. pag. I‑3569, punto 11), e 27 gennaio 1994, causa C‑98/91, Herbrink (Racc. pag. I‑223, punto 9 e giurisprudenza ivi citata).


21 – V., fra le altre, sentenze 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I‑6857, punto 50), e 14 giugno 2001, causa C‑191/99, Kvaerner (Racc. pag. I‑4447, punto 30).


22 – Sentenza 5 ottobre 2000, causa C‑376/98, Germania/Parlamento e Consiglio (Racc. pag. I‑8419, punti 83 e segg.).