CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JÁN MAZÁK

presentate il 18 gennaio 2007 1(1)

Causa C-328/05 P

SGL Carbon AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Grafiti speciali – Principio del ne bis in idem»





I –    Introduzione

1.        Con la presente impugnazione, l’impresa tedesca SGL Carbon AG (in prosieguo: la «SGL») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, Tokai e a./Commissione delle Comunità europee (2) (in prosieguo: «la sentenza impugnata»), che ha respinto il ricorso d’annullamento proposto nella causa T‑91/03 contro la decisione della Commissione 17 dicembre 2002, C(2002) 5083 def. (in prosieguo: «la decisione contestata»), in un procedimento a norma dell’art. 81 CE.

2.        Con la sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado, segnatamente, ha ridotto l’ammenda inflitta alla SGL per l’infrazione commessa nel settore della grafite isostatica e ha respinto il ricorso per il resto.

3.        La presente impugnazione è strettamente connessa, per quanto riguarda i fatti all’origine della controversia e i motivi addotti, a quella proposta nella causa C‑308/04 P, SGL Carbon AG/Commissione delle Comunità europee, relativa ad ammende inflitte dalla Commissione per la partecipazione ad una serie di accordi e di pratiche concordate nel settore degli elettrodi di grafite. Tale causa è stata decisa dalla Corte con sentenza 29 giugno 2006 (3).

II – Ambito normativo

A –    Il regolamento n. 17

4.        L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (4) (in prosieguo: il «regolamento n. 17»), dispone:

«1. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d’imprese ammende varianti da cento a cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza:

(…)

b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 e 5,

(…)

2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:

a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81, n. 1] o dell’articolo [82] del Trattato (…)

(…)

Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

(…)».

B –    Gli orientamenti

5.        Il preambolo della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA» (5) (in prosieguo: gli «Orientamenti»), enuncia quanto segue:

«I principi indicati (…) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo delle decisioni della Commissione, di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo, sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla Commissione nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10% del volume d’affari globale delle imprese. La Commissione intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della concorrenza.

La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente, che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».

C –    La comunicazione sulla cooperazione

6.        La comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (6) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano con la Commissione nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa possono evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare.

7.        Il punto A, n. 5, della detta comunicazione così recita:

«La cooperazione di un’impresa è soltanto uno dei vari elementi di cui la Commissione tiene conto nel determinare l’ammontare di un’ammenda (...)».

8.        Il punto C della comunicazione sulla cooperazione, intitolato «Importante riduzione dell’ammontare dell’ammenda», prevede quanto segue:

«L’impresa che, soddisfatte le condizioni di cui al punto B, lettere da b) ad e), denunci l’intesa segreta dopo che la Commissione abbia proceduto ad accertamenti, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa stessa, senza che tali accertamenti abbiano potuto fornire una base sufficiente per giustificare l’avvio del procedimento in vista dell’adozione di una decisione, beneficia di una riduzione dal 50% al 75% dell’ammontare dell’ammenda».

9.        Le condizioni indicate nel punto B, cui si riferisce il punto C, si verificano quando l’impresa in questione:

«a) denunci l’intesa segreta alla Commissione prima che quest’ultima abbia proceduto ad un accertamento, previa decisione, presso imprese partecipanti all’intesa e senza che essa già disponga di informazioni sufficienti per dimostrare l’esistenza dell’intesa denunciata;

b) sia la prima a fornire elementi determinanti ai fini della prova dell’esistenza dell’intesa;

c) abbia cessato di partecipare all’attività illecita al più tardi al momento in cui denuncia l’intesa;

d) fornisca alla Commissione tutte le informazioni utili nonché tutti i documenti e gli elementi probatori di cui dispone riguardanti l’intesa e assicuri una permanente e totale cooperazione per tutto il corso dell’indagine;

e) non abbia costretto un’altra impresa a partecipare all’intesa né abbia svolto un ruolo di iniziazione o determinante nell’attività illecita».

10.      Conformemente al punto D, n. 1, «[u]n’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal 10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione», e, ai sensi del n. 2 della medesima sezione, «ciò può verificarsi in particolare:

–        se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione;

–        se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

D –    Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

11.      L’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, così recita:

«Diritto a non essere giudicato o punito due volte

Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione».

III – Fatti all’origine della controversia e decisione contestata

12.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto come segue i fatti all’origine della controversia:

«1      Con Decisione 17 dicembre 2002, C(2002) 5083 def. (…) la Commissione ha accertato la partecipazione di varie imprese ad una serie di accordi e di pratiche concordate, ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’“Accordo SEE”) nel settore delle grafiti speciali nel periodo compreso fra luglio 1993 e febbraio 1998.

2      Ai fini della Decisione, l’espressione “grafiti speciali” designa un particolare gruppo di prodotti di grafite, ossia la grafite isostatica, la grafite estrusa e la grafite pressata utilizzate per varie applicazioni. Essa non include gli elettrodi di grafite per la siderurgia.

3      La grafite isostatica possiede caratteristiche meccaniche superiori a quelle della grafite estrusa e della grafite pressata e i prezzi di ciascuna categoria variano a seconda delle sue caratteristiche meccaniche. La grafite isostatica viene usata, segnatamente, nella fabbricazione, tramite lavorazione a scarica elettrica, di stampi metallici per le industrie automobilistiche ed elettroniche. Essa viene anche usata per realizzare matrici per la colata continua dei metalli non ferrosi come il rame e le leghe di rame.

4      Lo scarto fra il costo di produzione della grafite isostatica e quello della grafite estrusa e della grafite pressata è del 20% circa. Generalmente, la grafite estrusa ha un costo inferiore, motivo per cui essa viene scelta se corrisponde alle esigenze dell’utilizzatore. I prodotti estrusi sono usati per una vasta gamma di applicazioni, principalmente nell’industria siderurgica, in quella dell’alluminio, in quella chimica e nella metallurgia.

5      La grafite pressata è generalmente impiegata soltanto in applicazioni su vasta scala, in quanto è normalmente inferiore alla grafite estrusa.

(…)

7      La Decisione riguarda due distinte intese, una relativa al mercato della grafite speciale isostatica e l’altra relativa a quello della grafite speciale estrusa. Non sono emerse prove di infrazioni nel settore della grafite pressata. Le intese in questione riguardavano prodotti molto specifici, cioè grafite in blocchi interi e tagliati, ma non prodotti lavorati, ossia realizzati su ordine del cliente.

8      I principali produttori di grafite speciale nel mondo occidentale sono società multinazionali. (…)

9      Al momento dell’adozione della Decisione, i maggiori produttori di grafite speciale isostatica nell’ambito della Comunità e del SEE erano la società tedesca SGL carbon AG (in prosieguo: la “SGL”) e la società francese Le Carbone-Lorraine SA (in prosieguo: la “LCL”). La società giapponese Toyo Tanso Co. Ltd (in prosieguo: la “TT”) occupava la terza posizione, seguita da altre società giapponesi, la Tokai Carbon Co. Ltd (in prosieguo: la “Tokai”), la Ibiden Co. Ltd (in prosieguo: la “Ibiden”), la Nippon Steel Chemical Co. Ltd (in prosieguo: la “NSC”) e la NSCC Techno Carbon Co. Ltd (in prosieguo: la “NSCC”), nonché la società Americana UCAR International Inc. (in prosieguo: la “UCAR”), divenuta GrafTech International Ltd.

(…)

11      I principali operatori sul mercato mondiale della grafite estrusa erano la UCAR (40%) e la SGL (30%). Sul mercato europeo esse rappresentavano i due terzi delle vendite. I produttori giapponesi nel loro insieme detenevano circa il 10% del mercato mondiale e il 5% di quello comunitario. La percentuale delle vendite di prodotti estrusi in forma di blocchi interi o tagliati (prodotti non lavorati) oscillava tra il 20 e il 30% per la UCAR e tra il 40 e il 50% per la SGL.

12      Nel giugno 1997, la Commissione iniziava un’indagine sul mercato degli elettrodi di grafite. Tale indagine sfociava nella decisione 18 luglio 2001, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE – Caso Comp/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite (GU 2002, L 100, pag. 1). Nel corso dell’indagine, la UCAR contattava la Commissione, nel 1999, per sottoporle una domanda ai sensi della [comunicazione sulla cooperazione]. La domanda si riferiva a presunte pratiche anticoncorrenziali nei mercati della grafite isostatica e della grafite estrusa.

13      In base ai documenti presentati dalla UCAR, la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell’art. 11 [del regolamento n. 17] alla SGL, alla Intech, alla Tokai e alla TT, sollecitando informazioni dettagliate relative ai contatti avuti con i concorrenti. Le menzionate società contattavano la Commissione, esprimendo la volontà di cooperare alla sua indagine.

14      Negli Stati Uniti, nel marzo 2000 e nel febbraio 2001, venivano avviati procedimenti penali a carico di una controllata della LCL e di un controllata della TT per la loro partecipazione ad un’intesa illecita sul mercato della grafite speciale. Le imprese si dichiaravano colpevoli e accettavano di pagare ammende. Nell’ottobre 2001 anche la Ibiden si dichiarava colpevole e pagava un’ammenda.

15      Il 17 maggio 2002, la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti ai destinatari della Decisione. Nelle loro risposte, tutte le società, ad eccezione della Intech EDM BV e della Intech EDM AG, ammettevano l’infrazione. Nessuna società contestava sostanzialmente i fatti.

16      Considerati le analogie tra i metodi adottati dai partecipanti all’intesa e il fatto che le due infrazioni riguardavano prodotti correlati, e dato che la SGL e la UCAR erano coinvolte in entrambi i casi, la Commissione riteneva appropriato esaminare nell’ambito di un unico procedimento le infrazioni relative ai due mercati.

17      Il procedimento amministrativo si concludeva il 17 dicembre 2002 con l’adozione della Decisione, che accertava, in primo luogo, che le ricorrenti, TT, UCAR, LCL, Ibiden, NSC e NSCC avevano fissato, su scala mondiale, prezzi indicativi (prezzi base) sul mercato della grafite isostatica non lavorata e, in secondo luogo, che la SGL e la UCAR avevano commesso un’infrazione analoga, anch’essa su scala mondiale, sul mercato della grafite estrusa non lavorata.

18      Per quanto riguarda l’infrazione relativa al settore della grafite isostatica, la Decisione rileva che i prezzi venivano fissati e ripartiti per applicazione, per zona geografica (Europa o Stati Uniti) e a livello di commercializzazione (distributori/officine meccaniche e grandi utenti finali con capacità di lavorazione). Lo scopo dell’intesa consisteva nell’armonizzare le condizioni di commercio e lo scambio di documenti di spedizione in modo da garantire una stretta sorveglianza sulle vendite e la rilevazione di ogni violazione dei termini dell’intesa. In alcuni casi, erano state scambiate informazioni ai fini della spartizione dei principali clienti.

19      La Decisione spiega che erano stati realizzati accordi collusivi sul mercato della grafite isostatica mediante regolari riunioni multilaterali a quattro livelli:

–        “riunioni ad alto livello”, cui partecipavano i massimi dirigenti delle società e nel corso delle quali venivano definiti i principi fondamentali della cooperazione;

–        “riunioni di lavoro internazionali” per la classificazione dei blocchi di grafite in diverse categorie e la fissazione dei prezzi minimi per ciascuna di esse;

–        riunioni “regionali” (per l’Europa);

–        riunioni “locali” (nazionali) per i mercati italiano, tedesco, francese, inglese e spagnolo.

(…)

21      Per quanto riguarda il mercato della grafite estrusa, emerge dalla Decisione che i due principali operatori sul mercato europeo di tali prodotti, la SGL e la UCAR, hanno ammesso di aver partecipato, dal 1993 alla fine del 1996, a varie riunioni bilaterali relative al mercato in questione. La UCAR e la SGL si erano accordate per aumentare i prezzi della grafite estrusa sul mercato Comunità/SEE. Esse discutevano regolarmente sui prezzi e sulla classificazione dei prodotti per evitare di farsi concorrenza sui prezzi. I nuovi prezzi venivano resi noti ai clienti a turno da ciascuna delle parti.

22      In base alle valutazioni di fatto e giuridiche effettuate nella Decisione, la Commissione ha comminato alle imprese interessate ammende determinate conformemente al metodo indicato negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (…) e della comunicazione sulla cooperazione.

23      Secondo l’art.1, primo comma, del dispositivo della Decisione, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1 dell’Accordo SEE partecipando, nei periodi indicati, a un complesso di accordi e di pratiche concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali isostatiche nella Comunità e nel SEE:

(…)

b)      SGL, da luglio 1993 a febbraio 1998;

(…)

24      Ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, le seguenti imprese hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53, n. 1, dell’Accordo SEE partecipando, nei periodi indicati, a un complesso di accordi e di pratiche concordate che hanno inciso sui mercati delle grafiti speciali estruse nella Comunità e nel SEE:

–        SGL, dal febbraio 1993 al novembre 1996;

(…)

25      L’art. 3 del dispositivo infligge le seguenti ammende:

(…)

b)      SGL:

–        grafiti speciali isostatiche: EUR 18 940 000;

–        grafiti speciali estruse: EUR 8 810 000;

(…)

26      L’art. 3 ordina inoltre che le ammende siano pagate entro tre mesi dalla data di notifica della Decisione, con applicazione di interessi di mora al tasso del 6,75%.

27      Con lettera del 20 dicembre 2002, la Decisione è stata trasmessa a ciascuna delle ricorrenti. Essa precisava che, alla scadenza del termine di pagamento indicato nella Decisione, la Commissione avrebbe proceduto al recupero delle somme in questione; tuttavia, qualora fosse stato proposto ricorso al Tribunale di primo grado, la Commissione non avrebbe preso provvedimenti per dare esecuzione alla sentenza, purché fossero versati gli interessi al tasso del 4,75% e venisse fornita una garanzia bancaria».

IV – Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

13.      Con ricorsi separati, la SGL e altre imprese destinatarie della decisione contestata hanno adito il Tribunale chiedendo l’annullamento della stessa decisione.

14.      Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, tra l’altro, quanto segue:

«Nella causa T‑91/03, SGL Carbon/Commissione:

–        l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente dall’art. 3 della Decisione COMP/E-2/37.667 è fissato in EUR 9 641 970 per l’infrazione commessa nel settore delle grafiti isostatiche;

–        il ricorso è respinto per il resto;

–        la ricorrente sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della ricorrente».

V –    Richieste delle parti alla Corte

15.      La SGL chiede che la Corte voglia:

–        annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, nelle cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, per aver quest’ultimo respinto il ricorso nella causa T‑91/03 contro la decisione della Commissione 17 dicembre 2002 C(2002) 5083 def., in un procedimento relativo all’art. 81 del Trattato CE;

–        in subordine, l’ammenda inflitta alla ricorrente all’art. 3 della decisione 17 dicembre 2002, nonché gli interessi di litispendenza e moratori fissati nel dispositivo della sentenza impugnata;

–        condannare la convenuta a tutte le spese di causa.

16.      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

VI – L’impugnazione

17.      A sostegno dell’impugnazione, la SGL deduce sei motivi, lamentando l’errata applicazione delle regole di procedura e la violazione del diritto comunitario.

18.      Con il primo motivo, la SGL afferma che il Tribunale di primo grado ha violato il principio del ne bis in idem per non avere tenuto conto delle precedenti sanzioni inflittele negli Stati Uniti. Il secondo motivo è diretto contro l’aumento del 35% dell’importo dell’ammenda dovuto alla leadership assoluta della SGL. Il terzo motivo riguarda il fatto che il Tribunale non ha tenuto conto dell’affermazione della ricorrente secondo cui i suoi diritti di difesa sarebbero stati irrimediabilmente lesi dalle inadeguate conoscenze linguistiche dei membri del gruppo della Commissione che si è occupato del caso. Con il quarto motivo, la SGL afferma che la sua cooperazione è stata sottovalutata. Con il quinto motivo, essa sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto della sua solvibilità e che l’ammenda inflitta era sproporzionatamente elevata. Con il sesto motivo, la SGL afferma che il calcolo del tasso di interesse effettuato dal Tribunale è errato.

A –    Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio del ne bis in idem

Principali argomenti

19.      Con gli argomenti dedotti nel primo motivo, la SGL afferma sostanzialmente che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere tenuto conto, ai punti 112-116 della sentenza impugnata, delle ammende già inflittele negli Stati Uniti nel 1999. Tali sanzioni, se non altro per motivi di equità, avrebbero dovuto comportare una riduzione dell’ammenda irrogata. Ciò discenderebbe da una corretta interpretazione del fondamentale principio del ne bis in idem, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sarebbe applicabile anche rispetto alle sanzioni inflitte da paesi terzi.

20.      Per quanto riguarda il contenuto e l’ambito di applicazione del suddetto principio, la SGL si riferisce in particolare all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, all’art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»), agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a varie sentenze della Corte e del Tribunale. Non si potrebbe dedurre dalla sentenza Boehringer (7), come avrebbe erroneamente dichiarato il Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata, che la norma ostativa al cumulo delle ammende non è applicabile a un caso, come quello in esame, in cui i fatti che integrano due infrazioni sono identici. Il principio di territorialità, cui fa riferimento il Tribunale al punto 113 della sentenza impugnata, non inficerebbe questa tesi. Sarebbe inoltre errata la valutazione, operata dal Tribunale al punto 116 della sentenza impugnata, secondo cui gli interessi protetti dalle autorità comunitarie e da quelle statunitensi non sono identici.

21.      Inoltre, la SGL sostiene in particolare che il Tribunale ha errato nel dichiarare, al punto 114 della sentenza impugnata, che non occorreva prendere in considerazione l’affermazione della SGL secondo cui le ammende inflittele negli Stati Uniti per la sua partecipazione all’intesa sugli elettrodi di grafite riguardavano anche le grafiti speciali né sentire al riguardo il testimone citato dalla SGL. In ogni caso, la SGL avrebbe provato l’esistenza di un «idem».

22.      In udienza, la SGL ha ulteriormente sostenuto, richiamandosi alla sentenza della Corte nella causa SGL Carbon (8), che sebbene la Corte avesse respinto la tesi secondo cui occorreva tenere conto, in ogni caso, di una precedente sanzione inflitta a un’impresa in un paese terzo, ciò non significa che la Commissione non possa discrezionalmente tenere conto di tale circostanza. Infatti, alla luce in particolare dell’esigenza di garantire la proporzionalità della sanzione, la Commissione può essere tenuta ad avvalersi della propria discrezionalità in modo da tenere conto di sanzioni precedenti, come quelle in questione.

23.      La Commissione oppone argomenti dettagliati a quelli dedotti dalla SGL e sostiene che il Tribunale ha correttamente ritenuto che il principio del ne bis in idem non fosse applicabile nel caso di specie.

Analisi

24.      Occorre osservare, in via preliminare, che il principio del ne bis in idem vieta che la medesima persona venga sanzionata più di una volta per lo stesso comportamento illegittimo per tutelare lo stesso bene giuridico. È giurisprudenza costante che tale principio, sancito anche all’articolo 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, di cui il giudice comunitario garantisce il rispetto (9). Si deve ricordare, infine, che l’applicazione di tale principio è soggetto alla triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità dell’interesse giuridico tutelato. Tale principio vieta quindi di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito, al fine di tutelare lo stesso bene giuridico (10).

25.      Per quanto riguarda poi, più specificatamente, il motivo in questione, va osservato che la Corte di giustizia ha già stabilito nelle sentenze SGL Carbon (11) e Showa Denko (12), ed è sostanzialmente pervenuta alla stesa conclusione nella sentenza Archer Daniels (13), che la Commissione non è obbligata a tenere conto delle indagini e delle sanzioni cui un’impresa è stata sottoposta in paesi terzi per violazione delle regole di concorrenza.

26.      A tale proposito, nella sentenza SGL Carbon la Corte ha respinto argomenti analoghi basati essenzialmente sugli stessi argomenti dedotti dalla SGL nella presente causa.

27.      Quanto all’ambito di applicazione del principio del ne bis in idem nei casi in cui le autorità di uno Stato terzo sono intervenute in forza del potere sanzionatorio nel settore del diritto della concorrenza applicabile nel territorio del detto Stato, la Corte, nel suo ragionamento, ha innanzitutto evidenziato il contesto internazionale di una simile intesa, caratterizzato, segnatamente, dall’intervento, sui rispettivi territori, di ordinamenti giuridici di Stati terzi e ha osservato che l’esercizio di poteri da parte delle autorità di Stati terzi incaricate della tutela della libera concorrenza, nel contesto della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze proprie dei detti Stati (14).

28.      Inoltre, la Corte ha dichiarato che gli elementi sottesi agli ordinamenti giuridici di altri Stati nel settore della concorrenza non solo comportano finalità ed obiettivi specifici, ma sfociano egualmente nell’adozione di norme sostanziali particolari nonché in conseguenze giuridiche estremamente differenziate nel settore amministrativo, penale o civile, quando le autorità dei detti Stati abbiano accertato l’esistenza di infrazioni alle norme applicabili in materia di concorrenza.

29.      La Corte ha nettamente distinto una situazione del genere –caratterizzata da diverse competenze territoriali e da una molteplicità di ordinamenti giuridici che perseguono scopi ed obiettivi propri – da quella in cui un’impresa sia interessata, in materia di concorrenza, esclusivamente dall’applicazione del diritto comunitario e dal diritto di uno o più Stati membri, vale a dire la situazione in cui un’intesa riguardi esclusivamente l’ambito della sfera di applicazione territoriale dell’ordinamento giuridico della Comunità europea (15).

30.      Essa ha sottolineato la specificità del bene giuridico tutelato a livello comunitario, a causa della quale le valutazioni operate dalla Commissione, in forza delle sue competenze in materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di Stati terzi.

31.      La Corte ha quindi concluso, tenendo conto in sostanza della differenza tra il bene giuridico protetto dagli ordinamenti della Comunità e quello tutelato in uno Stato terzo, in particolare gli Stati Uniti, che il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il principio del ne bis in idem non fosse applicabile.

32.      Il corrispondente argomento dedotto dalla SGL nel presente procedimento, con cui viene lamentata la violazione del principio del ne bis in idem, va quindi respinto per lo stesso motivo.

33.      Quanto al richiamo operato dalla SGL ad altri principi, quale il principio di equità, si deve aggiungere che la Corte ha dichiarato, nella sentenza SGL Carbon, che non sussistono altri principi, compresi principi di diritto internazionale, tali da obbligare la Commissione a tener conto delle indagini e delle sanzioni cui l’impresa interessata è stata sottoposta in Stati terzi (16).

34.      Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla SGL in udienza, secondo cui la sentenza SGL Carbon andrebbe interpretata nel senso che conferisce alla Commissione il potere discrezionale di tenere conto o meno di una sanzione precedentemente inflitta in uno Stato terzo e che la Commissione, in definitiva, può essere tenuta a farlo, è sufficiente rilevare che tale approccio equivale a un tentativo di alterare la chiara interpretazione in senso contrario fornita dalla Corte nella menzionata sentenza e pertanto non può essere accolto (17).

35.      Ne consegue che il Tribunale non ha commesso alcun un errore di diritto e non ha violato il principio del ne bis in idem nel dichiarare, ai punti 112-116 della sentenza impugnata, che la Commissione non era obbligata, al fine di determinare la sanzione da comminare alla SGL, a tenere conto delle sanzioni precedentemente inflitte a quest’ultima negli Stati Uniti.

36.      Inoltre, per quanto riguarda in particolare il richiamo alla sentenza Boehringer operato dal Tribunale al punto 112 della sentenza impugnata, (18) la Corte, di fatto, non si è pronunciata sulla questione se la Commissione debba tener conto delle sanzioni irrogate dalle autorità di uno Stato terzo perché mancava la prova che i fatti addebitati alla ricorrente dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità americane, dall’altro, fossero identici (19).

37.      Tuttavia, nella suddetta causa la Corte ha stabilito che il principio del ne bis in idem presuppone che sussista unicità dei fatti e che questi ultimi non devono distinguersi per quanto riguarda il loro oggetto e la loro ubicazione territoriale (20).

38.      Nel dichiarare, al punto 112 della sentenza impugnata, introducendo le proprie considerazioni in merito al suddetto principio, che «nei casi in cui i fatti alla base delle due violazioni abbiano origine dallo stesso gruppo di accordi, ma tuttavia si distinguano quanto al loro oggetto o alla loro localizzazione territoriale, il principio del ne bis in idem non si applica», il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza.

39.      Infine, per quanto riguarda l’asserita mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, al punto 114 della sentenza impugnata, dell’affermazione della SGL secondo cui le sanzioni inflittele negli Stati Uniti per la sua partecipazione all’intesa sugli elettrodi di grafite riguardavano anche le grafiti speciali, e il fatto che esso non ha sentito al riguardo i testimoni citati dalla SGL, va osservato che, poiché il Tribunale, come si è detto, ha correttamente ritenuto che il principio del ne bis in idem non sia applicabile alle sanzioni inflitte in Stati terzi, data la mancanza di unità del bene giuridico tutelato, esso ha correttamente dichiarato che non occorreva verificare l’esistenza di un «idem» relativo ai fatti, ossia lo stesso comportamento. Anche questo argomento va quindi respinto.

40.      Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo va quindi respinto in quanto infondato.

B –    Sul secondo motivo, diretto contro l’aumento del 35% dell’ammenda per una supposta leadership assoluta della SGL

Principali argomenti

41.      Con il secondo motivo, la SGL contesta le constatazioni operate dal Tribunale ai punti 138-155 e 316-331 della sentenza impugnata, in cui esso ha constatato che la SGL esercitava una vera e propria leadership nell’ambito dell’intesa e ha dichiarato che il conseguente aumento dell’importo di base dell’ammenda inflittale andava ridotto dal 50 al 35%.

42.      Questo motivo è suddiviso in due parti.

43.      In primo luogo, la SGL sostiene in sostanza che il Tribunale non ha fornito alcuna giustificazione per l’aumento dell’ammenda del 35%, dato che i fatti incontestabili e le constatazioni contraddittorie dello stesso Tribunale non possono costituire il fondamento di tale decisione. A tale proposito, la SGL rinvia agli argomenti da essa dedotti dinanzi al Tribunale, quali riassunti ai punti 303-310 della sentenza impugnata.

44.      In secondo luogo, la SGL afferma, in sostanza, che il Tribunale ha erroneamente supposto che la contestazione degli addebiti fosse sufficiente, per quanto riguarda l’attribuzione della leadership assoluta, per rispettare i suoi diritti della difesa. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che dalle censure della Commissione non emergeva che essa intendesse attribuire alla ricorrente la leadership assoluta. Il Tribunale avrebbe quindi erroneamente ritenuto, al punto 150 della sentenza impugnata, che la SGL potesse difendersi in modo adeguato sulla base alle informazioni contenute nella contestazione degli addebiti.

45.      La Commissione contesta tutti gli argomenti dedotti dalla SGL e sostiene che il motivo in questione è, almeno in parte, irricevibile.

Analisi

46.      Per quanto riguarda la prima parte di questo motivo, occorre anzitutto rammentare che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La Corte non è pertanto competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti. Infatti, una volta che tali prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti (21).

47.      Inoltre, un ricorso non può essere giudicato dalla Corte di giustizia se costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato al Tribunale di primo grado. Ai sensi degli artt. 225 CE, 58, n. 1, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della stessa, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve invece indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui la SGL chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l’errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale (22).

48.      Con la prima parte del secondo motivo, la SGL contesta le constatazioni operate dal Tribunale ai punti 316 e segg. della sentenza impugnata, secondo cui la ricorrente aveva effettivamente svolto un ruolo di leader dell’ambito dell’intesa. Essa, tuttavia, non deduce alcun argomento per dimostrare in cosa consisterebbe l’errore commesso dal Tribunale a tale riguardo. Gli argomenti della SGL sono quindi diretti, in realtà, contro le constatazioni e le valutazioni dei fatti operate in proposito dal Tribunale. Inoltre, nella misura in cui la SGL richiama e ribadisce gli argomenti già dedotti dinanzi al Tribunale, questa parte del motivo equivale in realtà a una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell’atto introduttivo presentato al Tribunale.

49.      Occorre quindi concludere che, come ha giustamente osservato la Commissione, la prima parte del secondo motivo va respinta in quanto irricevibile.

50.      L’affermazione della SGL secondo cui la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria costituisce invece una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (23).

51.      Secondo la SGL, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha svolto un ragionamento contraddittorio in quanto ha dichiarato, da un lato, ai punti 328 e segg., che il comportamento degli altri partecipanti all’intesa, in particolare la LCL e la Tokai, non era così facilmente distinguibile da quello della SGL, come sosteneva la Commissione, ma dall’altro, al punto 331 ha confermato l’aumento in linea di principio, riducendolo solo al 35%.

52.      Non condivido la tesi relativa alla contraddittorietà, dato che il Tribunale non ha dichiarato che non sussisteva alcuna differenza tra la gravità dell’infrazione della SGL e quella delle infrazioni della Tokai e della LCL, bensì ha solo rilevato che tale differenza non era così marcata da giustificare un aumento del 50% dell’importo di base dell’ammenda inflitta alla SGL. Di conseguenza, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, ha ridotto l’aumento, al punto 331 della sentenza impugnata, dal 50 al 35%. Tale argomento è quindi infondato.

53.      Pertanto, occorre respingere la prima parte del secondo motivo.

54.      Quanto alla seconda parte di tale motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della SGL, il Tribunale ha correttamente descritto, al punto 139 della sentenza impugnata, il criterio per il calcolo delle ammende quale definito dalla giurisprudenza costante della Corte, secondo cui, dal momento che la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono determinare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite (24).

55.      Il Tribunale ha dichiarato, sempre a ragione, che, in tal modo, la Commissione fornisce alle imprese le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro l’inflizione di un’ammenda. (25)

56.      Esso ha giustamente affermato che, in tale contesto, i diritti della difesa vengono garantiti dinanzi alla Commissione mediante la possibilità di presentare osservazioni in merito alla durata, alla gravità e alla prevedibilità del carattere anticoncorrenziale dell’infrazione, ma che, per contro, la Commissione non ha l’obbligo di spiegare il modo in cui intende servirsi di ciascuno di tali elementi di fatto e di diritto ai fini della determinazione dell’ammontare dell’ammenda (26).

57.      A mio parere, alla luce di tale giurisprudenza, il Tribunale ha dichiarato senza commettere un errore di diritto che la comunicazione degli addebiti in questione conteneva indicazioni sufficientemente precise quanto al modo in cui la Commissione intendeva determinare l’ammenda, in particolare per quanto riguarda la gravità dell’infrazione.

58.      Come ha osservato il Tribunale di primo grado al punto 148 della sentenza impugnata, benché tale qualifica, in definitiva, non sia stata confermata per quanto riguarda la LCL, la comunicazione degli addebiti ha rilevato in ogni caso che la SGL ha svolto, unitamente alla LCL, il ruolo principale o di istigatore nell’ambito dell’intesa. La SGL era quindi consapevole che la Commissione intendeva attribuirle il ruolo principale e che ciò avrebbe potuto essere preso in considerazione ai fini della determinazione dell’ammenda.

59.      A mio avviso, il fatto che, in definitiva, la SGL sia stata identificata dalla Commissione quale unica leader dell’intesa non ha modificato la posizione dell’impresa in misura tale da pregiudicare significativamente il suo diritto di difendersi, dato che la comunicazione degli addebiti è per sua natura provvisoria e soggetta alle rettifiche che la Commissione apporta nella successiva valutazione alla luce delle osservazioni presentatele dalle parti, compresa la rinuncia ad alcuni addebiti, come quello secondo cui la LCL avrebbe svolto il ruolo principale.

60.      Occorre aggiungere che, come ha sottolineato la Commissione, alla luce degli Orientamenti e della prassi della Commissione in materia, l’aumento dell’ammenda inflitta può ammontare al 50%, a prescindere dal fatto che uno solo o più partecipanti all’intesa siano considerati leader.

61.      Inoltre, a tale proposito, il Tribunale ha dichiarato, al punto 149 della sentenza impugnata, che nessun elemento sembra indicare che la responsabilità della SGL in quanto leader nell’ambito dell’intesa fosse effettivamente aggravata dall’attribuzione alla stessa di una leadership congiunta inizialmente attribuita dalla Commissione alla LCL. Ciò costituisce una constatazione di fatto che, come tale, non è soggetta al riesame della Corte, dato che la SGL non ha lamentato uno snaturamento della relativa prova da parte del Tribunale (27).

62.      Pertanto, occorre respingere anche la seconda parte del secondo motivo.

C –    Sul terzo motivo, vertente su errori di diritto circa l’allegazione relativa alle inadeguate conoscenze linguistiche dei membri del gruppo della Commissione che si è occupato del caso

Principali argomenti

63.      Con il terzo motivo, la SGL lamenta in sostanza il fatto che il Tribunale, al punto 154 della sentenza impugnata, non ha preso in considerazione l’allegazione secondo cui il suo diritto della difesa sarebbe stato irrimediabilmente leso dalle inadeguate conoscenze linguistiche dei membri del gruppo della Commissione che si è occupato del caso, e ciò nonostante essa avesse fornito argomenti circostanziati e offerto di produrre prove.

64.      Il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare che tale obiezione costituiva una mera supposizione non suffragata da prove attendibili. Ciò equivarrebbe a un’erronea valutazione dei fatti.

65.      Inoltre, il fatto che i funzionari incaricati non possedessero le necessarie competenze linguistiche avrebbe privato la SGL del suo diritto di difesa nell’ambito del procedimento amministrativo. Considerando irrilevante tale circostanza, il Tribunale di primo grado avrebbe leso i suoi diritti della difesa.

66.      La Commissione sostiene che le constatazioni operate dal Tribunale ai punti 154 e 155 della sentenza impugnata sono corrette e non viziate da una valutazione errata dei fatti o da una violazione dei diritti della difesa. A suo parere, poiché il procedimento amministrativo è stato condotto dalla Direzione generale per la concorrenza e concluso dalla Commissione europea nel suo insieme, le competenze linguistiche di un determinato membro del gruppo investigativo non sono decisive.

Analisi

67.      Per quanto riguarda il fatto che la SGL, con il terzo motivo, rimette in discussione, anzitutto, la constatazione operata dal Tribunale al punto 154 della sentenza impugnata, con cui esso ha respinto l’argomento della SGL secondo cui la Commissione aveva affidato il «fascicolo tedesco» della SGL a funzionari che non avevano una sufficiente padronanza della lingua tedesca, tale constatazione si fonda su un accertamento dei fatti e una valutazione delle prove che, in quanto tali, non possono essere contestati nell’ambito di un’impugnazione (28). Ciò premesso, il terzo motivo è quindi irricevibile al riguardo.

68.      Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento secondo cui la SGL aveva offerto ulteriori elementi per provare tale affermazione, occorre rilevare che spetta al Tribunale valutare la pertinenza di una tale offerta rispetto all’oggetto della lite e alla necessità di procedere all’esame di prove supplementari (29).

69.      Per quanto riguarda l’argomento della SGL secondo cui il Tribunale avrebbe leso i suoi diritti della difesa nel prendere in considerazione il fatto che i funzionari incaricati fossero privi delle necessarie competenze linguistiche (nella fattispecie, il tedesco), occorre anzitutto rilevare che, come si è detto, il Tribunale aveva già respinto tale affermazione sulla base dei fatti, per cui, di per sé, la questione se la suddetta circostanza abbia leso il diritto di essere sentita, di fatto, non si pone dinanzi alla Corte.

70.      In secondo luogo, sarei semmai dell’opinione che le competenze linguistiche – o la loro mancanza – di un determinato membro del gruppo investigativo della Commissione non possano, di per sé, essere determinanti. La Commissione nel suo insieme è responsabile della gestione del procedimento nel settore del diritto della concorrenza ed è inoltre collettivamente responsabile per le decisioni finali con cui pone termine a tale procedimento.

71.      Se, come il Tribunale ha giustamente osservato al punto 154 della sentenza impugnata, la SGL fosse effettivamente riuscita a dimostrare che le cifre su cui la Commissione si è basata nella decisione contestata erano inesatte, la decisione sarebbe viziata da un errore sostanziale e potrebbe quindi essere annullata per tale motivo, a prescindere dal fatto che tale errore fosse effettivamente imputabile alle insufficienti competenze linguistiche di un determinato membro del gruppo investigativo o ad altre circostanze relative all’organizzazione interna della Commissione che potessero avere indotto quest’ultima a commettere l’errore.

72.      Ne consegue che il terzo motivo dev’essere respinto.

D –    Sul quarto motivo, con cui si lamenta che è stata sottovalutata la cooperazione della ricorrente ai fini della riduzione dell’ammenda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione

Principale argomenti

73.      Con il quarto motivo, la SGL contesta le constatazioni operate dal Tribunale ai punti 367-375 della sentenza impugnata, con cui esso ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi alla presunta inosservanza della comunicazione sulla cooperazione e, per estensione, all’insufficiente riduzione dell’ammenda concessa dallo stesso Tribunale.

74.      La SGL afferma in sostanza che la sua cooperazione è stata sottovalutata. In primo luogo, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare, al punto 367 della sentenza impugnata, che la SGL non aveva diritto a una maggiore riduzione in considerazione del fatto che era stata erroneamente qualificata come leader dell’intesa. In secondo luogo, la SGL sostiene di avere subito una discriminazione, poiché il suo apporto sarebbe stato almeno pari a quello delle altre partecipanti all’intesa, in particolare a quello dell’UCAR.

75.      La SGL critica le constatazioni operate dal Tribunale ai punti 368, 370 e 373 della sentenza impugnata e sostiene al riguardo, tra l’altro, che l’importanza della cooperazione fornita non dipende dal contributo effettivamente preso in considerazione dalla Commissione.

76.      Secondo la Commissione, le constatazioni operate dal Tribunale a tale riguardo sono corrette e gli argomenti della SGL, che sono in parte irricevibili, vanno respinti nella loro interezza.

77.      La Commissione si riferisce in particolare al potere discrezionale di cui essa dispone per quanto riguarda la riduzione dell’ammenda e, in particolare, la valutazione della qualità e dell’utilità della cooperazione fornita dai vari partecipanti a un’intesa. Inoltre, come è stato giustamente puntualizzato nella sentenza impugnata, se il Tribunale avesse deciso che la Commissione avrebbe dovuto rilevare l’esistenza di un’infrazione in un particolare momento da parte di una determinata impresa, esso avrebbe usurpato i poteri riservati alla Commissione.

Analisi

78.      Occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità riguardo alla determinazione dell’ammontare dell’ammenda, inclusa la riduzione della stessa ai sensi della comunicazione sulla cooperazione (30). Pertanto, mentre compete alla Corte verificare se il Tribunale abbia correttamente valutato l’esercizio, da parte della Commissione, di detto potere discrezionale, non spetta alla Corte, quando si pronuncia nell’ambito di un ricorso d’impugnazione, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, sull’ammontare delle ammende (31).

79.      Quanto alla presa in considerazione della riduzione concessa alla SGL, il Tribunale, in primo luogo, ha fondato il suo giudizio in proposito, a mio avviso correttamente, sul presupposto che, alla luce della chiara formulazione della comunicazione sulla cooperazione, che fa riferimento a un’impresa che sia la «prima» a fornire elementi «determinanti» ai fini della prova dell’«esistenza» dell’intesa, solo un’impresa, ossia la prima che presenti tale prova dell’esistenza di un’intesa, e non anche a altre imprese che (successivamente) presentino elementi di prova relativi a particolari periodi o aspetti dell’esistenza dell’intesa, può avere diritto a una notevole riduzione ai sensi del punto B della comunicazione sulla cooperazione.

80.      Il Tribunale poteva quindi correttamente ritenere che la Commissione fosse legittimata a concludere che solo l’UCAR era la prima impresa ai sensi dei punti B e C della comunicazione sulla cooperazione.

81.      Di conseguenza, il Tribunale ha anche correttamente constatato, al punto 367 della sentenza impugnata, che la SGL, dato il suo ruolo di leader, non rispondeva alle condizioni di cui al punto B, lett. b), o al punto B, lett. e), della comunicazione sulla cooperazione. Tale giudizio si fonda su una valutazione dei fatti che, come ho rilevato in precedenza (32), non può essere contestata nell’ambito della presente impugnazione.

82.      Per quanto riguarda poi l’argomento diretto contro il punto 368 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha errato nel dichiarare che la Commissione non era tenuta a premiare la cooperazione con una riduzione dell’ammenda, dato che essa non si era basata sulla prova in questione ai fini dell’accertamento o della sanzione di una violazione del diritto comunitario della concorrenza. A tale proposito, dalla giurisprudenza della Corte discende che siffatto contributo può giustificare una riduzione dell’ammenda, in considerazione della cooperazione, solo qualora esso consenta effettivamente alla Commissione di adempiere il suo obbligo di accertare l’esistenza di una violazione e di porvi fine, e ne faciliti effettivamente il compito (33), il che non si verifica qualora la Commissione non prenda neanche in considerazione il contributo di cui trattasi.

83.      A tale proposito, il Tribunale ha correttamente rilevato, ai punti 369 e 370 della sentenza impugnata, che, data la discrezionalità di cui dispone la Commissione a tal fine, essa non può essere obbligata a constatare e a sanzionare tutti i comportamenti anticoncorrenziali, né il giudice comunitario può dichiarare – anche solo allo scopo di ridurre l’ammenda – che la Commissione, alla luce delle prove a sua disposizione, avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un’infrazione durata per un determinato periodo di tempo e imputabile a una specifica impresa. La SGL, pertanto, non può affermare che il suo contributo avrebbe dovuto essere premiato con una notevole riduzione dell’ammenda in quanto la Commissione era tenuta, in considerazione di tale contributo, ad accertare o a sanzionare una determinata infrazione.

84.      Per quanto riguarda, infine, l’argomento della SGL secondo cui la cooperazione da essa fornita sarebbe stata sottovalutata rispetto a quella degli altri partecipanti all’intesa, occorre rilevare, anzitutto, che il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 371 della sentenza impugnata, che la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale al fine di valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita dai vari partecipanti a un’intesa. In secondo luogo, la SGL non ha spiegato perché il Tribunale avrebbe omesso di censurare un evidente abuso di tale discrezionalità da parte della Commissione.

85.      Inoltre, per quanto riguarda l’affermazione della SGL secondo cui essa avrebbe subito una discriminazione rispetto alla UCAR, va osservato che, se pure la Commissione, al fine di determinare l’ammenda e di concedere la riduzione, è, in linea di massima, anche fatto salvo il suo ampio potere discrezionale, vincolata dal principio della parità di trattamento (34), il contributo fornito dalla UCAR ha fatto sì, come ho detto, che essa fosse correttamente considerata quale «prima» impresa ai sensi del punto B della comunicazione sulla cooperazione. Per questa sola ragione, l’importanza del suo contributo e la riduzione concessale non hanno nulla a che vedere con il contributo fornito dalla SGL e con la riduzione ad essa accordata. La SGL, pertanto, non può affermare di avere subito una discriminazione fondata sulla differenza tra la riduzione concessa a tale impresa e quella accordata alla UCAR.

86.      Ne consegue che le constatazioni operate dal Tribunale in merito alla riduzione dell’ammenda concessa alla SGL non sono viziate da errori di diritto. Il quarto motivo va quindi respinto.

E –    Sul quinto motivo, con cui si lamenta che il Tribunale di primo grado non ha tenuto conto della solvibilità della ricorrente e che la sanzione imposta era sproporzionatamente elevata

Principali argomenti

87.      Con il quinto motivo, la SGL afferma che il Tribunale ha errato nel dichiarare, al punto 333 della sentenza impugnata, che la Commissione, per determinare l’importo della sanzione, non era tenuta a prendere in considerazione la difficile situazione economica della ricorrente e la mancanza di mezzi finanziari per far fronte all’ammenda.

88.      A sostegno di tale motivo, la SGL deduce sostanzialmente due argomenti. In primo luogo, essa afferma che l’ammenda inflitta – ancorché ridotta – è di per sé sproporzionatamente elevata, a maggior ragione se si considera che non si è tenuto conto della solvibilità dell’impresa interessata al momento dell’adozione della decisione. In secondo luogo, la SGL sostiene che la Commissione e il Tribunale sono giuridicamente tenuti a prendere in considerazione la sua capacità economica. Omettendo di esaminare se l’ammenda inflitta minacciasse la solvibilità dell’impresa interessata, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente il dettato del punto 5, lett. b), degli Orientamenti.

89.      La Commissione sostiene che tali argomenti sono irricevibili o, in ogni caso, infondati.

Analisi

90.      Nella misura in cui la SGL ha dedotto nell’impugnazione, in primo luogo, una serie di argomenti che mettono in discussione la proporzionalità dell’ammenda inflitta, il quinto motivo deve essere dichiarato irricevibile, dato che essa mira in realtà a un riesame generale delle ammende, che la Corte non è competente ad operare nell’ambito di un ricorso d’impugnazione (35).

91.      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto della solvibilità della SGL, va rilevato che, secondo costante giurisprudenza, che il punto 333 della sentenza impugnata rispecchia pienamente, la Commissione non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria di passività di un’impresa, poiché l’ammettere un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un ingiustificato vantaggio concorrenziale alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato (36).

92.      Per quanto riguarda poi il punto 5, lett. b) degli orientamenti, ai sensi del quale occorre prendere in considerazione la capacità contributiva reale di un’impresa, la Corte di giustizia ha già dichiarato nella sentenza SGL Carbon che la menzionata disposizione non mette affatto in dubbio la giurisprudenza sopra citata. Come la Corte ha sottolineato in quella causa, la capacità contributiva assume rilievo soltanto nel suo «contesto sociale particolare», costituito dalle conseguenze che il pagamento dell’ammenda comporterebbe, in particolare, in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici a monte ed a valle dell’impresa interessata (37).

93.      Alla luce di quanto precede, concordo con il Tribunale che il diritto comunitario non osta a che una misura adottata da un’autorità comunitaria determini l’insolvenza o la liquidazione di una specifica impresa. Inoltre, la SGL non ha prodotto la prova dell’esistenza di tale contesto sociale particolare, nel senso sopra descritto.

94.      Pertanto, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nel respingere, al punto 333 della sentenza impugnata, il motivo con cui si lamentava l’omessa presa in considerazione, da parte della Commissione, della capacità contributiva della SGL.

95.      Il quinto motivo va quindi respinto.

F –    Sul sesto motivo, vertente sul calcolo errato del tasso di interesse

Principali argomenti

96.      Il sesto motivo è diretto contro i punti 408- 415 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha respinto i motivi con cui la SGL chiedeva l’annullamento dei tassi di interesse fissati all’art. 3, terzo comma, della decisione contestata (6,75%) e nella lettera della Commissione del 20 dicembre 2002 (2%).

97.      La SGL conferma gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale, secondo cui i tassi di interesse fissati sarebbero troppo elevati e il punto pertinente della decisione contestata andrebbe annullato. Il tasso di interesse particolarmente elevato costituirebbe in definitiva un’ammenda aggiuntiva, per la quale non sussisterebbe alcun fondamento giuridico.

98.      La Commissione afferma che gli argomenti dedotti dalla SGL – poiché vertono su constatazioni di fatto e costituiscono una ripetizione di argomenti già presentati dinanzi al Tribunale – sono irricevibili o, in ogni caso, infondati.

Analisi

99.      Occorre rilevare, anzitutto, che, in risposta all’argomento relativo alla presunta illegittimità dell’interesse di mora del 6,75% fissato nella decisione contestata, il Tribunale ha correttamente fatto riferimento, al punto 411 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza consolidata secondo cui i poteri di cui la Commissione è investita in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 comprendono la facoltà di fissare il tasso degli interessi di mora e di stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione della sua decisione (38).

100. Esso ha inoltre correttamente ritenuto che la Commissione potesse legittimamente adottare un valore di riferimento più elevato rispetto al tasso medio di mercato, offerto a un operatore medio, nella misura necessaria per scoraggiare comportamenti dilatori con riguardo al pagamento dell’ammenda (39).

101. La SGL non ha spiegato, nell’ambito della presente impugnazione, perché il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare, al punto 412 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha travalicato il potere discrezionale conferitole, come si è detto, ai fini della determinazione del tasso degli interessi di mora. La SGL, invece, ripete sostanzialmente gli argomenti già esaminati dal Tribunale secondo cui il tasso di interesse sarebbe eccessivo, il che equivale di fatto a una richiesta di riesame (40). Entro questi limiti, il motivo va quindi dichiarato irricevibile.

102. In secondo luogo, per quanto riguarda la presunta illegittimità del tasso di interesse del 2% sui pagamenti provvisori delle rispettive ammende effettuati dalle imprese, il Tribunale, a mio avviso correttamente, ha qualificato tale motivo, che non era stato sollevato nel ricorso, come un nuovo motivo ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Pertanto, esso poteva correttamente respingere tale motivo, al punto 413 della sentenza impugnata, in quanto irricevibile. A maggior ragione, la SGL non può dedurre tale motivo in sede di impugnazione.

103. Il sesto motivo va quindi respinto.

104. Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso va integralmente respinto.

VII – Sulle spese

105. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la SGL Carbon, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

VIII – Conclusione

106. Per i motivi sopra esposti, ritengo che la Corte debba:

1)      respingere il ricorso;

2)      condannare la SGL alle spese.


1 – Lingua originale: l’inglese.


2 – Racc. pag. II‑10.


3 – Sentenza 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/Commissione (Racc. pag. I‑0000). Sotto questo profilo, la presente impugnazione si ricollega, in una certa misura, anche a quella nella causa C‑289/04 P, Showa Denko/Commissione (Racc. pag. I‑0000).


4 – GU 13, pag. 104.


5 – GU 1998, C 9, pag. 3.


6 – GU 1996, C 207, pag. 4.


7 – Sentenza 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer Mannheim/Commissione (Racc. pag. 1281)


8 – Citata alla nota 3.


9 – V., tra l’altro, sentenze 5 maggio 1966, cause riunite 18/65 e 35/65, Gutmann/Commissione CEEA (Racc. pag. 141, in particolare pag. 172), e 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. I-8375, punto 59).


10 – V., tra l’altro, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I-123, punto 338).


11 – Citata alla nota 3.


12 – Citata alla nota 3.


13 – Sentenza 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland/Commissione (Racc. pag. I-4429).


14 – Punti 28 e 29.


15 – Punto 30.


16 – Punti da 33 a 37.


17 – V., in tal senso, sentenze SGL Carbon, citata alla nota 3, punto 36, e Showa Denko, citata alla nota 3, punto 60.


18 – Citata alla nota 7.


19 – V. sentenza Archer Daniels, citata alla nota 13, punti 48 e 49.


20 – V. sentenza SGL Carbon, punto 27.


21 – V., tra l’altro, ordinanza della Corte 17 settembre 1996, causa 19/95 P, San Marco Impex Italiana/Commissione (Racc. pag. I-4435 punto 40), e sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punto 42), e 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione (Racc. pag. I-5425, punto 177).


22 – In tal senso, v., tra l’altro, sentenze 28 maggio 1998, causa C‑7/95 P, Deere/Commissione (Racc. pag. I-3111, punto 20), e 7 luglio 2005, causa C‑208/03 P, Le Pen/Parlamento (Racc. pag. I-6051, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).


23 – V., in particolare, sentenze 1° ottobre 1991, causa C‑283/90 P, Vidrányi/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 29), 20 novembre 1997, causa C‑188/96 P, Commissione/V. (Racc. pag. I-6561, punto 24), 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417, punto 25), e 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/Commissione (Racc. pag. I-2587, punto 53).


24 – In tal senso, v., tra l’altro, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punto 428, 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione (Racc. pag. 3461, punti 19 e 20), e Showa Denko, citata alla nota 3, punto 69.


25 – V., in particolare, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punto 428, e 7 giugno1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825, punto 21).


26 – In tal senso, v., tra l’altro, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punti 434-439; v. anche, per quanto riguarda la giurisprudenza del Tribunale in materia, in particolare, sentenza 20 marzo 2002, causa T‑23/99, LR AF 1998/Commissione (Racc. pag. II-1705, punto 200).


27 – V. precedente paragrafo 46.


28 – V. precedente paragrafo 46 e la giurisprudenza citata alla nota 21.


29 – In tal senso, v., tra l’altro, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punto 68, e Baustahlgewebe/Commissione, citata alla nota 23, punto 70.


30 – V. sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punti 393 e 394.


31 – V. sentenze SGL Carbon, citata alla nota 3, punto 48, e Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punto 245.


32 – V. precedenti paragrafi 46 e 48.


33 – V., in tal senso, sentenze 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. I-10101, punti 36 e 37), e Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punto 399.


34 – V. sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, citata alla nota 9, punto 617.


35 – V., tra l’altro, sentenze Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punti 245 e 246, e 29 aprile 2004, causa C‑359/01 P, British Sugar/Commissione (Racc. pag. I-4933, punti 48 e 49).


36 – V. sentenze 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione (Racc. pag. 3369, punti 54 e 55), e Dansk Rørindustri e a./Commissione, citata alla nota 21, punto 327.


37 – Sentenza SGL Carbon, citata alla nota 3, punto 106.


38 – V. sentenza SGL Carbon, citata alla nota 3, punto 113.


39 – V., in tal senso, ibid., punti 114 e 115.


40 – V. precedente paragrafo 47.