CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 27 aprile 2006 1(1)
Causa C-125/05
VW-Audi Forhandlerforeningen, in qualità di mandataria di Vulcan Silkeborg A/S
contro
Skandinavisk Motor Co. A/S
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret (Danimarca)]
«Interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela – Recesso dall’accordo ad opera di un fornitore in caso di necessità di riorganizzazione integrale della rete di distribuzione o di una sua parte essenziale – Obbligo di motivazione e portata del medesimo»
I – Introduzione
1. La presente richiesta dell’Østre Landsret (Danimarca) verte sulla legittimità del recesso da un contratto di distribuzione con un preavviso di un anno alla luce dell’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (2).
2. Una particolarità di questa causa è che la soluzione delle questioni sollevate è resa più complicata da una significativa differenza tra la versione danese del testo dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95 e le altre versioni linguistiche e da discrepanze a volte sostanziali tra quanto pubblicato in precedenza dalla Commissione circa l’interpretazione del citato articolo e la posizione da essa assunta nel procedimento in esame.
II – Ambito normativo
3. Secondo il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95:
«(…) per non ostacolare lo sviluppo di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione, occorre riconoscere al fornitore il diritto straordinario (3) di porre fine all’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete (…)».
L’art. 5, nn. 2 e 3, del citato regolamento, così dispone:
«2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l’esenzione si applica a condizione:
1. (…)
2. che la durata dell’accordo sia di almeno cinque anni o che il termine di preavviso per il recesso ordinario da un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno due anni per entrambe le parti; (…)
3. (…)
3. Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:
– il diritto del fornitore di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete (4),
– (…).
In ogni caso, le parti devono, in caso di disaccordo, accettare un sistema di rapida risoluzione della controversia, come il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti oppure ad un arbitro, fatto salvo il diritto delle parti di adire il giudice competente in base alle disposizioni del diritto nazionale applicabile».
4. Nell’opuscolo esplicativo al citato regolamento (5), nella risposta al quesito n. 16 (6) – vertente sul recesso anticipato dal contratto di distribuzione – alla lettera a) la Commissione spiega quanto segue:
«Le constructeur a le droit de mettre fin de manière anticipée (avec un préavis d’un an) lorsqu’il doit réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle de son réseau. La nécessité d’une réorganisation est établie de commun accord entre les parties ou, si le distributeur le demande par un tiers expert ou par un arbitre. Le recours à un tiers expert ou à un arbitre ne préjuge pas du droit des parties de saisir un tribunal national (article 5, paragraphe 3). Lorsque le fournisseur s’accorde dans le contrat un droit de résiliation unilatéral excédant les limites fixées par le règlement, il perd automatiquement le bénéfice de l’exemption par catégorie (article 6, paragraphe 1, point 5, voir la section 1.2. ci-dessus).
Cette possibilité de résiliation anticipée a été introduite pour que le constructeur puisse réadapter en souplesse son appareil de distribution (considérant 19). Il peut être nécessaire de procéder à une réorganisation à cause du comportement des concurrents ou de l’évolution des circonstances économiques, que cette évolution soit provoquée par les décisions internes d’un constructeur ou par des événements extérieures, comme la fermeture d’une entreprise employant une main d’œuvre abondante dans une région donnée. Etant donné la multitude des situations qui peuvent se présenter, il serait irréaliste de vouloir énumérer tous les motifs de réorganisation possibles.
C’est l’examen de l’organisation spécifique du réseau d’un constructeur qui permet de décider, dans chaque cas d’espèce, si une ‚partie substantielle’ du réseau est affectée ou non. ‚Substantiel’ implique un aspect à la fois économique et géographique, qui peut être limité au réseau d’un Etat membre donné, ou à une partie de celui-ci. En toute hypothèse, le constructeur doit parvenir à un accord que ce soit avec le tiers expert, l’arbitre, ou son distributeur dont le contrat sera résilié, sans que les autres distributeurs indirectement affectés aient à être consultés (7)».
5. Il regolamento n. 1475/95 è stato abrogato il 1° ottobre 2002 dal regolamento n. 1400/2002 (8).
L’art. 3, n. 5, del regolamento n. 1400/2002 così dispone:
«L’esenzione si applica a condizione che l’accordo verticale concluso dal fornitore di autoveicoli nuovi con un distributore o riparatore autorizzato preveda che:
(…)
b) l’accordo venga concluso per una durata indeterminata; in tal caso il preavviso minimo per il recesso ordinario dall’accordo è di due anni per entrambe le parti; il preavviso minimo viene ridotto ad un anno qualora:
(…)
il fornitore receda dall’accordo in caso di necessità di riorganizzare l’intera rete o una parte sostanziale di essa».
L’art. 10 del citato regolamento recita:
«Il divieto di cui all’articolo 81, paragrafo 1, non si applica, durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003, agli accordi già in vigore al 30 settembre 2002 che non soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1475/95».
6. Nell’opuscolo esplicativo al regolamento n. 1400/2002 (9), nella risposta al quesito 20 (10), la Commissione spiega quanto segue:
«(…) La scadenza del regolamento (CE) n. 1475/95 prevista il 30 settembre 2002 e l’entrata in vigore del nuovo regolamento non implicano la necessità di una riorganizzazione della rete. Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento, un costruttore di autoveicoli può comunque decidere di effettuare una riorganizzazione sostanziale della rete. Al fine di soddisfare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1475/95, e dunque di beneficiare del periodo transitorio, il termine per il preavviso di recesso ordinario deve quindi essere di almeno due anni, a meno che il fornitore non abbia deciso di effettuare una riorganizzazione oppure qualora il fornitore sia tenuto a pagare un indennizzo».
Secondo il quarto comma della risposta al quesito 68 del menzionato opuscolo:
«La questione se sia o meno necessaria una riorganizzazione della rete è oggettiva e il fatto che il fornitore la ritenga necessaria non risolve la questione in sede di controversia. In tal caso sarà competenza del giudice nazionale o dell’arbitro pronunciarsi al riguardo tenendo conto dalle circostanze».
III – I fatti su cui si fonda la causa principale
7. Il 21 settembre 1996 la Skandinavisk Motor Co. A/S (in prosieguo: la «SM») ha concluso con la Vulcan Silkeborg A/S (in prosieguo: la «VS») – una società che dal 1975 vende in Danimarca autovetture Audi – un accordo per la distribuzione di autovetture di questa marca in Danimarca.
8. L’art. 19.1 del suddetto accordo di distribuzione, intitolato «Recesso con preavviso ridotto» è così formulato:
«19.1. Il fornitore è (…) autorizzato a recedere dal presente accordo con comunicazione scritta per lettera raccomandata e con un preavviso di 12 mesi nel caso in cui si manifestasse la necessità di una riorganizzazione dell’insieme o di una parte della rete di vendita».
9. Il 16 maggio 2002 la Audi AG (in prosieguo: la «Audi») approvava un piano di ristrutturazione della sua rete di vendita in Danimarca (in prosieguo: il «piano di riorganizzazione»), in cui, alla luce dei prevedibili sviluppi della congiuntura economica sul mercato danese e del volume delle vendite richieste ai singoli distributori, venivano elaborati i diversi scenari possibili per le vendite annuali della marca Audi su quel mercato. Per ogni scenario viene stabilito un numero di distributori che potrebbe essere in grado di realizzare i risultati auspicati.
10. Il 2 settembre 2002 la SM ha inviato ai 28 distributori della Audi in Danimarca una lettera con il seguente contenuto:
«Alla luce della nuova esenzione per categoria dell’UE degli accordi verticali e delle pratiche concordate nel settore degli autoveicoli, che entrerà in vigore il 1° ottobre 2002, siamo costretti a ristrutturare la nostra rete di distribuzione entro il periodo di un anno e ad adattare i contratti di distribuzione al nuovo regolamento di esenzione per categoria».
Pertanto, in conformità dell’art. 19.1 del contratto di distribuzione e vista la necessità di una riorganizzazione, dobbiamo recedere dal Vostro contratto relativo alle autovetture Audi con un preavviso di 12 mesi che avrà termine il 30 settembre 2003».
11. Con lettera separata di pari data la SM ha comunicato alla VS che nei mesi successivi avrebbe chiarito gli obblighi imposti in futuro dalla Audi ai diversi distributori, sottolineando altresì che era troppo presto per valutare appieno le conseguenze per la rete di distribuzione della Audi.
12. Con lettera del 3 ottobre 2002, la SM ha comunicato alla VS che, per poter soddisfare la domanda futura sul mercato e rafforzare la base economica per la distribuzione della Audi, l’attuale rete di distribuzione sarebbe stata ridotta da 28 a 14 distributori e che alla VS non sarebbe più stato offerto un nuovo contratto di distribuzione.
13. In tali circostanze la VW-Audi Forhandlerforæeningen (associazione dei concessionari della Volkswagen‑ e della Audi), per conto dei distributori rispetto a cui operava il recesso, si è rivolta all’ Østre Landsret, affermando che il recesso avrebbe dovuto essere comunicato con un preavviso di 24 mesi.
IV – Questioni pregiudiziali
14. Ritenendo che la controversia ad esso sottoposta contenesse questioni di interpretazione del diritto comunitario pertinente, l’Østre Landsret, con ordinanza 15 marzo 2005, ha proposto alla Corte ai sensi dell’art. 234 CE le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (in prosieguo: il “regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95”) debba essere interpretato nel senso che il recesso di un fornitore dall’accordo con un distributore con un preavviso di un anno deve essere ulteriormente motivato rispetto al riferimento da parte del fornitore alla norma summenzionata.
2) Qualora la questione 1 sia risolta affermativamente si chiede:
Quale debba essere il contenuto di tale motivazione sulla base del diritto comunitario e quando essa debba essere fornita.
3) Quale sia la conseguenza del fatto che non è stata fornita una corretta e tempestiva motivazione.
4) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che è necessario che il recesso dall’accordo con un distributore con un preavviso di un anno avvenga nell’ambito di un piano di riorganizzazione già elaborato dal fornitore.
5) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Quale debba essere, in relazione al diritto comunitario, il contenuto e la forma di un piano di riorganizzazione elaborato dal fornitore e in quale momento tale piano di riorganizzazione debba essere presentato.
6) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Se il fornitore debba comunicare al distributore rispetto al quale opera il recesso il contenuto del piano di riorganizzazione e, in tal caso, quando e in quale forma debba essere effettuata tale comunicazione al distributore.
7) Qualora la questione 4 sia risolta affermativamente si chiede:
Quale sia la conseguenza del fatto che un eventuale piano di riorganizzazione non soddisfa i requisiti richiesti quanto alla forma e al contenuto di tale piano.
8) Dalla versione danese dell’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/1995 risulta che il recesso del fornitore nei confronti del distributore con preavviso di un anno presuppone “[…] det er nødvendigt at foretage en gennemgribende reorganisering af hele forhandlernettet eller en del heraf […]”. [nella versione italiana: una “(…) necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete”]. Il termine “nødvendigt” (necessità) si ritrova in tutte le versioni linguistiche del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95, ma il termine “gennemgribende” (profonda) si trova solo nella versione danese.
Alla luce di quanto esposto si chiede:
Quale debba essere il carattere della riorganizzazione per consentire al fornitore di recedere da un accordo con il distributore con un anno di preavviso, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95.
9) Se, per valutare se sono soddisfatte le condizioni affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1495/95, sia attribuita importanza a quali potrebbero essere le conseguenze economiche per il fornitore, qualora egli avesse receduto dall’accordo con il distributore con due anni di preavviso.
10) Su chi incomba l’onere di provare che sono soddisfatti i presupposti richiesti affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95 e come possa essere fornita tale prova.
11) Se l’art. 5, n. 3, del regolamento di esenzione per categoria n. 1475/95 debba essere interpretato nel senso che le condizioni affinché il fornitore possa recedere dall’accordo con un anno di preavviso, ai sensi di tale disposizione, possono considerarsi soddisfatte già in quanto l’entrata in vigore del regolamento di esenzione per categoria n. 1400/2002 può di per sé aver reso necessaria una radicale riorganizzazione della rete di distribuzione del fornitore».
V – Osservazioni preliminari
A – Le diverse versioni linguistiche del testo dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95
15. Come correttamente osservato dal giudice del rinvio nella questione pregiudizionale n. 8, esiste una differenza significativa tra il testo della versione danese dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95 e quello delle altre versioni linguistiche, in quanto solo nella versione danese la menzionata «necessità di una riorganizzazione» viene specificata come la «necessità di una profonda [“gennemgribende”] riorganizzazione».
16. Che possano riscontrarsi divergenze più o meno significative tra le diverse versioni linguistiche di normative comunitarie è di per sé inopportuno, ma alla luce della grande produzione normativa della Comunità, che deve ormai essere divulgata in più di venti versioni linguistiche, ciò non è del tutto inevitabile. Questa circostanza deve indurre gli organi comunitari e i loro diversi servizi ad una maggiore vigilanza sull’esistenza di siffatte differenze e discrepanze, tanto più quando esse possono avere effetti giuridici nelle relazioni sociali.
17. Da un esame del fascicolo processuale è lecito desumere che il competente servizio della Commissione non ha prestato la dovuta attenzione quando, nell’autunno del 2002, ha scambiato corrispondenza con l’ autorità danese preposta alla vigilanza sulla concorrenza in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’elemento attualmente in discussione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95. Mi stupisce che la Commissione, in tale recente occasione, abbia omesso di far presente all’organo competente danese siffatta discrepanza linguistica e di porvi rimedio. In tal modo avrebbe probabilmente potuto evitare che il giudice danese fosse costretto a fare appello alla Corte per risolvere le questioni derivanti da quella discrepanza.
18. Per soddisfare l’esigenza di un’interpretazione uniforme del diritto comunitario, formulato nelle diverse versioni linguistiche, la Corte ha sviluppato quattro principi nella sua giurisprudenza.
19. In primo luogo i testi rilevanti non devono essere considerati in modo autonomo, ma in caso di dubbio devono essere interpretati ed applicati alla luce di altre versioni linguistiche ufficiali (11).
20. In secondo luogo, in caso di divergenza tra le varie versioni, la disposizione in questione dev’essere intesa in funzione del sistema e delle finalità della normativa di cui essa fa parte (12).
21. In terzo luogo, nell’interesse della certezza del diritto, la formulazione di una certa versione del testo deve essere interpretata in modo corrispondente al senso normale e naturale delle parole e le questioni che si presentano devono essere risolte senza dare la preferenza all’una o all’altra versione (13).
22. Infine: a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua (14).
23. È partendo da questi presupposti che si può risolvere con relativa facilità il dubbio ispirato dalla – leggermente – diversa versione danese del testo dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95.
24. La qualificazione particolare data nella sola versione danese alla necessità di riorganizzazione mediante l’uso dell’aggettivo «profonda» («gennemgribende»), ove si interpreti letteralmente l’art. 5, n. 3 del regolamento n. 1475/95, può effettivamente attribuire alla disposizione un significato leggermente diverso da quello che ha in altre versioni linguistiche, in quanto essa sembra porre condizioni più rigide alla riorganizzazione come presupposto per l’ ammissibilità del termine di preavviso ridotto per il recesso da un contratto di distribuzione a durata indeterminata.
25. Mi sembra tuttavia che, alla luce del sistema e delle finalità dell’art. 5, n. 3, la qualificazione «profonda», in senso stretto, sia pleonastica, in quanto una riorganizzazione dell’insieme della rete di distribuzione o di una sua parte essenziale è di per sé profonda. Ai criteri quantitativi di «insieme» e di «parte essenziale» il termine profonda non aggiunge nulla. Il fatto che nessuna delle altre versioni linguistiche contiene tale specificazione ne ribadisce l’inutilità.
26. Per questo all’uso della parola «profonda» nella versione danese non va attribuito alcun significato particolare ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione dell’art. 5 del regolamento.
B – Le discrepanze tra la posizione assunta dalla Commissione nei suoi opuscoli esplicativi al regolamento n. 1475/95 e al regolamento n. 1400/2002 e quella evidenziata dalle sue osservazioni scritte ed orali nella presente causa
27. Nelle sue risposte al quesito n. 16, lett. a), nell’opuscolo esplicativo al regolamento n. 1475/95 (15) e al quesito 68 nell’opuscolo illustrativo al regolamento n. 1400/2002 (16) la Commissione ha affermato che la condizione posta dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95 all’uso del termine di preavviso ridotto, ossia che esista una «necessità» di riorganizzazione, ha un carattere oggettivo, la cui esistenza nella fattispecie concreta può essere valutata dal giudice nazionale.
28. Questa posizione è stata ribadita dalla Commissione ancora alla fine del 2002, come risulta dall’ordinanza di rinvio, in occasione di contatti informali con l’ autorità danese preposta alla concorrenza, che vi fa riferimento in una lettera del 20 dicembre 2002 alla Dansk Automobilforhændler Forening (associazione danese di concessionari di automobili).
29. Nelle osservazioni scritte presentate per la presente causa la Commissione, senza fare riferimento alla sua precedente opinione divulgata negli opuscoli, assume una posizione diversa, affermando che la necessità di una riorganizzazione dipende esclusivamente dal giudizio soggettivo del fabbricante, sottratto pertanto ad un successivo controllo in sede giudiziaria.
30. Ad una esplicita richiesta di chiarimenti del giudice relatore e del sottoscritto, la Commissione in udienza ha preso espressamente le distanze dalla posizione in precedenza assunta negli opuscoli.
31. Prescindendo dalla questione di quale posizione sia corretta – su cui tornerò in seguito – il comportamento della Commissione induce ad alcune precisazioni.
32. Gli opuscoli in questione vanno considerati come comunicazioni della Commissione, giuridicamente non vincolanti, in cui essa divulga la sua posizione sull’interpretazione e sull’applicazione dei relativi regolamenti in materia di esenzioni per categoria. Questi non possono essere in contrasto con il Trattato o con il diritto comunitario derivato (17).
33. Pur non essendo vincolanti, siffatti documenti, come più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado (18), possono avere effetti giuridici, nel senso che, in combinazione con il principio di tutela del legittimo affidamento, implicano un’autolimitazione della Commissione nell’ esercizio delle sue facoltà.
34. A prescindere da questi possibili effetti giuridici in senso stretto, la Commissione è tenuta a usare la massima prudenza, anche nell’interesse dell’efficacia della politica di concorrenza da essa attuata.
35. Si presume infatti che gli operatori economici, nel loro comportamento sul mercato, tengano conto delle posizioni assunte dalla Commissione nelle sue note esplicative, come gli opuscoli in questione. Queste pertanto sortiscono effetti non solo nei rapporti verticali tra la Commissione e gli operatori economici, ma anche in quelli orizzontali tra i diversi operatori economici. I fatti posti a fondamento del giudizio principale e gli argomenti scambiati tra le parti dinanzi al giudice del rinvio, in cui queste si sono esplicitamente riferite ai brani rilevanti degli opuscoli, sono illustrativi in questo senso.
36. L’importanza della comunicazioni della Commissione, come quelle contenute in questi opuscoli, per la prassi amministrativa e giuridica degli Stati membri è aumentata da quando il regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (19) ha demandato il controllo sul rispetto del diritto comunitario della concorrenza alle autorità nazionali preposte alla concorrenza e agli organi giurisdizionali nazionali. I principi della certezza del diritto e dell’applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie, insieme all’efficacia delle medesime, sono favoriti se la Commissione offre una base sicura sull’applicazione di parti di quel diritto. Ciò trova conferma anche nei fatti posti a fondamento della causa principale del presente procedimento, in cui, prima del suo inizio, hanno avuto luogo contatti tra la Commissione e l’autorità danese preposta alla concorrenza e in cui il giudice del rinvio, come emerge dall’ordinanza di rinvio, ha fatto riferimento appiglio negli opuscoli in discussione.
37. Come già spiegato, le comunicazioni in esame non hanno il carattere di disposizioni giuridiche vincolanti, ma servono da chiarimento e interpretazione del diritto comunitario vigente primario e derivato. Non è pertanto da escludersi che la Commissione, ad un esame più attento, pervenga alla conclusione che l’interpretazione e la spiegazione date nei suoi opuscoli non siano del tutto corrette dal punto di vista giuridico. Avendo riguardo alla portata e alla complessità del diritto della concorrenza comunitario, anche la Commissione, in qualità di organo esecutivo competente, potrà talvolta dar mostra di un’«evoluzione interpretativa».
38. Tuttavia, onde garantire la certezza del diritto per le parti implicate e l’efficacia e il rispetto del diritto comunitario della concorrenza nell’ambito nazionale, è di importanza fondamentale che la Commissione renda pubbliche al più presto e il più chiaramente possibile eventuali modifiche della sua interpretazione. In caso contrario essa pregiudica gravemente la credibilità delle sue comunicazioni sull’interpretazione e l’applicazione del diritto comunitario della concorrenza – o di parti del medesimo – e pertanto l’efficacia della sua gestione.
39. Nel contesto dei fatti in esame la Commissione ha accettato di correre questo rischio quando, senza alcun ulteriore chiarimento, in udienza ha comunicato che la sua interpretazione dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95, come formulata nei brani dei due opuscoli citati ai precedenti paragrafi 4 e 6, «non trova più applicazione».
40. Questa mancanza di diligenza è tanto più grave in quanto, come si deve dedurre anche da altri procedimenti pregiudiziali pendenti dinanzi alla Corte (20), l’abrogazione del regolamento n. 1475/95 ad opera del regolamento n. 1400/2002 ha indotto molti costruttori di autoveicoli a riorganizzare la loro rete di distribuzione, recedendo dai contratti di distribuzione in essere con il preavviso abbreviato di un anno per stipulare successivamente nuovi contratti con un numero limitato di concessionari, alle condizioni poste dal regolamento n. 1400/2002 (21). In questo contesto nascono questioni di diritto analoghe a quelle su cui verte la presenta causa.
C – La trattazione delle questioni proposte
41. Le questioni sottoposte alla Corte possono suddividersi in quattro gruppi:
– Con le prime tre questioni il giudice del rinvio vuole sapere se il fabbricante, che voglia recedere da un contratto di distribuzione con un termine di preavviso abbreviato, sia tenuto a motivare il recesso e, in caso affermativo, quale sia la portata dell’ obbligo di motivazione.
– Le questioni da 4) a 9) riguardano tutta la natura della riorganizzazione che può giustificare un recesso con un termine abbreviato, ai sensi dell’ art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95 e, segnatamente nelle questioni da 4 a 7, i dati da cui deve emergere la necessità di riorganizzare.
– La questione 10) è intesa ad accertare a chi incomba l’onere di provare se si siano verificati o meno i presupposti per il recesso da un contratto di distribuzione con un preavviso ridotto.
– Infine con la questione 11) il giudice chiede se l’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 configuri di per sé la necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete di distribuzione.
42. Intendo pertanto trattare le questioni rispettando questo raggruppamento.
VI – Analisi e soluzione delle questioni proposte
A – Le questioni da 1) a 3): l’obbligo di motivazione
43. L’art. 5, n. 3, non prevede un obbligo esplicito di motivare la sussistenza di una necessità di riorganizzazione dell’insieme della rete di distribuzione o di una sua parte essenziale. Anche il dicianovesimo ‘considerando’, attinente a tale questione, tace al riguardo.
44. Per contro, un siffatto obbligo è esplicitamente previsto dall’art. 3, n. 4 del regolamento n. 1400/2002. Questa disposizione viene spiegata in dettaglio al nono ‘considerando’ del regolamento medesimo (22).
45. Tuttavia, come emerge dal testo dell’art. 3, n. 4, e dal nono ‘considerando’, siffatto obbligo vale non solo per i casi in cui il recesso da un contratto avviene con termine abbreviato, ma in tutti i casi in cui si pone termine all’accordo. Il recesso con termine di preavviso abbreviato, previsto dall’art. 3, n. 5, lett. b), secondo trattino, non viene assoggettato ad un obbligo di motivazione particolare, adattato allo scopo (23).
46. La Commissione, tuttavia, dall’esistenza di un obbligo generico di motivazione nel caso di recesso da un contratto di distribuzione nel regolamento n. 1400/2002 desume un argomento contro l’esistenza di un obbligo – implicito – di motivazione della sussistenza della condizione richiesta per poter recedere da un siffatto contratto con un termine di preavviso abbreviato, in forza dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 1475/95.
47. La posizione attualmente assunta dalla Commissione è del resto molto diversa da quella comunicata all’autorità danese per la concorrenza alla fine del 2002 quando, in sostanza, ancora affermava che il recesso deve essere motivato in un programma elaborato in dettaglio (24).
48. A prescindere dai motivi di questa improvvisa inversione di rotta, essa non può tuttavia essere fondata, con un procedimento logico a‑contrario, sul testo e sulla portata dell’art. 3, n. 4, del regolamento n. 1400/2002. Siffatto articolo prevede infatti un obbligo di motivazione generico, segnatamente volto ad evitare che i fabbricanti di automobili abusino del loro potere di recesso dai contratti di distribuzione per impedire ai distributori un comportamento favorevole alla concorrenza.
49. Nel caso di specie occorre domandarsi se e in che misura per un recesso con termine abbreviato sia richiesta una motivazione speciale, idonea al mantenimento di siffatto potere straordinario di recesso.
50. Orbene, tale questione non può risolversi con un ragionamento che ricavi un argomento decisivo dalla circostanza che nel regolamento n. 1475/95 manca un obbligo generico di motivazione per il fabbricante, in caso di recesso da un contratto di distribuzione, e che siffatto obbligo è invece previsto nel regolamento n. 1400/2002.
51. Il fatto che la Commissione, nel contesto della causa in esame, combina un modo di procedere incoerente con un’argomentazione discutibile nelle sue osservazioni scritte ed orali, non contribuisce certamente all’attendibilità delle sue posizioni al riguardo.
52. Nella sistematica del regolamento n. 1475/95, e segnatamente in quella dell’art. 5, n. 2, punto 2, in combinato disposto con il n. 3, primo trattino, il recesso da contratti stipulati a tempo indeterminato con il termine abbreviato di un anno è espressamente previsto come deroga alla regola principale, che prevede per il recesso un termine di due anni.
53. Qualora il costruttore voglia avvalersi della possibilità di applicare il preavviso abbreviato straordinario, dovrà per lo meno far presumere il verificarsi delle condizioni a cui siffatto termine straordinario è assoggettato.
54. Se non si impone questa condizione, il mantenimento del preavviso abbreviato straordinario perde il suo carattere di eccezionalità. Questo effetto non mi sembra compatibile con il sistema e con le finalità dell’art. 5, nn. 2 e 3, del regolamento.
55. Ne consegue che, per il fabbricante che recede da un contratto di distribuzione con un termine di preavviso abbreviato, dalle disposizioni menzionate al paragrafo precedente deriva un obbligo di spiegare perché si avvale del termine abbreviato.
56. Per risolvere la questione relativa alla portata di siffatto obbligo di motivazione, occorre fare riferimento alla formulazione dell’art. 5, n. 3, primo trattino, in cui vengono menzionati tre elementi:
a) la necessità di
b) riorganizzare
c) l’insieme o una parte sostanziale della rete di distribuzione.
57. Una qualificazione precisa dei primi due elementi può rinvenirsi nel diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95 (25). Ai sensi della seconda frase del considerando, il termine di preavviso ordinario di due anni non deve ostacolare lo sviluppo di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione.
58. Ne deduco che la «necessità di riorganizzare», come motivo per beneficiare del termine di preavviso abbreviato straordinario, deve essere ricondotta all’efficenza economico-aziendale delle strutture di distribuzione nel contesto economico dinamico in cui opera il fabbricante.
59. Il terzo elemento ha una connotazione più quantitativa: la necessità di una riorganizzazione dovrà avere una rilevanza tale da riguardare l’intera rete di distribuzione, o una parte sostanziale della stessa.
60. Con l’interpretazione della Commissione e delle parti nella causa principale, secondo cui una rete di distribuzione nazionale, come parte dell’intera rete di distribuzione di un fabbricante, può essere considerata come «una parte sostanziale della stessa», sono certamente d’accordo, in linea del resto con la giurisprudenza costante in merito (26).
61. Secondo siffatta interpretazione i tre elementi, considerati nel loro insieme, implicano che un costrutture che receda da un accordo di distribuzione con un termine di preavviso abbreviato dovrà motivare il suo ricorso a questo diritto straordinario per lo meno con la necessità di mantenere, ovvero di migliorare, l’efficacia economico-aziendale della rete di distribuzione alla luce degli sviluppi econonomici oggettivi – tanto interni che esterni – che lo interessano, una necessità che deve inoltre essere tanto sostanziale da richiedere una riorganizzazione dell’insieme della rete di distribuzione o di una sua parte essenziale.
62. Sembra ovvio che siffatta motivazione dovrà essere contenuta nella comunicazione del recesso dal contratto con un preavviso abbreviato fatta dal costruttore al distributore. Infatti senza una siffatta motivazione, intesa a stabilire il verificarsi delle condizioni concrete richieste per un recesso con un preavviso abbreviato, il recesso non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 5, n. 3, primo trattino.
B – Le questioni da 4) a 9): la necessità di recesso
63. Dalla soluzione proposta per le prime tre questioni deriva che il fabbricante deve rendere plausibile che sono soddisfatte le condizioni per il recesso con un preavviso abbreviato, inteso come straordinario.
64. Ciò implica necessariamente che deve essere possibile un certo controllo giurisdizionale sulla sussistenza della necessità oggettiva come motivo per la riorganizzazione, secondo quanto sostenuto dal costruttore.
65. In caso contrario al costruttore basterebbe invocare tale necessità per poter recedere dal contratto di distribuzione, senza nessuna prova concreta a sostegno che possa formare oggetto di un sindacato giurisdizionale. Come già indicato al precedente paragrafo 53, la tutela che l’art. 5, n. 2, del regolamento n. 1475/95 intende esplicitamente offrire al distributore diverrebbe puramente simbolica.
66. Se la posizione assunta dalla Commissione nel presente procedimento, in deroga alle concezioni in precedenza divulgate negli opuscoli esplicativi ai regolamenti n. 1475/95 e n. 1400/2002 (27), dovesse avere un effetto così radicale, essa non sarebbe sostenibile.
67. Infatti, un simile approccio implica che il distributore, di fronte ad un recesso con termine di preavviso abbreviato, non godrebbe più di alcuna tutela giurisdizionale con riguardo alla questione se sussista una necessità economica oggettiva per il recesso stesso.
68. Pertanto il costruttore che voglia recedere da un contratto di distribuzione con un preavviso abbreviato deve rendere plausibile la sussistenza di una necessità economica oggettiva in tal senso. Del resto una siffatta condizione, che si impone per garantire una tutela giuridica minima al distributore, non fa venir meno le possibilità esistenti per il costruttore di reagire in maniera flessibile agli sviluppi della congiuntura economica in cui opera.
69. Senza che il giudice nazionale abbia a sindacare le considerazioni di ordine economico-aziendale poste a fondamento della forma precisa e degli effetti della riorganizzazione della rete di distribuzione, questi sarà tuttavia messo in grado di controllare se si siano verificati sviluppi economici oggettivi – interni o esterni – che possono indurre a compiere tale passo.
70. Da quanto osservato al paragrafo precedente si deduce che l’asserita evoluzione della situazione economica oggettiva deve essere tanto sostanziale da fornire una base adeguata per l’intervento piuttosto drastico di una riorganizzazione dell’insieme della rete di distribuzione o di una parte sostanziale della stessa. Anche questa relazione quantitativa deve poter essere oggetto di sindacato da parte del giudice nazionale.
71. Se è soddisfatta la condizione che il costruttore renda plausibile il verificarsi di circostanze economiche oggettive – interne o esterne – tanto rilevanti da giustificare una riorganizzazione dell’insieme della rete di distribuzione o di una parte sostanziale della stessa, il distributore viene così tutelato contro l’eventualità che il costruttore cambi semplicemente idea sulla forma ottimale da dare alla sua rete di distribuzione, senza esservi costretto da rilevanti sviluppi economici. Ciò è compatibile con la portata dell’art. 5, n. 3, primo trattino, come spiegato nel diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1475/95 (28).
72. Dalla necessità che un recesso da un contratto di distribuzione con preavviso abbreviato debba essere oggetto della – limitata – valutazione del giudice come da noi dedotto, deriva che il fabbricante, quando recede dal contratto di distribuzione, presenti gli elementi da cui deve risultare plausibile la necessità di una riorganizzazione sostanziale.
73. Da quanto precede consegue che non occorre che gli elementi che devono essere presentati dal costruttore in caso di recesso con un preavviso abbreviato contengano un programma di riorganizzazione elaborato in dettaglio. Una siffatta condizione andrebbe oltre quanto necessario per poter legittimamente invocare il termine di preavviso straordinario.
74. Come già esposto ai precedenti paragrafi 15-26, al termine «profonda» («gennemgribende»), che compare nella versione linguistica danese dell’art. 5, n. 3, primo trattino, non va attribuito un significato speciale, diverso da quello secondo cui la necessità resa plausibile dal fabbricante deve essere tale che una riorganizzazione dell’insieme della rete di distribuzione o di una sua parte sostanziale è una reazione proporzionata alla medesima.
75. Nel paragrafo 71 è già implicitamente racchiusa la soluzione alla questione 9): se da un mutamento dei presupposti economici oggettivi –interni o esterni – deriva per il costruttore una necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della rete di distribuzione, si può per contro dedurre che la mancanza di una siffatta riorganizzazione comporterà per lui sostanziali effetti economici negativi.
C – Questione 10): a chi incomba l’onere della prova
76. La soluzione della questione intesa ad accertare a chi incomba l’onere della prova può facilmente dedursi da quanto sopra esposto: al costruttore che vuole avvalersi del potere straordinario di recesso. Spetta dunque a lui dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per poter applicare il preavviso abbreviato.
77. Inoltre, come si può dedurre dalla giurisprudenza della Corte, chiunque invochi un’esenzione ai sensi dell’art. 81, n. 3, CE, compresa l’esenzione per categoria, deve dimostrare che ricorrono i presupposti per la sua applicazione (29). Ne consegue che chi fa appello ad una modalità straordinaria di recesso da un contratto, come prevista da un’esenzione per categoria, dovrà dimostrare che le relative condizioni sono state soddisfatte.
D – Questione 11): se l’ entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002 costituisca di per sé un motivo sufficiente per un recesso da un contratto di distribuzione con preavviso ridotto
78. Per risolvere tale questione occorre operare una distinzione tra l’entrata in vigore del nuovo regolamento come tale e i possibili sviluppi economici per la produzione e lo smercio di autoveicoli determinati dal regolamento stesso.
79. L’entrata in vigore del regolamento non configura di per sé un fatto o una circostanza che, in quanto sviluppo economico oggettivo, potrebbe determinare un recesso dai contratti di distribuzione in essere con un termine di preavviso abbreviato.
80. L’esenzione per categoria è una possibilità offerta dalla legge agli operatori del mercato per sottrarre al divieto di cui all’art. 81, par. 1 CE, determinate clausole di limitazione della concorrenza contenute nell’accordo di distribuzione da essi stipulato. Essi sono peraltro liberi di avvalersi o meno di tale possibilità (30).
81. Ciò non toglie che l’entrata in vigore di una nuova esenzione per categoria possa avere ripercussioni economiche che influenzano il contesto economico in cui operano i fabbricanti di autoveicoli in modo tale da creare la necessità di una riorganizzazione della rete di distribuzione.
82. Orbene, la nuova esenzione per categoria prevista dal regolamento n. 1400/2002 si distingue sostanzialmente dall’esenzione precedente, figurante nel regolamento n. 1475/95, e, lasciando sia ai fabbricanti sia ai distributori la scelta tra diverse opzioni, apre la strada ad una larga scala di varianti di distribuzione con cui gli operatori economici interessati possono farsi concorrenza a vantaggio dei consumatori.
83. Secondo le note esplicative al regolamento n. 1400/2002 (31) la nuova esenzione per categoria mira a spianare la strada ad un maggiore uso di nuove tecniche di distribuzione, come la vendita via internet e tramite distributori che vendono marche diverse. Inoltre i possessori di automobili saranno più liberi di scegliere dove far eseguire le riparazioni e la manutenzione, e quali pezzi di ricambio utilizzare a tal fine.
84. Per conseguire tale obiettivo vengono abolite prassi restrittive, come la possibilità di combinare una distribuzione esclusiva e selettiva con l’obbligo di assicurare sia la vendita di nuovi autoveicoli sia la manutenzione dopo la vendita.
85. Ne consegue che le condizioni economiche per la produzione, lo smercio e la manutenzione delle automobili possono cambiare radicalmente a seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1400/2002, un risultato del resto che questo regolamento esplicitamente perseguiva, come emerge dal suo preambolo (32).
86. In queste circostanze è plausibile che la nuova esenzione per categoria possa influenzare le condizioni economiche oggettive in modo tale da determinare la necessità di un adattamento delle reti di distribuzione esistenti (33).
87. Spetta al giudice nazionale valutare se le nuove condizioni create dalla nuova esenzione per categoria siano tali da configurare una necessità – sufficientemente rilevante – di riorganizzare l’insieme o una parte essenziale della rete di distribuzione.
VII – Conclusione
88. In base alle considerazioni che precedono propongo alla Corte di risolvere le questioni sottoposte dall’Østre Landsret nel modo seguente:
«Questioni da 1) a 3):
– Un costruttore che, facendo ricorso all’art. 5, n. 3, primo trattino, del regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela, receda da un contratto di distribuzione con il termine di preavviso abbreviato di un anno, nella comunicazione del recesso dovrà per lo meno motivare il ricorso a questo termine di preavviso straordinario con la necessità di mantenere o di migliorare l’efficenza economico-aziendale della sua rete di distribuzione, alla luce degli sviluppi economici oggettivi – interni o esterni – per esso rilevanti, una necessità che deve inoltre essere tanto rilevante da implicare la riorganizzazione dell’insieme o di una parte sostanziale della rete di distribuzione.
Questioni da 4) a 9)
– Nella comunicazione al distributore del recesso dal contratto con termine abbreviato il costruttore dovrà indicare le condizioni economiche oggettive – interne o esterne – che devono essere tali da giustificare la necessità di una riorganizzazione dell’insieme o di una parte sostanziale della rete di distribuzione.
– La presenza di siffatte condizioni economiche e la rilevanza delle stesse possono essere sottoposte al controllo del giudice nazionale.
– I dati che il costruttore deve fornire contengano più di quanto necessario per fare ricorso al termine di preavviso abbreviato.
– Al termine‚ profonda (“gennemgribende”) nella versione danese dell’art. 5, n. 3, primo trattino, non va attribuito un significato diverso da quello secondo cui la necessità resa plausibile dal costruttore deve essere tale che una riorganizzazione dell’insieme o di una parte sostanziale della rete di distribuzione costituisca al riguardo una reazione proporzionata.
– Qualora una modifica delle circostanze oggettive – interne o esterne – determini per il costruttore la necessità di riorganizzare l’insieme o una parte sostanziale della sua rete di distribuzione, si può – per contro – ammettere che l’omissione di una tale riorganizzazione avrà rilevanti effetti negativi.
Questione 10)
– L’onere di provare che sono soddisfatti i presupposti per il recesso con termine abbreviato, ai sensi dell’art. 5, n. 3, primo trattino, incombe al costruttore.
Questione 11)
– L’art. 5, n. 3, primo trattino, del regolamento n. 1475/95 deve essere interpretato nel senso che l’entrata in vigore del regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, non crea di per sé i presupposti per il recesso dal contratto di distribuzione ad opera del costruttore con preavviso abbreviato.
– L’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento può tuttavia comportare per il costruttore un cambiamento della situazione economica obiettiva tale da giustificare un recesso con preavviso abbreviato.
– Spetta al costruttore dimostrare la sussistenza di tale circostanza».
1 – Lingua originale: l'olandese.
2 – GU L 145, pag. 25.
3 – Nella versione francese e danese del testo si riscontrano termini analoghi, rispettivamente «extraordinaire» e «ekstraordinaert», mentre nella versione inglese manca un aggettivo equivalente.
4 – Nella versione danese questo comma rinvia alla «necessità di riorganizzare profondamente l’insieme della rete di distribuzione o una sua parte essenziale».
5 – Commission européenne, Direction générale IV – Concurrence. Distribution Automobile (Règlement (CE) n. 1475/95 publié au Journal officiel L 145 du 29 juin 1995) [Commissione europea, Direzione generale IV – Concorrenza. Distribuzione di autoveicoli (Regolamento (CE) n. 1475/95 pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 145 del 29 giugno 1995)] Brochure Explicative IV/9509/95 FR. Di questo opuscolo sono disponibili solo le versioni francese, inglese e tedesca.
6 – Il quesito è così formulato: «Est-il possible de mettre fin à l'accord de manière anticipée?» (È consentito il recesso anticipato dal contratto?).
7 – Il fabbricante ha il diritto di recedere dall’accordo (con un anno di preavviso) se deve riorganizzare tutta la rete di distribuzione o una parte significativa di essa. La necessità di procedere ad una riorganizzazione è valutata di comune accordo tra le parti, o su richiesta del distributore, da un perito indipendente o da un arbitro. Il ricorso ad un perito indipendente o ad un arbitro non pregiudica il diritto delle parti di ricorrere ad un giudice nazionale (art. 5, n. 3). Se il fornitore in base all’accordo ha un diritto di recesso unilaterale che eccede i limiti fissati dal regolamento, perde automaticamente il beneficio dell’esenzione per categoria [art. 6, n. 1, punto 5), v. supra punto 1.2).
Tale facoltà di recesso straordinario è prevista affinché il fabbricante possa riorganizzare in modo flessibile la struttura della distribuzione. La necessità di riorganizzazione può essere dovuta al comportamento dei concorrenti o ad altri sviluppi economici, indipendentemente dal fatto che sia motivata da decisioni interne del produttore o da influenze esterne, per esempio la chiusura di una società che impiega notevole forza lavoro in una zona specifica. Alla luce della grande varietà di situazioni che possono verificarsi, sarebbe irrealistico elencare tutte le possibili ragioni per una riorganizzazione
È l’esame dell’organizzazione specifica della rete di vendita del fabbricante di cui si tratta che permette di stabilire caso per caso se si tratti di una «parte sostanziale» della rete di vendita. «Il termine “sostanziale” implica sia un aspetto economico che un aspetto geografico, che può essere limitato alla rete di vendita di un determinato Stato membro o ad una parte di essa. Il fabbricante deve in ogni caso raggiungere un accordo con il perito indipendente, o con l’arbitro o con il distributore nei cui confronti ha operato il recesso, senza che sia necessario sentire gli altri distributori indirettamente interessati».
8 – Regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 203, pag. 30).
9 – Commissione Europea – Direzione generale della concorrenza, Regolamento (CE) della Commissione 31 luglio 2002, n. 1400, relativo all’applicazione dell’art. 81, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, Opuscolo esplicativo, (http//europa.eu.int/comm/competition/car_sector).
10 – Il quesito 20 è così formulato: «Come è possibile recedere da contratti che rispettano il regolamento (CE) n. 1475/95 durante il periodo transitorio?»
11 – V. anche sentenze 5 dicembre 1967, causa 19/67, Sociale Verzekeringsbank (Racc. pag. 432), e 9 agosto 1994, causa C-327/91, Francia/Commissione (Racc. pag. I‑3641, punto 35).
12 – V. anche sentenze 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld (Racc. pag. I‑5403, punti 28-31) e 5 dicembre 1996, cause riunite C-267/95 e 278/95, Merck e Beecham (Racc. pag. I‑6285, punti 21-24).
13 – V. anche sentenza 3 marzo 1977, causa 80/76, Kerry Milk (Racc. pag. 425, punto 11).
14 – V. anche sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU (Racc. pag. I‑1605, punto 36).
15 – Citato al precedente paragrafo 4.
16 – Citato al precedente paragrafo 6.
17 – V. anche sentenze 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil, (Racc. pag. 901, punto 22) e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑135, punto 22).
18 – V. anche sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS/Commissione (Racc. pag. I‑1125, punti 34 e 36); e sentenze del Tribunale 5 marzo 1997, causa T-105/95, WWF UK/Commissione (Racc. pag. II‑313, punti 53-55) e 20 marzo 2002 causa T-23/99, LR AF 1998/Commissione ( Racc. pag. II‑1705, punto 274).
19 – GU L 1 pag. 1.
20 – Causa C-376/05, A. Brünsteiner (GU C 10, pag. 8), causa C-377/05, Autohaus Hilgert (GU C 10, pag. 8) e causa C-421/05, City Motors Groep (GU C 36, pag. 21).
21 – V. anche P. Kileste e C. Staudt, Le règlement no 1400/2002 du 31 juillet 2002, de la Commission européenne en matière de distribution automobile, Journal des Tribunaux 2003, pag. 141, punto 76.
22 – L’art. 3, n.4, del regolamento n. 1400/2002 così dispone: «L'esenzione si applica a condizione che l'accordo verticale concluso con un distributore o riparatore preveda che un fornitore che intenda recedere da un accordo ne dia notifica per iscritto e specifichi i motivi particolareggiati, obiettivi e trasparenti del recesso, onde evitare che un fornitore receda da un accordo verticale con un distributore a causa di pratiche che non possono costituire oggetto di restrizione in virtù del presente regolamento».
Il nono ‘considerando’ recita: «Onde evitare che un fornitore receda da un accordo perché un distributore o riparatore tiene un comportamento atto a stimolare la concorrenza, come ad esempio le vendite attive o passive a consumatori stranieri, l'attività multimarca o il subappalto dei servizi di riparazione e manutenzione, la notifica di recesso dal contratto deve indicarne chiaramente per iscritto i motivi, che devono essere obiettivi e trasparenti. Inoltre, al fine di rafforzare l'indipendenza dei distributori e dei riparatori dai propri fornitori, devono essere previsti termini minimi di preavviso in caso di mancato rinnovo degli accordi a durata determinata e in caso di recesso dagli accordi a durata indeterminata».
23 – V. art. 3, n. 5, precitato al paragrafo 5.
24 – Questa posizione è formulata nella lettera in precedenza citata (al paragrafo 17) dell’autorità per la concorrenza danese all’associazione danese dei concessionari di automobili.
25 – Citato al paragrafo 3.
26 – Vedere, per analogia tra l’altro, sentenza 11 luglio 1989, cusa 246/86, Belasco (Racc. pag. 2117).
27 – V. i precedenti paragrafi 27-45.
28 – Si tratta qui, segnatamente, di quanto osservato nella prima frase di questo ‘considerando’: «L'articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3, e paragrafo 3, fissa, per la durata e la risoluzione degli accordi di distribuzione e servizio assistenza, requisiti minimi per l'esenzione, poiché, a causa degli investimenti effettuati dal distributore per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, la dipendenza del distributore nei riguardi del fornitore aumenta considerevolmente in caso di accordi conclusi a breve termine o risolvibili a breve termine».
29 – Sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione (Racc. pag. 19, punti 52 e 61).
30 – Sentenze 18 dicembre 1986, causa 10/86, VAG France (Racc. pag. 4071, punto 16); 5 giugno 1997, causa C-41/96, VAG (Racc. pag. I‑3123, punto 61), e 30 aprile 1998, causa C-230/96, Cabour ( Racc. pag. I‑2055, punto 46).
31 – Citato alla nota 9, pagg. 3 e 11.
32 – Tra l’altro i punti 12 e segg.
33 – La Commissione lo ha ammesso implicitamente nella sua risposta al quesito n. 20 nell’opuscolo illustrativo del regolamento n. 1400/2002: «La scadenza del regolamento (CE) n. 1475/95, prevista il 30 settembre 2002, e l’entrata in vigore del nuovo regolamento non implicano la necessità di una riorganizzazione della rete. Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento un costruttore di autoveicoli può comunque decidere di effettuare una riorganizzazione sostanziale della rete (…)». Nelle sue osservazioni scritte la Commissione prende una posizione molto più esplicita.