12.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 92/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Tele2 Telecommunication GmbH/Telekom-Control-Kommission

(Causa C-426/05) (1)

(Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Quadro normativo comune - Artt. 4 e 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Ricorso - Procedura amministrativa per l'analisi del mercato)

(2008/C 92/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Tele2 Telecommunication GmbH

Convenuta: Telekom-Control-Kommission

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 4, n. 1, e 16, n. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Procedimento di analisi del mercato — Nozione di soggetto «interessato» o «coinvolto» («betroffen») — Normativa nazionale che riserva la qualifica di parte nel procedimento («Parteistellung») al solo destinatario della decisione che impone, modifica o sopprime obblighi specifici di regolamento, con esclusione delle imprese concorrenti

Dispositivo

1)

La nozione di utente o d'impresa «interessato(a)», ai sensi dell'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché quella di parte «interessata», ai sensi dell'art. 16, n. 3, di tale direttiva, devono essere interpretate nel senso che possono fare riferimento non soltanto ad un'impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante che sia oggetto di una decisione adottata da un'autorità nazionale di regolamentazione nell'ambito di una procedura per l'analisi del mercato di cui all'art. 16 della medesima direttiva e che ne sia la destinataria, bensì parimenti agli utenti e alle imprese concorrenti di una siffatta impresa che non sono diretti destinatari di tale decisione, la quale incide tuttavia sfavorevolmente sui loro diritti.

2)

Una norma di diritto nazionale che, nell'ambito di una procedura non contenziosa per l'analisi del mercato, riconosca la qualità di parte unicamente alle imprese (precedentemente) detentrici di un significativo potere sul mercato rilevante, nei confronti delle quali siano imposti, modificati o revocati obblighi specifici di regolamentazione, in linea di principio, non è contraria all'art. 4 della direttiva 2002/21. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che il diritto processuale interno garantisca la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario agli utenti e alle imprese concorrenti di un'impresa (precedentemente) detentrice di un significativo potere sul mercato rilevante con modalità che non siano meno favorevoli di quelle che riguardano la tutela di diritti analoghi di natura interna e che non pregiudichino l'efficacia della tutela giuridica garantita dall'art. 4 della direttiva 2002/21 a detti utenti e a dette imprese.


(1)  GU C 22 del 28.1.2006.