27.2.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 51/5 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 15 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-409/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Importazione in franchigia doganale di attrezzature militari)
2010/C 51/06
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Cattabriga, D. Triantafyllou, H. Støvlbæk e G. Wilms, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna e K. Boskovits, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: J. Bering Liisberg, agente), Repubblica italiana (rappresentanti: I. Braguglia, agente, G. De Bellis, avvocato dello Stato), Repubblica portoghese (rappresentanti: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes e J. Gomes, agenti), Repubblica di Finlandia (rappresentanti: J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1) e, per il periodo successivo al 31 maggio 2000, del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1) — Importazione e franchigia doganale di materiale bellico
Dispositivo
1) |
La Repubblica ellenica, avendo rifiutato di procedere al calcolo e al pagamento alla Commissione delle Comunità europee delle risorse proprie non riscosse nel periodo 1° gennaio 1998 — 31 dicembre 2002, relativamente all’importazione di materiale militare in esenzione da dazi doganali, e avendo inoltre rifiutato di versare gli interessi di mora dovuti per non aver messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee dette risorse proprie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2 e 9-11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, quale modificato dal regolamento (Euratom, CE) del Consiglio 8 luglio 1996, n. 1355, fino al 31 maggio 2000, nonché, a partire da tale data, degli stessi articoli del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno di Danimarca, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Finlandia sopporteranno le proprie spese. |