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24.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 128/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 8 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-337/05) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici di forniture - Direttive 77/62/CEE e 93/36/CEE - Attribuzione di un appalto pubblico non preceduta dalla pubblicazione di un bando - Assenza di gara - Elicotteri Agusta e Agusta Bell)
(2008/C 128/03)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: D. Recchia e X. Lewis, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente, G. Fiengo, avvocato)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1), e direttiva 21 dicembre 1976, 77/62/CEE — Mancata prova dell'esistenza di ragioni atte a permettere all'amministrazione aggiudicatrice di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando — Acquisto di elicotteri Agusta e Agusta Bell per le esigenze del Corpo forestale, della Guardia costiera, dei Carabinieri, ecc.
Dispositivo
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1) |
La Repubblica italiana, avendo posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di attribuzione diretta all'Agusta degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione Agusta e Agusta Bell, destinati a sopperire alle esigenze di diversi corpi militari e civili, al di fuori di qualsiasi procedura di gara e, segnatamente, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, e, in precedenza, previste dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata e completata dalla direttiva del Consiglio 22 luglio 1980, 80/767/CEE, e dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali direttive. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |