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12.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 8/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 novembre 2007 — Sniace, SA/Commissione delle Comunità europee, Repubblica d'Austria, Lenzing Fibers GmbH (già Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Land Burgenland
(Causa C-260/05 P) (1)
(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Aiuti di Stato - Ricevibilità - Atto concernente individualmente la ricorrente)
(2008/C 8/03)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Sniace, SA (rappresentante: avv. J. Baró Fuentes, abogado)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz et J. L. Buendía Sierra, agenti), Repubblica d'Austria (rappresentante: H. Dossi, agente), Lenzing Fibers GmbH (già Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) (rappresentante: U. Soltész, Rechtsanwalt), Land Burgenland (rappresentante: U. Soltész, Rechtsanwalt)
Oggetto
Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 14 aprile 2005, causa T-88/01, Sniace/Commissione, che dichiara irricevibile il ricorso della ricorrente diretto all'annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2000, 2001/10/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale l'Austria ha dato esecuzione in favore di Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (GU 2001, L 38, pag. 33).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sniace SA è condannata alle spese. |
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3) |
La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese. |