Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Marchio comunitario
—
Procedimento di ricorso
—
Termine e forma del ricorso (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 59; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 49) (v. punti 32‑33, 57)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 12 luglio 2004 (procedimento R 614/2003‑1), concernente un procedimento di nullità del marchio comunitario figurativo HENSOTHERM.
Dati relativi alla causa
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Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
3) L’interveniente sopporterà le proprie spese.