Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Unione europea — Politica estera e di sicurezza comune — Giurisdizione del giudice comunitario — Atti adottati ai sensi del titolo V del Trattato sull’Unione europea — Requisito — Ricorso fondato sulla violazione delle competenze della Comunità (Art. 46 UE) (v. punti 54-56)

2. Ricorso di annullamento — Giurisdizione del giudice comunitario — Ricorso diretto contro atti comunitari volti a dare attuazione a misure previste da una posizione comune fondata sul titolo V del Trattato sull’Unione europea — Inclusione (Art. 230 CE) (v. punto 58)

3. Procedura — Ricevibilità dei ricorsi — Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso — Decisione sostitutiva, nel corso del giudizio, della decisione impugnata — Adeguamento della domanda e dei motivi inizialmente dedotti — Irrilevanza ai fini della decisione in ordine alla ricevibilità del ricorso (v. punti 68-70)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70), e, dall’altro, della decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’art. 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, e che abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), nonché di tutte le decisioni emanate dal Consiglio sulla base del regolamento n. 2580/2001 e produttive degli stessi effetti della decisione 2004/306, nella parte in cui tali atti riguardino il ricorrente

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.

2) Il ricorrente è condannato alle spese.