1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento che stabilisce criteri per il calcolo degli aiuti ai produttori di olio d’oliva — Ricorso di produttori di olio d’oliva e di associazioni di produttori — Atto di portata generale — Ricorrenti che non presentano un interesse individuale — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione di categoria per la tutela e la rappresentanza dei suoi membri — Ricevibilità — Presupposti
(Art. 230, quarto comma, CE)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem della condizione relativa alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità
(Art. 230, quarto comma, CE)
1. È irricevibile il ricorso di annullamento proposto da produttori di olio d’oliva e da associazioni di produttori contro l’art. 1, punti 7, 11 e 20, del regolamento n. 864/2004, che modifica il regolamento n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché contro l’allegato del detto regolamento.
Infatti, in quanto enunciano i criteri di calcolo dell’aiuto nel settore dell’olio di oliva in termini generali ed astratti, senza tenere alcun conto della situazione specifica di ciascun produttore, le disposizioni impugnate del detto regolamento costituiscono nel loro complesso, per la loro natura e portata, atti di portata generale e non decisioni ai sensi dell’art. 249 CE.
Inoltre, i ricorrenti sono interessati dalle disposizioni impugnate proprio in ragione di un’obiettiva situazione di fatto, ovvero in quanto produttori e associazioni i cui membri hanno prodotto olio di oliva nel corso del periodo di riferimento e fruito di un aiuto in base ad uno dei regimi di aiuto previsti dalla legislazione. Orbene, tale situazione è definita in rapporto alla finalità medesima del regolameno contenente le disposizioni impugnate, cioè l’instaurazione di un nuovo regime di aiuti nel settore dell’olio di oliva. La circostanza che le disposizioni impugnate possano avere un effetto particolare su taluni produttori e, più precisamente, quello di escluderli dal beneficio dell’aiuto in ragione dei criteri fissati per il calcolo di quest’ultimo non può automaticamente privare le dette disposizioni della loro portata generale quando sia certo che queste ultime si applicano a tutti gli operatori economici interessati che si trovino nella medesima situazione di fatto o di diritto oggettivamente definita. In effetti, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ad altri operatori dello stesso settore non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto.
Parimenti, neppure la circostanza che il Consiglio sia stato informato della situazione dei ricorrenti prima dell’adozione delle disposizioni impugnate, da parte delle autorità nazionali competenti nonché della Commissione, può contraddistinguerli alla luce delle suddette disposizioni, in quanto non è provata l’esistenza di un obbligo, imposto al Consiglio da una disposizione di diritto comunitario, di tenerne specialmente conto, nell’ambito delle condizioni richieste per fruire dell’aiuto di cui trattasi.
(v. punti 38-39, 41, 43-44, 54, 62)
2. La ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da associazioni è ammessa in tre fattispecie tipiche, cioè, in primo luogo, quando una disposizione di natura normativa riconosca espressamente alle associazioni professionali una serie di facoltà di carattere processuale, in secondo luogo, quando l’associazione rappresenti gli interessi di imprese che, a loro volta, siano legittimate ad agire e, in terzo luogo, quando l’associazione sia identificata per il pregiudizio arrecato ai propri interessi in quanto associazione, in particolare in quanto la sua posizione di negoziatrice sia stata pregiudicata dall’atto di cui è richiesto l’annullamento.
(v. punto 64)
3. Se è vero che il requisito dell’interesse individuale richiesto dall’art. 230, quarto comma, CE dev’essere interpretato alla luce del principio di un’effettiva tutela giurisdizionale, tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un ricorrente, una tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
Peraltro, anche se è concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, ai sensi dell’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore.
(v. punti 73-74)