Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 10 giugno 2009 – Polonia / Commissione
(causa T‑258/04)
«Ricorso di annullamento – Misure transitorie da adottare in seguito all’adesione di nuovi Stati membri – Regolamento (CE) n. 60/2004 che istituisce misure transitorie nel settore dello zucchero – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità»
Procedura – Termini di ricorso – Decadenza – Ricorso avverso un regolamento adottato in forza dell’atto di adesione 2003 da uno Stato firmatario di tale atto che non ha ancora la qualità di Stato membro – Irrilevanza – Termine applicabile nella sua qualità di persona giuridica (Art. 230, quarto e quinto comma, CE; atto d’adesione del 2003) (v. punti 40‑71)
Oggetto
| Annullamento degli artt. 5, 6, nn. 1‑3, 7, n. 1, e 8, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) della Commissione 14 gennaio 2004, n. 60, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9, pag. 8). |
Dispositivo
|
1) |
Il ricorso è irricevibile. |
|
2) |
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione. |
|
3) |
La Repubblica di Cipro sopporterà le proprie spese. |