1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari — Decisioni concernenti l’autorizzazione di immissione in commercio di alcune sostanze — Ricorso di associazioni aventi lo statuto di consulenti presso istituzioni comunitarie e/o presso autorità nazionali o sovranazionali — Irricevibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 91/414)
2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di utilizzare il rimedio dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale per la valutazione di validità
(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)
1. Sono irricevibili i ricorsi di annullamento proposti da un’associazione e da una fondazione il cui oggetto consiste nel promuovere la tutela e la conservazione dell’ambiente contro le decisioni 2004/248 e 2004/247 concernenti rispettivamente la non iscrizione dell’atrazina e della simazina nell’allegato I della direttiva 91/414 e la revoca delle autorizzazioni accordate ai prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive.
Infatti, tali disposizioni colpiscono i ricorrenti nella loro obiettiva qualità di enti che promuovono la protezione dell’ambiente alla stessa stregua di qualsiasi altro soggetto che si trovi nella stessa situazione.
Peraltro, il fatto che i ricorrenti abbiano uno status particolare di consulenti in seno alla Commissione o ad altre istituzioni europee o nazionali, mentre la normativa comunitaria applicabile all’adozione delle dette decisioni non prevede alcuna garanzia procedurale a favore dei ricorrenti né un qualche tipo di partecipazione degli organi consultivi comunitari, istituiti in base a detta normativa, e di cui i ricorrenti affermano di far parte, non consente neanche di considerare che essi sono individualmente interessati dalle decisioni di cui trattasi. Infatti, la circostanza che un soggetto intervenga, indipendentemente dalle modalità, nel procedimento che conduce all’emanazione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all’atto di cui trattasi, solamente qualora siano state previste per lo stesso soggetto garanzie procedurali dalla pertinente normativa comunitaria.
Del pari, il fatto che la legittimazione ad agire sia riconosciuta a taluni ricorrenti negli ordinamenti giuridici di alcuni degli Stati membri è irrilevante ai fini di valutare la loro legittimazione ad agire per l’annullamento di un atto comunitario, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
Inoltre, il fatto che nella motivazione di una proposta di regolamento la Commissione indichi che i ricorrenti sono legittimati ad agire non li dispensa dal dimostrare che essi sono individualmente interessati dall’atto impugnato. Infatti, i principi che disciplinano la gerarchia delle norme ostano a che un atto di diritto derivato conferisca legittimazione ad agire ai privati che non soddisfano i requisiti dell’art. 230, quarto comma, CE. A maggior ragione ciò vale per la motivazione di una proposta di atto di diritto derivato.
(v. punti 56, 58, 61-62, 71-72)
2. Mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, il Trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema le persone fisiche o giuridiche, non potendo impugnare direttamente atti comunitari di portata generale a causa dei requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
(v. punto 66)