Causa T-201/04 R

Microsoft Corp.

contro

Commissione delle Comunità europee

«Procedimento sommario — Intervento»

Ordinanza del presidente del Tribunale 26 luglio 2004  

Massime dell’ordinanza

1.     Procedura — Intervento — Presupposti per la ricevibilità — Interesse diretto e attuale

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

2.     Procedura — Intervento — Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Interesse alla soluzione della controversia — Valutazione con riferimento alle conseguenze sulla situazione economica o giuridica dei richiedenti l’intervento

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

3.     Procedura — Intervento — Procedimento sommario — Presupposti per la ricevibilità — Interesse diretto e attuale — Valutazione tenendo conto della specificità del procedimento sommario — Interpretazione estensiva

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

4.     Procedura — Intervento — Persone interessate — Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela dei suoi membri — Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare i detti membri — Presupposti — Interpretazione estensiva

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)

1.     Per interesse alla soluzione di una controversia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, deve intendersi un interesse diretto e attuale all’accoglimento delle conclusioni della parte che l’interveniente intende sostenere. In tal senso, per autorizzare un intervento si deve accertare che l’interveniente sia direttamente riguardato dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo.

(v. punto 32)

2.     Quando l’istanza d’intervento è presentata nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse alla soluzione della controversia dev’essere inteso come interesse alla soluzione del procedimento sommario. Infatti, esattamente come la soluzione della causa principale, la soluzione del procedimento sommario può ledere gli interessi di terzi ovvero risultare loro favorevole. Ne discende che, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse di coloro che presentano istanza di intervento dev’essere valutato con riferimento alle conseguenze della concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, o del rigetto della relativa istanza, sulla loro situazione economica o giuridica.

(v. punto 33)

3.     Il carattere diretto e attuale dell’interesse alla soluzione di un procedimento sommario dev’essere valutato tenendo conto della specificità di tale procedimento. Infatti, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse fatto valere dall’interveniente è preso in considerazione, se del caso, nell’ambito della ponderazione degli interessi. È perfino possibile che l’attività di ponderazione degli interessi in gioco risulti decisiva, una volta che il giudice del procedimento sommario ha stabilito, nell’ambito dell’analisi della domanda di cui è investito, che ricorrono le condizioni relative al fumus boni iuris e all’urgenza. La nozione di interesse alla soluzione della controversia deve essere pertanto interpretata estensivamente dal giudice del procedimento sommario, in modo da non pregiudicare la valutazione dei vari interessi in gioco.

(v. punto 34)

4.     Le associazioni rappresentative che hanno per scopo la tutela dei loro membri possono essere autorizzate a intervenire nelle cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare questi ultimi. In particolare, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza o ordinanza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri.

Il ricorso ad un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente di valutare meglio il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento.

(v. punti 37-38)




ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
26 luglio 2004(1)

«Procedimento sommario – Intervento»

Nel procedimento T-201/04 R,

Microsoft Corp., con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. J.-F. Bellis e dal sig. I.S. Forrester, QC,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright, W. Mölls, F. Castillo de la Torre e P. Hellström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 4, dell'art. 5, lett. a)‑c), e dell'art. 6, lett. a), della decisione della Commissione 24 marzo 2004, C(2004)900 def., relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 82 CE (caso COMP/C-3/37.792 – Microsoft),



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



ha emesso la seguente



Ordinanza




Decisione impugnata

1
La Microsoft Corp. (in prosieguo: la «Microsoft») elabora e commercializza vari software, segnatamente sistemi operativi per personal computer e per server.

2
Il 24 marzo 2004 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento d’applicazione dell’art. 82 CE nel caso COMP/C‑3/37.792 – Microsoft (in prosieguo: la «Decisione»). Secondo la Decisione, la Microsoft ha violato l’art. 82 CE nonché l’art. 54 dell’accordo sulla Spazio economico europeo (SEE), avendo commesso due abusi di posizione dominante.

3
Il primo abuso rilevato nella Decisione è rappresentato dal rifiuto della Microsoft di fornire ai suoi concorrenti, per il periodo che va dall’ottobre 1998 alla data di adozione della Decisione, le «informazioni relative all’interoperabilità», ai sensi dell’art. 1 della Decisione, e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti ai propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (art. 2, n. 1, della Decisione).

4
Il secondo abuso rilevato è rappresentato, secondo la Decisione, dal fatto che nel periodo che va dal maggio 1999 alla data d’adozione della Decisione la Microsoft ha subordinato la fornitura del sistema operativo Windows client per personal computer al simultaneo acquisto del software Windows Media Player (art. 2, n. 2, della Decisione).

5
Tali due abusi sono stati sanzionati dalla Commissione mediante l’applicazione di un’ammenda pari alla cifra di EUR 497 196 304 (art. 3 della Decisione).

6
Secondo l’art. 4 della Decisione, la Microsoft è tenuta a porre termine agli abusi rilevati ai sensi del citato art. 2, nel rispetto delle modalità previste dagli artt. 5 e 6 della Decisione. La Microsoft deve altresì astenersi dall’adottare un comportamento analogo a quello indicato all’art. 2, nonché qualsiasi comportamento avente un oggetto o un effetto analogo o equivalente.

7
Quale misura intesa a correggere la prima infrazione, l’art. 5 della Decisione impone alla Microsoft quanto segue:

«a)
Entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione della Decisione, la Microsoft è tenuta a mettere a disposizione delle imprese che abbiano interesse a sviluppare e a distribuire prodotti concorrenti rispetto a quelli della Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per gruppi di lavoro, “informazioni relative all’interoperabilità” e, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, a consentirne l’uso ai fini dello sviluppo e della distribuzione di prodotti concorrenti rispetto a quelli della Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro.

b)
La Microsoft è tenuta a far sì che le informazioni divulgate a proposito dell’interoperabilità siano aggiornate in modo continuativo e tempestivo.

c)
La Microsoft è tenuta ad attuare, entro un termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione della Decisione, un sistema di valutazione tale da consentire alle imprese interessate di informarsi in maniera efficace sulla portata e sulle condizioni di utilizzo delle “informazioni relative all’interoperabilità”. La Microsoft può imporre condizioni ragionevoli e non discriminatorie per garantire che l’accesso a dette informazioni sia concesso solamente a fini di valutazione». (Traduzione libera).

8
Il termine di 120 giorni di cui all’art. 5 della Decisione scade il 27 luglio 2004.

9
Quale misura correttiva per la seconda infrazione, l’art. 6 della Decisione dispone quanto segue:

«a)
La Microsoft è tenuta a fornire, entro un termine di 90 giorni decorrenti dalla notificazione della Decisione, una versione del suo sistema operativo Windows per personal computer che non contenga il software Windows Media Player. La Microsoft mantiene il diritto di offrire il suo sistema operativo Windows per personal computer abbinato al software Windows Media Player.

(…)» (Traduzione libera).

10
Il termine di 90 giorni di cui all’art. 6 della Decisione scade il 28 giugno 2004.


Procedimento e argomenti delle parti

11
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2004, la Microsoft ha presentato, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso volto all’annullamento della Decisione ovvero, in via subordinata, a eliminare ovvero a ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda applicata.

12
Con atto separato registrato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2004, la Microsoft ha altresì proposto, ai sensi dell’art. 242 CE, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 4, dell’art. 5, lett. a) – c), e dell’art. 6, lett. a), della Decisione. Nello stesso atto, la Microsoft ha altresì sollecitato, in base all’art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione dell’esecuzione di queste stesse disposizioni sino alla statuizione sulla domanda di provvedimenti provvisori.

13
Lo stesso giorno, il giudice del procedimento sommario ha invitato la Commissione a dichiarare se fosse sua intenzione procedere all’esecuzione forzata della Decisione prima della pronuncia sulla domanda di provvedimenti provvisori.

14
Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Commissione ha informato il giudice del procedimento sommario che aveva deciso di non procedere all’esecuzione forzata dell’art. 5, lett. a) – c), e dell’art. 6, lett. a), della Decisione sino alla conclusione del procedimento sommario.

15
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 giugno 2004, la Novell Inc. (in prosieguo: la «Novell»), con sede a Waltham, Massachussets (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. C. Thomas, M. Levitt, V. Harris, solicitors, e dall’avv. A. Müller‑Rappard, ha chiesto di essere ammessa ad intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Commissione.

16
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2004, la RealNetworks Inc. (in prosieguo: la «RealNetworks»), con sede a Seattle, Washington (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti A. Winckler, M. Dolmans e T. Graf, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Commissione.

17
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2004, la Computer & Communications Industry Association (in prosieguo: la «CCIA»), con sede a Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dal sig. J. Flynn, QC, e dagli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Commissione.

18
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2004, la Software & Information Industry Association (in prosieguo: la «SIIA»), con sede a Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dal sig. C.A. Simpson, solicitor, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Commissione.

19
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° luglio 2004, The Computing Technology Industry Association Inc. (in prosieguo: la «CompTIA»), con sede a Oakbrook Terrace, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti G. Van Gerven e T. Franchoo, e dal sig. B. Kilpatrick, solicitor, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Microsoft.

20
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2004, The Association for Competitive Technology (in prosieguo: l’«ACT»), con sede a Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. L. Ruessmann, ha chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Microsoft.

21
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la Digimpro Ltd, con sede a Londra (Regno Unito), la TeamSystem SpA, con sede a Pesaro (Italia), la Mamut ASA, con sede a Oslo (Norvegia), e la CODA Group Holdings Ltd, con sede a Chippenham, Wiltshire (Regno Unito) (in prosieguo denominate collettivamente: «Digimpro e altri»), rappresentate dall’avv. G. Berrisch, hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft nel procedimento sommario.

22
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2004, la DMDsecure.com BV, con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), la MPS Broadband AB, con sede a Stoccolma (Svezia), la Pace Micro Technology plc, con sede a Shipley, West Yorkshire (Regno Unito), la Quantel Ltd, con sede a Newbury, Berkshire (Regno Unito) e la Tandberg Television Ltd, con sede a Southampton, Hampshire (Regno Unito) (in prosieguo denominate collettivamente: «DMDsecure.com e altri»), rappresentate dall’avv. J. Bourgeois, hanno chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Microsoft.

23
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 luglio 2004, la IDE Nätverkskonsulterna AB, con sede a Stoccolma, la Exor AB, con sede a Uppsala (Svezia), il sig. T. Rogerson, residente a Harpenden, Hertfordshire (Regno Unito), il sig. P. Setka, residente a Sobeslav (Repubblica Ceca), il sig. D. Tomicic, residente a Norimberga (Germania), il sig. M. Valasek, residente a Karlovy Vary (Repubblica Ceca), il sig. R. Rialdi, residente a Genova, e il sig. B. Nati, residente a Parigi (Francia) (in prosieguo denominati collettivamente: «IDE Nätverkskonsulterna e altri»), rappresentati dagli avv. ti S. Martínez Lage e H. Brokelmann, hanno chiesto di intervenire nel procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della Microsoft.

24
Tali istanze di intervento sono state notificate alle parti richiedente e resistente, ai sensi dell’art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

25
Con lettera 6 luglio 2004, pervenuta lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la Microsoft ha informato il Tribunale di non avere obiezioni sull’istanza di intervento presentata dalla RealNetworks. Con lettera 7 luglio 2004, pervenuta il giorno stesso alla cancelleria del Tribunale, la Microsoft ha presentato osservazioni sull’istanza di intervento presentata dalla Novell. La Microsoft non ha depositato osservazioni entro il termine stabilito con riferimento alle altre istanze di intervento.

26
Con riferimento a tutte le parti che saranno ammesse ad intervenire, la Microsoft ha chiesto, con lettere 6 e 8 luglio 2004, il trattamento riservato dei dati contenuti nella Decisione e che la Commissione ha accettato di non rendere pubblici nella versione disponibile sul suo sito Internet.

27
Con lettere 6 luglio 2004, pervenute alla cancelleria del Tribunale il giorno successivo, la Commissione ha informato il Tribunale, da un lato, che essa non aveva alcuna obiezione con riferimento alle istanze di intervento presentate, rispettivamente, dalla Novell, dalla RealNetworks, dalla CCIA, dalla SIIA, e, dall’altro, che essa non sollecitava il trattamento riservato. Invece, la Commissione ha ritenuto che l’istanza d’intervento presentata dalla CompTIA dovesse essere respinta.

28
Con lettera 13 luglio 2004, giunta presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la Commissione ha informato il Tribunale di non avere alcuna obiezione in merito all’istanza d’intervento presentata dalla ACT, e di non sollecitare alcun trattamento riservato.

29
Con lettera datata 13 luglio, quindi con lettere datate 14 luglio 2004, la Commissione ha invece presentato osservazioni sulle istanze di intervento presentate, rispettivamente, dalla Digimpro e altri, dalla DMDsecure.com e altri e dalla IDE Nätverkskonsulterna e altri

30
La Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori in data 21 luglio 2004. Tali osservazioni sono state notificate alla Microsoft il giorno stesso.


Sulle istanze di intervento

31
Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, il diritto d’intervento di un singolo è sottoposto alla condizione che quest’ultimo dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia.

32
Per interesse alla soluzione della controversia deve intendersi un interesse diretto ed attuale all’accoglimento delle conclusioni della parte che l’interveniente intende sostenere (ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2003, causa C‑186/02 P, Ramondín e Ramondín Cápsulas/Commissione, Racc. pag. I‑2415, punto 7). In tal senso, per autorizzare un intervento si deve accertare che l’interveniente sia direttamente riguardato dall’atto impugnato e che il suo interesse all’esito della controversia sia certo [ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), National Power e PowerGen/British Coal e Commissione, Racc. pag. I‑3491, punto 53].

33
Quando l’istanza d’intervento è presentata nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse alla soluzione della controversia dev’essere inteso come interesse alla soluzione del procedimento sommario (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1998, causa T‑65/98 R, Van den Bergh Foods/Commissione, Racc. pag. II‑2641, punti 26 e 27). Infatti, esattamente come la soluzione della causa principale, la soluzione del procedimento sommario può ledere gli interessi di terzi ovvero risultare loro favorevole. Ne discende che, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse di coloro che presentano istanza di intervento dev’essere valutato con riferimento alle conseguenze della concessione del provvedimento provvisorio sollecitato, ovvero del rigetto della relativa istanza, sulla loro situazione economica o giuridica.

34
Va precisato che il carattere diretto ed attuale dell’interesse alla soluzione di un procedimento sommario dev’essere valutato tenendo conto della specificità di tale procedimento. Infatti, nell’ambito di un procedimento sommario, l’interesse fatto valere dall’interveniente è preso in considerazione, se del caso, nell’ambito della ponderazione degli interessi [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 18 novembre 1999, causa C‑329/99 P(R), Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. I‑8343]. È altresì possibile che l’attività di ponderazione degli interessi in gioco risulti decisiva, una volta che il giudice del procedimento sommario ha stabilito, nell’ambito dell’analisi della domanda di cui è investito, che ricorrono le condizioni relative al fumus boni iuris e all’urgenza. La nozione di interesse alla soluzione della controversia deve pertanto essere interpretata estensivamente dal giudice del procedimento sommario, in modo da non pregiudicare la valutazione dei vari interessi in gioco.

35
In ogni caso, la valutazione del giudice del procedimento sommario riguardo all’interesse alla soluzione della controversia di cui è investito non pregiudica la valutazione che il Tribunale compie quando è investito di un’istanza d’intervento nella causa principale.

36
Saranno esaminate di seguito le istanze di intervento presentate da associazioni di imprese, nonché quelle presentate a titolo individuale, segnatamente da società.

Sulle istanze presentate da associazioni di imprese

37
Secondo una giurisprudenza costante, è ammesso l’intervento di associazioni rappresentative che hanno per scopo la tutela dei loro membri nelle cause che sollevano questioni di principio tali da riguardare questi ultimi [ordinanza National Power e PowerGen/British Coal e Commissione, citata al precedente punto 32, punto 66, e ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 1998, causa C‑151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I‑5441, punto 6; ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II‑1961, punto 15, e 28 maggio 2001, causa T‑53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II‑1479, punto 51]. In particolare, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio che si ripercuotono sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza ovvero ordinanza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri (v. in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T‑87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II‑1375, punto 14).

38
Si deve inoltre ricordare che il ricorso ad un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente di valutare meglio il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbero l’efficacia e il regolare svolgimento del procedimento (ordinanza National Power e PowerGen/British Coal e Commissione, citata al precedente punto 32, punto 66).

39
È alla luce delle condizioni e dei rilievi ora enunciati che occorre verificare se gli interventi della CCIA, della SIIA, della CompTIA e dell’ACT siano ammissibili.

Sull’istanza presentata dalla CCIA

40
La CCIA è un’associazione che riunisce imprese operanti nei settori dell’informatica e delle telecomunicazioni. La CCIA chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Essa precisa a tal fine di essere dotata di personalità giuridica, che il suo scopo e le sue attività includono la rappresentanza dei suoi membri e la difesa dei loro interessi, che essa rappresenta un numero rilevante di imprese operanti nei settori in questione e che il presente procedimento solleva questioni di principio atte a ripercuotersi sui suoi membri.

41
La CCIA precisa che i suoi membri sono, per molti aspetti, interessati dal ricorso di cui alla causa principale, nonché dal presente procedimento sommario. Essa precisa in particolare che, da un lato, taluni dei suoi membri producono sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e che, d’altro lato, taluni altri producono software concorrenti rispetto al software Windows Media Player. Più in generale, taluni membri della CCIA opererebbero sui mercati nei quali la Microsoft applicherebbe strategie analoghe a quelle di cui trattasi nella Decisione, consistenti in vendite collegate e in rifiuto di vendita. Infine, quasi tutti i membri della CCIA sarebbero importanti utenti di sistemi operativi per server per gruppi di lavoro e sarebbero quindi interessati dalla condotta della Microsoft. La CCIA sostiene, del pari, che i suoi membri sono interessati non solo dall’esito della controversia principale, ma anche dalla data in cui la controversia sarà risolta, in quanto gli abusi rilevati dalla Decisione hanno già prodotto gravi effetti sul mercato.

42
La CCIA aggiunge, infine, di aver partecipato attivamente al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione.

43
La Commissione ha dichiarato di non avere alcuna obiezione in ordine all’istanza presentata dalla CCIA. Da parte sua, la Microsoft non ha depositato alcuna osservazione.

44
Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza d’intervento della CCIA debba essere accolta.

45
Infatti, in primo luogo, la CCIA ha precisato, senza essere contraddetta sul punto né dalla richiedente, né dall’istituzione resistente, di rappresentare gli interessi di imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione, tra cui vi sono grandi imprese in concorrenza diretta con la Microsoft su taluni mercati interessati dalla decisione. La CCIA deve pertanto essere ritenuta sufficientemente rappresentativa di imprese operanti nel settore interessato.

46
In secondo luogo, ai sensi dell’art. 2, punto A, dello statuto della CCIA, quest’ultima ha segnatamente ad oggetto la promozione, da un lato, degli interessi dei settori dell’informatica e delle comunicazioni e, d’altro lato, degli interessi dei suoi membri. L’art. 1, sezione 2, dello statuto della CCIA precisa peraltro che essa ha in particolare il compito di informare le autorità governative e il grande pubblico in generale dell’importanza di una «concorrenza totale, leale e aperta» in tali settori. L’art. 1, sezione 2, dello statuto della CCIA precisa inoltre che la CCIA può intraprendere «qualsiasi (…) misura (…) giuridica intesa alla realizzazione del suo compito». Deve ritenersi, pertanto, che la CCIA abbia segnatamente lo scopo di tutelare gli interessi dei suoi membri.

47
In terzo luogo, nella presente causa si deve stabilire, in particolare, quando un produttore di software in situazione di posizione dominante possa essere tenuto a fornire a terzi informazioni coperte da diritti di proprietà intellettuale, così da permettere l’interoperabilità dei prodotti di tali terzi con i prodotti di detto produttore. La presente causa richiede altresì di accertare quando possa risultare contraria all’art. 82 CE l’integrazione di nuovi prodotti o nuove funzionalità nell’ambito di un prodotto esistente da parte di un produttore di software ovvero di materiale informatico in situazione di posizione dominante. La posizione che il giudice del procedimento sommario può adottare su tali questioni di principio è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.

48
In quarto luogo, poiché i membri della CCIA sono attivi nel settore interessato, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario può incidere sui loro interessi.

49
Oltretutto, la CCIA ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione.

50
La CCIA deve pertanto essere ammessa ad intervenire nel presente procedimento sommario.

Sull’istanza presentata dalla SIIA

51
La SIIA è un’associazione di produttori di software con più di 600 membri. Essa chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

52
La SIIA sostiene di essere stata ammessa ad intervenire per proprio conto in sede di procedimento amministrativo, come la Time Warner Inc., la Novell e la RealNetworks, che sono tre dei suoi membri. La SIIA precisa inoltre che la decisione del Tribunale nella causa principale avrà conseguenze sulla possibilità, per i suoi membri, di porsi in concorrenza con la Microsoft e che, oltretutto, l’efficienza commerciale di taluni di essi potrebbe essere compromessa qualora le misure correttive previste nella Decisione non venissero applicate. La SIIA rileva, infine, che la conferma della Decisione consentirebbe ai suoi membri di dedicare ulteriori risorse alla ricerca e allo sviluppo.

53
La Commissione ha dichiarato di non avere obiezioni con riferimento all’istanza presentata dalla SIIA. La Microsoft non ha depositato osservazioni.

54
Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza d’intervento presentata dalla SIIA debba essere accolta.

55
In primo luogo, infatti, la SIIA precisa – senza essere contraddetta né dalla Microsoft né dalla Commissione – di essere la principale associazione di produttori di software, con più di 600 membri attivi nel mondo intero. La SIIA può ritenersi pertanto rappresentativa di un numero rilevante di imprese nel settore delle tecnologie dell’informazione.

56
In secondo luogo, l’art. II dello statuto della SIIA stabilisce che essa è un’«associazione professionale costituita al fine di rappresentare gli interessi comuni, in materia commerciale e politica, del settore dei software nonché del settore dei contenuti digitali». Questa stessa disposizione precisa che la SIIA ha la facoltà di impegnarsi in «qualsiasi attività giuridica» che le consenta di raggiungere tali obiettivi. La SIIA può pertanto essere considerata, in questa fase, come avente ad oggetto la tutela degli interessi dei suoi membri.

57
In terzo luogo, per le ragioni citate al precedente punto 47, la posizione che il giudice del procedimento sommario potrebbe assumere riguardo alle questioni di principio sollevate dalla presente causa è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.

58
In quarto luogo, la SIIA ha affermato, senza essere contraddetta né dalla Microsoft né dalla Commissione, di rappresentare imprese concorrenti della Microsoft sui mercati considerati nella Decisione e, più in particolare, imprese produttrici di software. Di conseguenza, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario può incidere sugli interessi dei membri della SIIA.

59
Oltretutto, la SIIA ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione.

60
La SIIA deve pertanto essere ammessa ad intervenire nel presente procedimento sommario.

Sull’istanza presentata dalla CompTIA

61
La CompTIA è un’associazione d’imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni. La CompTIA chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft.

62
La CompTIA afferma di integrare i requisiti posti dalla giurisprudenza per essere ammessa ad intervenire (ordinanza Kruidvat/Commissione, citata al precedente punto 37; ordinanza del presidente del Tribunale 30 ottobre 2003, cause riunite T‑125/03 R e T‑253/03 R, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione, Racc. pag. II‑4771, punto 4).

63
In primo luogo, la CompTIA sarebbe la maggiore associazione professionale al mondo nel settore delle tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, con più di 16 000 membri in 89 Stati.

64
In secondo luogo, la CompTIA sarebbe incaricata, in forza del suo statuto, della tutela degli interessi dei suoi membri e sarebbe autorizzata ad intervenire in questo procedimento, poiché le questioni che esso solleva riguardano direttamente i suoi membri.

65
In terzo luogo, la Decisione tratterebbe questioni fondamentali atte ad incidere sull’intero settore delle tecnologie dell’informazione.

66
La Commissione ritiene che la CompTIA non abbia un interesse sufficiente alla soluzione della controversia. La Commissione rileva, a tal proposito, che lo statuto della CompTIA non prevede la tutela degli interessi ovvero la rappresentanza dei suoi membri. Peraltro, la dichiarazione di politica di diritto della concorrenza, allegata dalla CompTIA alla sua istanza, sarebbe semplicemente un progetto di posizione comune che non solleciterebbe, né autorizzerebbe in alcun modo la CompTIA ad adottare provvedimenti al fine di tutelare questa posizione. Inoltre, l’ammissione della CompTIA quale amicus curiae presso talune giurisdizioni americane non sarebbe rilevante con riferimento alla presente controversia. Infine, l’ammissione della CompTIA quale parte interessata al procedimento amministrativo non sarebbe, in quanto tale, decisiva, poiché il criterio applicabile per essere ammessi a presentare osservazioni nell’ambito del procedimento amministrativo non corrisponderebbe necessariamente a quello definito dall’art. 40, n. 2, dello statuto della Corte.

67
La Microsoft non ha presentato osservazioni sull’istanza della CompTIA.

68
Il 13 luglio 2004, il giudice del procedimento sommario ha invitato la CompTIA a precisare, in particolare, su quali disposizioni del suo statuto essa si basasse per sostenere di aver ad oggetto la tutela degli interessi dei suoi membri.

69
Con lettera 16 luglio 2004, la CompTIA ha precisato che essa si basava, a tal fine, sugli artt. II e XI del suo statuto, sulla dichiarazione di politica di diritto della concorrenza, adottata dal suo consiglio d’amministrazione, nonché sulla sezione 2 del suo atto costitutivo. La CompTIA ha del pari sottolineato l’esistenza di suoi precedenti interventi presso autorità giurisdizionali americane. Il 21 luglio 2004, la Commissione ha presentato osservazioni, nelle quali essa ha dichiarato che la CompTIA può, al massimo, essere considerata come avente ad oggetto la promozione degli interessi dei suoi membri, e non come avente ad oggetto la loro rappresentanza e la loro difesa. Orbene, il giudice comunitario avrebbe già respinto le istanze di intervento di associazioni semplicemente incaricate della promozione degli interessi collettivi dei loro membri (ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 25 giugno 1999, causa T‑13/99, Pfizer Animal Health/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 28).

70
Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza d’intervento della CompTIA debba essere accolta.

71
Innanzitutto, infatti, la CompTIA ha precisato, senza essere contraddetta né dalla Microsoft né dalla Commissione, di rappresentare più di 16 000 membri presenti in più di 80 Stati, e che 200 di tali membri avevano sede in Europa. Tali membri operano a tutti i livelli dell’industria informatica e tra essi vi sono, segnatamente, produttori di software, produttori di materiale informatico, imprese operanti nei servizi della società dell’informazione, distributori, dettaglianti e rivenditori. La CompTIA può pertanto essere ritenuta rappresentativa di un numero rilevante di imprese operanti nel settore delle tecnologie dell’informazione.

72
In secondo luogo, quanto all’oggetto della CompTIA, la sezione 2 del suo atto costitutivo precisa che essa ha ad oggetto «ogni operazione o attività legale (…) per cui possano costituirsi società, ai sensi della legge sulle società prive di azioni dello Stato del Connecticut, come modificata». Tale stessa sezione precisa che, «fatto salvo quanto precede», la CompTIA è costituita «al fine di promuovere e di favorire i massimi livelli di competenza e di deontologia professionali e commerciali tra i suoi membri e nel settore delle tecnologie dell’informazione in generale». L’art. II dello statuto della CompTIA cita nuovamente questi compiti e precisa inoltre che, per la loro realizzazione, la CompTIA «si sforzerà (…) di definire un programma finalizzato all’espressione delle posizioni collettive dei suoi membri presso l’industria informatica, presso le autorità governative e presso il grande pubblico». La CompTIA precisa altresì di essere intervenuta dinanzi alle autorità giurisdizionali americane, nonché nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, al fine di conformarsi alla dichiarazione di politica del diritto della concorrenza approvato dal suo consiglio d’amministrazione. Alla luce di tali elementi può ritenersi che la CompTIA abbia ad oggetto, segnatamente, la tutela degli interessi dei suoi membri.

73
In terzo luogo, per le ragioni precisate al precedente punto 47, la posizione che il giudice del procedimento sommario può adottare sulle questioni di principio sollevate dalla presente causa è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.

74
In quarto luogo, poiché la CompTIA rappresenta numerose imprese operanti nei mercati interessati e poiché essa comprende, segnatamente, produttori di software, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario è idonea ad incidere sugli interessi di questi ultimi.

75
Oltretutto, la CompTIA ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione.

76
L’istanza di intervento della CompTIA nel presente procedimento sommario deve pertanto essere accolta.

Sull’istanza presentata dalla ACT

77
L’ACT è un’associazione professionale che riunisce quasi 3 000 imprese operanti nel settore dello sviluppo di software, dell’integrazione di sistemi, della consulenza e della formazione informatiche e del commercio elettronico. L’ACT chiede di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft.

78
L’ACT ritiene di soddisfare le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per l’accoglimento delle istanze di intervento presentate da associazioni (ordinanza Kruidvat/Commissione, citata al precedente punto 37). L’ACT precisa, innanzi tutto, di essere stata ammessa a partecipare al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione. Essa sostiene inoltre che il ricorso presentato dalla Microsoft solleva questioni di principio che potrebbero ripercuotersi sul funzionamento dell’intero settore informatico e, più in particolare, sulle attività dei suoi membri. L’ACT avrebbe un particolare interesse alla convergenza e alla stabilità della disciplina giuridica delle piattaforme software negli Stati Uniti e nell’Unione europea.

79
I membri dell’ACT avrebbero, inoltre, rilevanti attività nel SEE e andrebbero incontro a ripercussioni negative in caso di rigetto del ricorso nella causa principale, ovvero di esecuzione immediata della Decisione. Infatti, da tale esecuzione discenderebbe un indebolimento del valore dei loro portafogli di diritti di proprietà intellettuale, nonché un abbassamento degli investimenti nelle società operanti nel settore informatico. La divulgazione dei protocolli di comunicazione del sistema Windows rappresenterebbe, inoltre, un precedente tale da cagionare, da un lato, un’accresciuta instabilità dei sistemi operativi per server e, d’altra parte, taluni rischi di malfunzionamento. La misura correttiva che impone la commercializzazione del sistema Windows senza il software Windows Media Player priverebbe i membri dell’ACT della possibilità di ricorrere a talune interfacce di programmazione d’applicazioni (API) e, oltretutto, andrebbe a disincentivare la produzione ed il mantenimento di una piattaforma sicura.

80
La Commissione ha precisato di non avere obiezioni rispetto all’istanza presentata dall’ACT. La Microsoft non ha depositato osservazioni nel termine stabilito.

81
Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza di intervento dell’ACT debba essere accolta.

82
In primo luogo, infatti, l’ACT precisa, senza essere contraddetta né dalla Microsoft né dalla Commissione, di essere un’associazione professionale che rappresenta quasi 3 000 imprese operanti nella creazione di software, nell’integrazione di sistemi, nella consulenza e nella formazione informatiche, nonché nel commercio elettronico. L’ACT precisa inoltre che, da un lato, i suoi membri hanno sede in tutto il mondo, in particolare nel SEE, e che, d’altro lato, tra i suoi membri vi sono imprese di diverse dimensioni. L’ACT può quindi essere considerata rappresentativa di un numero rilevante di imprese nel settore delle tecnologie dell’informazione.

83
In secondo luogo, ai sensi dell’art. II, lett. d), dello statuto dell’ACT, quest’ultima ha segnatamente ad oggetto la «tutela dei diritti e delle prerogative» dei suoi membri. L’art. II, lett. f), dello statuto dell’ACT precisa inoltre che essa ha ad oggetto «il miglioramento della concorrenza nell’ambito delle industrie tecnologiche e la protezione dei prodotti, delle imprese e delle industrie tecnologiche contro una regolamentazione ingiustificata, ovvero contro interventi che potrebbero incidere negativamente su una concorrenza libera ed aperta tra tali prodotti, imprese e industrie». L’ACT ha quindi segnatamente ad oggetto la tutela degli interessi dei suoi membri.

84
In terzo luogo, per le ragioni indicate al precedente punto 47, la posizione che il giudice del procedimento sommario può adottare sulle questioni di principio sollevate dalla presente causa è tale da ripercuotersi sulle condizioni in cui operano le imprese attive nel settore delle tecnologie dell’informazione.

85
In quarto luogo, poiché l’ACT riunisce, in particolare, imprese specializzate nella creazione di software, la posizione assunta dal giudice del procedimento sommario può incidere sui loro interessi.

86
Oltretutto, l’ACT ha partecipato al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione.

87
L’ACT deve pertanto essere ammessa ad intervenire nel presente procedimento sommario.

Sulle istanze presentate a titolo individuale

Sull’istanza presentata dalla Novell

88
La Novell e le società da essa controllate operano in vari mercati di software. La Novell opera nel settore delle reti informatiche da quando ha sviluppato e commercializzato il software NetWare nel 1983. A sostegno della sua istanza di intervento a favore delle conclusioni della Commissione, la Novell afferma che il suo interesse alla soluzione del procedimento sommario si basa su vari elementi. In primo luogo, la sua partecipazione al procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della Decisione è stata particolarmente attiva sin dall’origine, e le ha permesso di influenzare l’analisi fattuale e giuridica svolta dalla Commissione. In secondo luogo, la Novell, quale principale concorrente della Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, ha subito il rifiuto della Microsoft di fornire le informazioni relative all’interoperabilità. La posizione concorrenziale della Novell si sarebbe di conseguenza rapidamente indebolita, come rilevato dalla Commissione nella Decisione (punti 590, 593 e 594 della Decisione). In terzo luogo, per concludere nel senso che il rifiuto della Microsoft di fornire le informazioni relative all’interoperabilità rientrava in una linea di condotta generale della Microsoft, la Commissione si sarebbe basata, segnatamente, sulla sorte riservata alle domande formulate in tal senso dalla Novell (punto 573 della Decisione). In quarto luogo, la Novell intende beneficiare delle misure correttive previste dall’art. 5 della Decisione, essendo un’«impresa che ha un interesse a sviluppare e a distribuire prodotti concorrenti rispetto a quelli della Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro», ai sensi di tale articolo.

89
Mentre la Commissione non ha sollevato alcuna obiezione sull’istanza presentata da Novell, la Microsoft ha invece sottoposto numerose osservazioni. Essa afferma innanzi tutto che, ai sensi del punto 573 della Decisione, la Novell non ha chiesto alla Microsoft di comunicarle i suoi protocolli di comunicazione, bensì le ha semplicemente chiesto di poter sostituire un repertorio del sistema operativo Windows con un repertorio del sistema NetWare. Inoltre, la Microsoft rileva che la Novell non ha chiesto di ottenere una licenza relativa ai protocolli di comunicazione utente‑server, in conformità all’accordo amichevole concluso tra le autorità americane e la Microsoft. Quest’ultima chiede se si può sostenere, come affermato dalla Novell, che essa è un «beneficiario diretto» della misura correttiva applicata dalla Commissione. L’urgenza dell’accesso alla tecnologia della Microsoft sarebbe smentita dall’interoperabilità dei sistemi operativi NetWare con il sistema operativo Windows, nonché dall’assenza di domanda di licenza relativa ai protocolli di comunicazione della Microsoft.

90
Il giudice del procedimento sommario ritiene che la Novell debba essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

91
Infatti, poiché la Decisione rileva che la Microsoft ha abusato della sua posizione dominante rifiutando di fornire le informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenti rispetto ai suoi sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, va rilevato che la Novell, quale impresa concorrente della Microsoft, ha un interesse a che si ponga immediatamente fine all’abuso riscontrato. A tal proposito, si deve rilevare che la Decisione precisa che la quota sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro della Microsoft «è aumentata a partire dalla sua entrata sul mercato, e continua ad aumentare, cosicché la sua principale concorrente su questo mercato, la Novell, è passata, nello spazio di appena qualche anno, da una posizione di primo piano a quella di attore secondario» (punto 590), e che «i dati raccolti dalla Commissione dimostrano che sussiste un rischio di eliminazione della concorrenza sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi» (punto 781).

92
Inoltre, la Novell ha partecipato molto attivamente al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione. Come emerge dalla Decisione, le osservazioni presentate dalla Novell, quale terza interessata ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), sono state debitamente esaminate dalla Commissione.

93
Infine, la Novell ha un interesse diretto al rigetto della domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 5 della Decisione, quale impresa rientrante nell’ambito d’applicazione di tale disposizione.

Sull’istanza presentata dalla RealNetworks

94
Con la sua istanza di intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione, la RealNetworks rileva, da un lato, che essa è presente sui mercati interessati dal comportamento della Microsoft, consistente nel collegare la vendita del software Windows Media Player a quella del sistema operativo Windows per personal computer e, d’altro lato, che essa ha partecipato attivamente, quale terza interessata, al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

95
La Microsoft e la Commissione non hanno sollevato obiezioni con riferimento all’istanza di intervento presentata dalla RealNetworks.

96
La RealNetworks è un editore di software specializzato nei servizi multimediali digitali forniti mediante reti informatiche e tecnologie che consentono la creazione, la distribuzione e il consumo di contenuto multimediale digitale. Alla luce degli elementi richiamati dalla RealNetworks a sostegno della sua istanza di intervento, la veridicità dei quali emerge chiaramente dalla Decisione (in particolare, dai punti 112‑118, 125‑134, dal punto 812 e dai punti 855 e 856), il giudice del procedimento sommario ritiene che la RealNetworks abbia dimostrato l’esistenza di un sufficiente interesse al rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.

Sull’istanza presentata dalla Digimpro e altri

97
La Digimpro e altri hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft per la sospensione dell’esecuzione delle disposizioni contenute nella Decisione, che impongono alla Microsoft di offrire una versione del suo sistema Windows per personal computer priva del software Windows Media Player e priva del codice che ne garantisce la funzionalità. Ciascuna delle richiedenti ritiene di avere un interesse diretto ed attuale alla sospensione dell’esecuzione dell’art. 2, dell’art. 4, primo comma, e dell’art. 6 della Decisione, in quanto l’esecuzione immediata di tali disposizioni cagionerebbe loro un danno grave ed irreparabile.

98
Le richiedenti producono o sviluppano software e applicazioni che funzionano con il sistema operativo Windows e, in tal senso, si dichiarano dipendenti, direttamente o indirettamente, dalla funzionalità del software Windows Media Player, associato a tale sistema operativo.

99
In primo luogo, talune richiedenti avrebbero sviluppato e commercializzato, o svilupperebbero attualmente, prodotti funzionanti con il software Windows Media Player del sistema operativo Windows per personal computer. La Decisione avrebbe pertanto la conseguenza di costringerle a modificare i loro prodotti, per includervi una funzione volta a rilevare se il sistema operativo installato sui computer dei loro clienti contenga il software Windows Media Player e, in caso negativo, a indicare loro il procedimento necessario all’installazione del software Windows Media Player. In via alternativa, esse potrebbero modificare i loro prodotti copiandovi il codice del software Windows Media Player. Tali interventi sarebbero tuttavia costosi sia a livello di tempo sia a livello di denaro.

100
In secondo luogo, esse sostengono che talune di loro dovranno fornire un software di aggiornamento ai clienti, utilizzando le versioni attuali o precedenti dei loro prodotti, in quanto tali clienti potrebbero utilizzare i loro prodotti su un computer dotato di un sistema operativo Windows privo del software Windows Media Player. L’offerta di un tale correttivo darebbe luogo a spese elevate e a numerose difficoltà pratiche.

101
In terzo luogo, la separazione del software Windows Media Player dal sistema operativo Windows per personal computer potrebbe perturbare il funzionamento dei prodotti delle richiedenti, anche nell’ipotesi in cui il cliente abbia installato da sé il software Windows Media Player sul suo personal computer. La ricerca di rimedi a tali malfunzionamenti implicherebbe spese supplementari a carico delle richiedenti.

102
In quarto luogo, le richiedenti temono che la Decisione rappresenti la prima tappa della frammentazione del sistema operativo Windows per personal computer e, di conseguenza, la fonte di una grande incertezza commerciale.

103
In quinto luogo, le richiedenti affermano che i miglioramenti apportati dalla Microsoft al proprio sistema operativo Windows le inducono a migliorare i loro stessi prodotti o ad offrirne di nuovi. Orbene, tali miglioramenti derivati non sarebbero più possibili qualora la Microsoft si trovasse nell’impossibilità di far evolvere il suo sistema operativo.

104
La Microsoft non ha depositato osservazioni nel termine stabilito.

105
Da parte sua, la Commissione ha espresso seri dubbi sull’interesse all’intervento della Digimpro e altri La Commissione rileva che l’interesse delle richiedenti, che sembrano appartenere alla categoria ampia dei venditori di software indipendenti, non risulta essere né diretto, né attuale, né certo.

106
Essa ritiene, innanzitutto, che gli argomenti relativi a controversie future, ovvero allo sviluppo futuro del sistema operativo Windows, non possano essere presi in considerazione quali elementi che qualificano in tal senso l’interesse alla soluzione della controversia.

107
La Commissione è altresì del parere che gli argomenti fatti valere nell’istanza di intervento dimostrano, al massimo, che i venditori indipendenti sono sollecitati a sviluppare applicazioni integrative del software Windows Media Player perché sanno che tale software è contenuto nel sistema operativo Windows e che, di conseguenza, gli acquirenti di tale sistema ne dispongono automaticamente. Tuttavia, insiste la Commissione, la Decisione non impone alle richiedenti di modificare i loro prodotti. Essa avrebbe l’effetto di permettere ai consumatori di scegliere se acquistare una versione del sistema operativo che contenga o meno il software Windows Media Player, scelta collegata al merito del prodotto proposto, e non al semplice fatto che esso è abbinato al sistema operativo Windows. I rivenditori di software dovrebbero pertanto adeguarsi alla scelta del consumatore e organizzare di conseguenza la loro attività. Rimarrebbe sempre aperta la possibilità di elaborare prodotti esclusivamente per il software Windows Media Player e di convincere poi i consumatori, in base ai meriti dei loro prodotti e dei loro servizi, di optare per la versione del sistema operativo Windows che contiene il software Windows Media Player. Non vi sarebbe quindi alcuna ragione per credere che le richiedenti sosterrebbero spese ovvero subirebbero danni risultanti direttamente dalla Decisione. Poiché gli eventuali costi che esse dovrebbero sostenere dipendono da decisioni da assumersi nel futuro, l’interesse delle richiedenti alla soluzione della controversia non potrebbe essere considerato sufficiente (ordinanza del Tribunale 23 marzo 1998, causa T‑18/97, Atlantic Container Line e altri/Commissione, Racc. pag. II‑589, punto 14). Quanto all’affermazione delle richiedenti, secondo cui i loro prodotti potrebbero presentare un malfunzionamento, essa dimostrerebbe il carattere ipotetico di un interesse alla soluzione della controversia a tal proposito.

108
Per quanto riguarda, in particolare, gli interessi fatti valere da ciascuna delle richiedenti, la Commissione sostiene che la Digimpro Ltd non è, ad oggi, attiva in alcun mercato, che il danno fatto valere dalla TeamSystem SpA può intervenire solamente nel caso in cui i consumatori decidano di utilizzare la versione del sistema operativo Windows priva del software Windows Media Player – situazione che può essere già attuale – e che la società Mamut ASA fa riferimento a problemi di compatibilità tra i suoi prodotti e quelli della Microsoft che risultano poco credibili, tenuto conto delle strette relazioni intrattenute da tali due società. Quanto all’interesse della CODA Group Holdings Ltd alla soluzione della controversia, esso non sarebbe né certo, né diretto, in quanto i suoi prodotti non si basano direttamente sul software Windows Media Player del sistema operativo Windows.

109
La Commissione aggiunge che se si dovesse dar seguito all’argomentazione delle richiedenti, dovrebbero essere ammessi, virtualmente, tutti i produttori di software del mondo.

110
Il giudice del procedimento sommario rileva che l’esecuzione della Decisione avrebbe l’effetto di obbligare la Microsoft a mettere in vendita due versioni del suo sistema operativo per personal computer, la prima senza il software Windows Media Player e la seconda contenente il medesimo. Quale conseguenza di tale nuova situazione, i produttori di software non potrebbero più far conto sulla presenza delle interfacce di programmazione di applicazioni (API) multimediali su tutti i computer dotati del sistema operativo Windows. Il conseguente adattamento dei loro prodotti e il ricorso a tecnologie supplementari, che sarebbero in tal caso richieste, potrebbero comportare spese supplementari di un certo rilievo per i produttori di cui trattasi; per altro verso, il mancato adattamento dei loro prodotti alla nuova situazione sul mercato, come risultante dall’esecuzione della Decisione, potrebbe ostacolarli nella conquista di una clientela su cui essi fanno affidamento.

111
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere che la commercializzazione del sistema operativo Windows per personal computer privo del software Windows Media Player rischia di incidere significativamente sull’attività dei produttori di software di cui trattasi e che, pertanto, il loro interesse alla sospensione dell’esecuzione della Decisione risulta provato. Gli elementi esposti nelle rispettive istanze permettono di concludere che la TeamSystem SpA e la Mamut ASA devono essere ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft nel procedimento sommario.

112
Invece, alla luce dell’argomentazione formulata nell’istanza di intervento, non si può ritenere che la Digimpro Ltd abbia dimostrato un interesse attuale alla soluzione del procedimento sommario. Come emerge dalla sua istanza, il principale prodotto di tale società non è ancora stato commercializzato, e quest’ultima precisa, senza tuttavia indicare un calendario preciso per il suo lancio, che tale prodotto «sarà» un software che permetterà agli utilizzatori di interagire con l’informazione audio memorizzata e che «funzionerà» come un accessorio del software Windows Media Player.

113
Alla luce delle informazioni contenute nell’istanza di intervento, si deve del pari concludere per il rigetto della domanda della CODA Group Holdings Ltd. Infatti, il rischio che la separazione del software Windows Media Player dal sistema operativo Windows possa incidere sul buon funzionamento di talune sue applicazioni non può essere ritenuto sufficiente a dimostrare che tale società ha un interesse all’intervento, in quanto emerge dall’istanza che tali applicazioni sono già fornite ai suoi clienti su varie piattaforme, diverse dalla piattaforma Windows, quali la IBM AS/400 e la Unix, e che i prodotti da essa realizzati non sono direttamente basati sul codice del software Windows Media Player del sistema operativo Windows.

114
Si deve pertanto ammettere l’istanza di intervento presentata dalla TeamSystem SpA e dalla Mamut ASA, mentre si deve respingere l’istanza presentata dalla Digimpro Ltd nonché dalla CODA Group Holdings Ltd.

Sull’istanza presentata dalla DMDsecure.com e altri

115
La DMDsecure.com e altri, società operanti nei settori dei media, del tempo libero e dello svago, nonché delle telecomunicazioni, chiedono di intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft. La DMDsecure.com BV commercializza sistemi, componenti e soluzioni di gestione di diritti digitali, di tutela e di accesso al contenuto per server. La MPS Broadband AB diffonde prodotti televisivi internazionali in base al protocollo Internet. La Pace Micro Technology plc è attiva principalmente nel settore della tecnologia della televisione digitale ad apparecchio unico. La Quantel Ltd fornisce materiale informatico nei settori televisivo e cinematografico. Infine, la Tandberg Television Ltd commercializza prodotti e sistemi di video in diretta e su domanda in varie reti.

116
Esse affermano di avere un interesse diretto e specifico ad ottenere che sia sospesa l’esecuzione della Decisione, poiché la soluzione del procedimento sommario e della causa principale potrebbero incidere direttamente e sostanzialmente sulle loro attività (ordinanza Kruidvat/Commissione, citata al precedente punto 37, punto 10). Infatti, l’obbligo imposto alla Microsoft di sviluppare e di offrire una versione del suo sistema operativo priva del software Windows Media Player riguarderebbe le richiedenti, in quanto i loro prodotti operano con tale software. Esse dovrebbero pertanto modificare i loro prodotti al fine di consentirne il funzionamento con altri software. Una tale modifica sarebbe costosa, tecnicamente delicata e avrebbe ripercussioni sui servizi forniti in abbinamento ai prodotti di cui trattasi.

117
Mentre la Microsoft non ha depositato osservazioni sull’istanza di intervento nel termine stabilito, la Commissione ha espresso seri dubbi in ordine all’interesse ad intervenire delle richiedenti.

118
La Commissione ritiene che le richiedenti non abbiano dimostrato un interesse diretto, attuale e certo alla soluzione del procedimento sommario. Gli argomenti delle richiedenti dimostrerebbero la loro naturale aspirazione a favorire una tecnologia unica; la loro decisione di basarsi sul software Windows Media Player si baserebbe sulla coscienza del fatto che tale software è collegato al sistema operativo Windows e che è pertanto automaticamente acquisito dai consumatori.

119
Contrariamente a quanto sostenuto dalle richiedenti, la Decisione non le obbligherebbe in alcun modo a modificare i loro prodotti. Essa permetterebbe semplicemente ai consumatori di scegliere se acquistare una versione che integri o meno Windows Media Player, scelta legata al merito del prodotto proposto e non al fatto che esso viene abbinato al sistema operativo Windows. Le società, in particolare quelle che si basano sull’ubiquità del software Windows Media Player, dovrebbero pertanto adeguarsi alla scelta del consumatore e organizzare le loro attività di conseguenza. Tali società avranno sempre la possibilità di basarsi esclusivamente sul software Windows Media Player e di convincere in seguito i consumatori, sulla base dei meriti dei loro prodotti e dei loro servizi, di optare per la versione del sistema operativo Windows contenente il software Windows Media Player. Pertanto, non vi sarebbe alcuna ragione di credere che le richiedenti debbano affrontare spese ovvero subire un danno quale conseguenza diretta della Decisione. Poiché gli eventuali costi che esse potrebbero essere tenute a sostenere dipendono da decisioni che saranno assunte in futuro da loro stesse, da altre società e dai loro clienti, l’interesse delle richiedenti alla soluzione della controversia non potrebbe essere considerato sufficiente (ordinanza Atlantic Container Line e altri/Commissione, citata al precedente punto 107, punto 14).

120
La Commissione aggiunge che, poiché le richiedenti appartengono ad un gruppo eterogeneo di società, ammettere il loro intervento significherebbe dover ammettere, virtualmente, tutti i produttori di software del mondo.

121
Alla luce degli elementi indicati nella loro domanda di intervento, il giudice del procedimento sommario ritiene che la DMDsecure.com e altri abbiano un interesse diretto e attuale alla sospensione dell’esecuzione della Decisione, in quanto le tecnologie da esse utilizzate sono attualmente concepite per funzionare, in ampia misura, con la piattaforma del sistema operativo Windows, contenente il software Windows Media Player. L’esecuzione della Decisione rischierebbe pertanto di incidere significativamente sulle loro attività, non solo rendendo necessario un adattamento a tale cambiamento di circostanze mediante la modifica delle tecnologie utilizzate, ma altresì facendo loro inizialmente sostenere i costi di tale modifica.

122
La DMDsecure.com e altri devono pertanto essere ammessi a intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft.

Sulla domanda presentata dalla IDE Nätverkskonsulterna e altri

123
La IDE Nätverkskonsulterna e altri chiedono di intervenire a sostegno delle conclusioni della Microsoft. Esse offrono servizi nel settore delle tecnologie dell’informazione, quali l’installazione, l’integrazione e la migrazione di dati e di sistemi, il supporto e il subappalto, nonché l’edizione di pagine web e lo sviluppo di software. I loro servizi dipendono dalla tecnologia sviluppata dalla Microsoft. La conoscenza approfondita che le richiedenti hanno dei prodotti sviluppati dalla Microsoft sarebbe stata riconosciuta da quest’ultima, che ha loro concesso il titolo di «Microsoft Most Valuable Professionals». Solamente la IDE Nätverkskonsulterna AB e Exor AB non avrebbero ricevuto tale titolo.

124
In base alla giurisprudenza della Corte (ordinanza della Corte 24 ottobre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits e légumes e altri/Consiglio, Racc. pag. 909), la IDE Nätverkskonsulterna e altri ritengono che, poiché l’esecuzione della Decisione inciderebbe significativamente sulla loro situazione giuridica o economica, esse hanno un interesse diretto ed attuale alla sospensione dell’art. 4 e dell’art. 6, lett. a), della Decisione citata, come chiesto dalla Microsoft.

125
Gli effetti negativi della misura correttiva consistente nel dissociare il software Windows Media Player dal sistema operativo Windows risulterebbero variabili a seconda dell’attività delle richiedenti.

126
Innanzitutto, talune tra le richiedenti garantiscono l’installazione dei sistemi operativi e dei software applicativi sui personal computer, i servizi di integrazione, segnatamente, di varie applicazioni, e di supporto, come la fornitura di periodici aggiornamenti di software. Per quanto le riguarda, l’esistenza di due versioni del sistema operativo Windows cagionerebbe costi aggiuntivi connessi alla necessità di adattare le prestazioni in funzione della versione del sistema operativo Windows del cliente e di garantire il buon funzionamento della versione priva del software Windows Media Player.

127
In secondo luogo, le richiedenti che forniscono servizi d’edizione di pagine web utilizzerebbero la tecnologia sviluppata dalla Microsoft. Orbene, affinché il contenuto audiovisivo dei siti internet che esse installano sia accessibile agli utilizzatori di un computer privo del software Windows Media Player, le richiedenti dovrebbero affrontare spese di sviluppo e di supporto.

128
Infine, le richiedenti che forniscono servizi di formazione per i prodotti della Microsoft dovrebbero adattare i loro programmi di formazione al profilo dell’utilizzatore.

129
In terzo luogo, talune richiedenti fornirebbero servizi di sviluppo dei software utilizzando la funzione «media» del software Windows Media Player. A causa della Decisione, le loro attività si troverebbero limitate ai clienti che abbiano optato per il sistema operativo Windows dotato del software Windows Media Player, ovvero, per i clienti che non abbiano optato in tal senso, tali attività richiederebbero di modificare il contenuto dei loro prodotti.

130
La Microsoft non ha presentato osservazioni in ordine all’istanza di intervento nel termine stabilito.

131
La Commissione, da parte sua, ha manifestato seri dubbi sull’interesse a intervenire delle richiedenti. Poiché l’argomento della Commissione è analogo a quello esposto in replica all’istanza presentata dalla DMDsecure.com e altri, si rinvia ai precedenti punti 118‑120.

132
Il giudice del procedimento sommario ritiene che l’istanza formulata dalla IDE Nätverkskonsulterna AB non possa essere accolta.

133
Quanto a tale società, l’esecuzione immediata della Decisione potrebbe certamente spingerla ad adattare i servizi da essa proposti, cioè la consulenza e il subappalto, alla clientela. La separazione del software Windows Media Player dal sistema operativo Windows potrebbe in tal modo condurla a tener conto di tale evoluzione e ad adattare conseguentemente le sue prestazioni di servizi. Tuttavia, l’adattamento delle prestazioni di servizi di cui trattasi non può essere considerato quale conseguenza diretta dell’esecuzione della Decisione, bensì dev’essere considerato come dipendente, in primo luogo, dalla scelta dei clienti di optare per un sistema operativo Windows che non contenga il software Windows Media Player, richiedendo quindi prestazioni dipendenti da tale scelta. Così, l’interesse di questa società, in base alle informazioni fornite nell’istanza di intervento, non può essere considerato diretto ed attuale ai sensi della giurisprudenza citata.

134
La società Exor deve invece essere ammessa ad intervenire a sostegno della Microsoft. Infatti, emerge dall’istanza di intervento che la società Exor crea pagine web e sviluppa applicazioni a livelli rilevanti, considerato che tra i suoi clienti vi è l’agenzia di assunzioni svedese più importante dopo l’Agenzia svedese per l’impiego, e che le tecnologie da esse utilizzate per la creazione di tali pagine web sono attualmente concepite per funzionare esclusivamente con la piattaforma del sistema operativo Windows contenente il software Windows Media Player. L’esecuzione della Decisione rischia pertanto di incidere significativamente sulle sue attività, non solo rendendo necessario un adattamento a tale cambiamento di circostanze mediante la modifica delle tecnologie utilizzate, ma anche facendole inizialmente sostenere i costi di tale modifica. Il suo interesse diretto ed attuale deve pertanto essere considerato sufficientemente dimostrato in questa fase.

135
Quanto alle altre richiedenti, il loro interesse alla soluzione del procedimento sommario non può essere ritenuto sufficientemente dimostrato in base alle informazioni contenute nell’istanza.

136
Poiché, infatti, le affermazioni contenute nell’istanza d’intervento non risultano provate, non è possibile concludere che le attività di tali richiedenti subirebbero ripercussioni di sufficiente rilievo in caso di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori. Per quanto concerne, in particolare, i sigg. Rogerson, Tomicic, Valasek e Nati, nell’istanza non è in alcun modo precisata la quota delle loro attività dedicata allo sviluppo di software.

137
Si deve inoltre aggiungere che l’adattamento dei servizi di sostegno informatico (sigg. Rogerson, Setka e Tomicic), di formazione informatica (sig. Setka) e di consulenza (sig. Tomicic) non può essere considerato come conseguenza diretta dell’esecuzione della Decisione, bensì dev’essere considerato dipendente, innanzitutto, dalla scelta effettuata dai clienti, di optare per un sistema operativo Windows che non contenga il software Windows Media Player e di chiedere prestazioni conseguenti a tale scelta (v. precedente punto 133).

138
Quanto all’interesse fatto valere dal sig. Rialdi, esso non può ritenersi diretto, in quanto il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori potrebbe interessarlo solamente in quanto partecipe dei risultati della società nella quale egli è membro del comitato amministrativo e vicepresidente del ramo d’attività relativo alle nuove tecnologie.

139
Alla luce di quanto sopra, si deve concludere che l’istanza d’intervento presentata dalla IDE Nätverkskonsulterna e altri dev’essere accolta per quanto riguarda la Exor AB, ma dev’essere respinta per quanto concerne le altre richiedenti.


Sull’istanza di trattamento riservato

140
La Microsoft ha chiesto che la versione riservata della Decisione non sia portata a conoscenza dei soggetti che chiedono l’intervento.

141
Poiché gli interventi devono essere ammessi alle condizioni previste dall’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti dev’essere limitata, in questa fase, alla versione non riservata prodotta dalla Microsoft. Sarà successivamente assunta una decisione relativa alla fondatezza dell’istanza di trattamento riservato, se del caso, alla luce delle obiezioni eventualmente presentate in proposito.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ordina:

1)
La Computer & Communications Industry Association è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.

2)
La Software & Information Industry Association è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.

3)
The Computing Technology Industry Association Inc. è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.

4)
The Association for Competitive Technology è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.

5)
La Novell Inc. è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.

6)
La RealNetworks Inc. è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della resistente.

7)
La TeamSystem SpA e la Mamut ASA sono ammesse ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.

8)
E’ respinta l’istanza presentata dalla Digimpro Ltd e dalla CODA Group Holdings Ltd nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.

9)
La DMDsecure.com BV, la MPS Broadband AB, la Pace Micro Technology plc, la Quantel Ltd e la Tandberg Television Ltd sono ammesse ad intervenire nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.

10)
E’ respinta l’istanza presentata dalla IDE Nätverkskonsulterna AB, dal sig. T. Rogerson, dal sig. P. Setka, dal sig. D. Tomicic, dal sig. M. Valasek, dal sig. R. Rialdi e dal sig. B. Nati nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.

11)
E’accolta l’istanza presentata dalla Exor AB nel procedimento T‑201/04 R a sostegno delle conclusioni della richiedente.

12)
Il cancelliere comunicherà agli intervenienti la versione non riservata degli atti processuali.

13)
Sarà stabilito un termine entro cui gli intervenienti potranno presentare le loro eventuali osservazioni in merito alla domanda di trattamento riservato. La decisione sulla fondatezza di tale domanda è riservata.

14)
Sarà stabilito un termine entro cui gli intervenienti potranno presentare una memoria di intervento, fatta salva la possibilità di integrare successivamente tale memoria, eventualmente, a seguito di una decisione relativa alla fondatezza della domanda di trattamento riservato.

Così deciso a Lussemburgo il 26 luglio 2004

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1
Lingua processuale: l'inglese.