Causa T‑193/04 R
Hans-Martin Tillack
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario — Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell’esecuzione»
Ordinanza del presidente del Tribunale 15 ottobre 2004
Massime dell’ordinanza
1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni
iuris» — Urgenza — Carattere cumulativo — Ponderazione dell’insieme degli interessi in causa
(Artt. 242 CE et 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedura — Intervento — Procedimento sommario — Persone interessate — Associazione rappresentativa avente per scopo la tutela
dei suoi membri — Ricevibilità nell’ambito di cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicarli — Presupposti
(Statuto della Corte di giustizia, artt. 40, secondo comma, e 53, primo comma)
3. Procedimento sommario — Presupposti di ricevibilità — Ricevibilità del ricorso principale — Mancanza di pertinenza — Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
4. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori
(Art. 230 CE)
1. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare
i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del
provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda diretta a ottenere provvedimenti
provvisori deve essere respinta qualora manchi uno di essi. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso,
alla ponderazione degli interessi in gioco.
(v. punto 21)
2. Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53,
primo comma, del medesimo Statuto, è ammesso l’intervento di associazioni di categoria che abbiano la funzione di tutelare
i loro aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicarli. In particolare, un’associazione può
essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa di un numero importante di aziende operanti nel settore
considerato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare
questioni di principio con ripercussioni sul funzionamento del settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza ovvero
ordinanza può incidere in misura considerevole sugli interessi dei suoi membri.
Inoltre, il ricorso ad un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente di valutare meglio
il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che potrebbero compromettere l’efficacia e
il buon funzionamento del procedimento.
Soddisfa i menzionati presupposti un’organizzazione sindacale internazionale che rappresenti più di 500 000 aderenti presenti
in 109 Stati, il cui scopo sia la tutela e il rafforzamento dei diritti e delle libertà dei giornalisti, nonché il rispetto
e la difesa della libertà di informazione, della libertà dei mezzi di comunicazione e di informazione e dell’indipendenza
del giornalismo, considerato che la posizione che il giudice del procedimento sommario potrebbe adottare in merito alle questioni
che gli sono sottoposte riguarda, potenzialmente, la portata del principio della tutela delle fonti giornalistiche.
(v. punti 24-25, 28-30)
3. Il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito, in linea di principio, non deve essere esaminato
nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole anticipare il giudizio della causa principale. Ciò nondimeno, può
risultare necessario, quando è eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta la domanda di
provvedimenti provvisori, accertare se sussistano elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità
di un tale ricorso.
(v. punto 32)
4. Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione d’annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, soltanto
i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando
in misura rilevante la sua situazione giuridica.
(v. punto 38)
-
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
15 ottobre 2004(1)
«Procedimento sommario – Domanda di provvedimenti provvisori e di sospensione dell'esecuzione»
Nel procedimento T-193/04 R,
Hans-Martin Tillack, rappresentato dal sig. I. Forrester, QC, e dagli avv.ti T. Bosly, C. Arhold, N. Flandin, J. Herrlinger e J. Siaens,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Docksey e C. Ladenburger, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda, da un lato, di sospensione dell'esecuzione di qualsiasi provvedimento da adottare nell'ambito
della pretesa denuncia presentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'«OLAF») l'11 febbraio 2004
presso le autorità giudiziarie belghe e tedesche e, dall'altro, diretta a che sia ordinato all'OLAF di astenersi dall'ottenere,
indagare, esaminare o ascoltare il contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi informazione in possesso delle autorità
giudiziarie belghe e tedesche a seguito della perquisizione effettuata presso il domicilio e l'ufficio del ricorrente il 19
marzo 2004,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITA' EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
-
- Contesto giuridico
- 1
Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio
per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1), disciplina i controlli, le verifiche e gli atti intrapresi dagli agenti
dell’OLAF nell’esercizio delle loro funzioni.
- 2
L’art. 10 del regolamento n. 1073/1999 è intitolato «Trasmissione di informazioni da parte dell’Ufficio». Il suo n. 2 prevede
quanto segue:
«Fatti salvi gli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell’Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie
dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall’Ufficio in occasione di indagini interne su fatti penalmente
perseguibili. Fatte salve le esigenze di indagine, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato».
Fatti all’origine della controversia
- 3
Il ricorrente è un giornalista assunto dalla rivista tedesca Stern.
- 4
Il ricorrente ha redatto due articoli, pubblicati da Stern rispettivamente il 28 febbraio ed il 7 marzo 2002, su svariati casi di irregolarità constatate da un dipendente delle Comunità
europee, il sig. Van Buitenen. Il contenuto di tali articoli mostrava che il ricorrente aveva una conoscenza particolareggiata
del tenore del memorandum redatto dal sig. Van Buitenen, in data 31 agosto 2001 (in prosieguo: il «memorandum Van Buitenen»),
e di due note interne riservate dell’OLAF, datate 31 gennaio e 14 febbraio 2002, relative al detto memorandum (in prosieguo:
le «note interne»).
- 5
Il 12 marzo 2002 l’OLAF ha aperto un’indagine interna, conformemente all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1073/1999, al fine
di individuare i dipendenti o gli agenti delle Comunità europee all’origine della fuga di notizie che aveva dato luogo alla
divulgazione del memorandum Van Buitenen e delle note interne.
- 6
In un comunicato stampa del 27 marzo 2002, con cui veniva annunciato l’avvio della detta indagine, l’OLAF ha dichiarato che
«[n]on [era] escluso che [fosse] stato versato denaro ad una persona interna all’OLAF (o ad un’altra istituzione) per ottenere
tali documenti».
- 7
Il 28 marzo 2002, Stern ha diffuso un comunicato stampa con cui ha confermato di detenere il memorandum Van Buitenen e le note interne, ma ha smentito
che un suo collaboratore avesse versato denaro ad un dipendente o ad un agente della Commissione per ottenere i detti documenti.
- 8
Il ricorrente, dopo avere chiesto all’OLAF di ritirare le accuse di corruzione a lui rivolte, il 22 ottobre 2002 ha adito
il Mediatore europeo. Il 18 giugno 2003 il Mediatore europeo ha presentato il suo progetto di raccomandazione all’OLAF, in
cui ha affermato che sostenere l’esistenza di atti di corruzione senza l’avallo di prove di fatto, come nel comunicato stampa
del 27 marzo 2002, costituiva un caso di mala gestio e che l’OLAF doveva ritirare le accuse di corruzione formulate nel comunicato.
In risposta a tale raccomandazione, il 30 settembre 2003, l’OLAF ha diffuso un comunicato stampa intitolato «Rettifica dell’OLAF
relativa ad un’apparente fuga di notizie», di cui ha dato comunicazione al Mediatore europeo. Il 20 novembre 2003 quest’ultimo
ha emesso la sua decisione, le cui conclusioni contengono un parere critico.
- 9
L’11 febbraio 2004 l’OLAF, in base all’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999, ha trasmesso alcune informazioni alle
Procure di Bruxelles (Belgio) e di Amburgo (Germania), menzionando i risultati dell’indagine interna aperta il 12 marzo 2002.
- 10
A seguito di tale trasmissione di informazioni, in Belgio è stata avviata un’indagine per violazione del segreto professionale.
Il 19 marzo 2004, su impulso del giudice istruttore di Bruxelles, la polizia federale belga ha perquisito il domicilio e l’ufficio
del ricorrente. Numerosi documenti ed altri oggetti appartenenti al ricorrente sono stati sequestrati. Il 23 marzo 2004 il
ricorrente ha presentato ricorso contro tale sequestro dinanzi al giudice istruttore investito della causa, che ha respinto
tale ricorso. Nell’aprile 2004 il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Chambre des mises en accusation (competente
sezione d’appello).
Procedimento
- 11
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1º giugno 2004, il ricorrente ha proposto un ricorso
diretto, da un lato, all’annullamento del provvedimento con il quale l’OLAF, l’11 febbraio 2004, ha trasmesso alcune informazioni
alle Procure di Bruxelles e di Amburgo (in prosieguo: il «provvedimento controverso») e, dall’altro, ad ottenere il risarcimento
del danno subìto a causa della detta decisione e degli atti ad essa connessi adottati dall’OLAF.
- 12
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2004, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art 243 CE,
che il giudice del procedimento sommario voglia:
- –
- disporre la sospensione dell’esecuzione, in tutto o in parte, di qualsiasi provvedimento o atto da adottare nell’ambito della
«denuncia» presentata dall’OLAF l’11 febbraio 2004 alle autorità giudiziarie belghe e tedesche;
- –
- ordinare che l’OLAF si astenga dall’ottenere, indagare, esaminare o ascoltare il contenuto di qualsiasi documento e di qualsiasi
informazione in possesso delle autorità giudiziarie belghe a seguito delle perquisizioni da esse effettuate presso il domicilio
e l’ufficio del ricorrente il 19 marzo 2004, che hanno condotto al sequestro dei suoi fascicoli, del suo computer e di altri
oggetti;
- –
- in pendenza del procedimento e nell’attesa di ricevere le osservazioni dell’OLAF, disporre con efficacia immediata che l’OLAF
si astenga dall’adottare qualsiasi provvedimento conseguente alle sue denunce dell’11 febbraio 2004, ad eccezione di quanto
il presidente del Tribunale possa richiedere in esito alle due domande summenzionate;
- –
- condannare la Commissione alle spese;
- –
- disporre qualsivoglia altra misura che reputi necessaria.
- 13
Con atto depositato presso la cancelleria il 17 giugno 2004, la Fédération internationale des journalistes (Federazione internazionale
dei giornalisti; in prosieguo: la «FIJ») ha chiesto l’autorizzazione ad intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente.
- 14
Il 21 giugno 2004 la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.
- 15
Il 28 giugno 2004 il ricorrente ha depositato le sue osservazioni relative alla domanda d’intervento presentata dalla FIJ.
La Commissione non ha presentato osservazioni entro il termine ad essa impartito.
- 16
Il 19 luglio 2004 ha avuto luogo una riunione informale dinanzi al giudice del procedimento sommario, in presenza del ricorrente
e della Commissione. In occasione di tale riunione, le parti si sono impegnate a prendere in considerazione la possibilità
di una composizione amichevole della lite. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2004, la
Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla possibilità di una composizione amichevole. Il 9 agosto 2004 il ricorrente
ha depositato la sua risposta alle osservazioni della Commissione.
- 17
Alla luce delle osservazioni depositate dalla Commissione e dal ricorrente, il giudice del procedimento sommario ha invitato
l’interveniente a presentare le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.
- 18
L’interveniente ha presentato le sue osservazioni il 7 settembre 2004.
- 19
Il 14 ed il 15 settembre 2004 il ricorrente e la Commissione hanno presentato le loro rispettive osservazioni sulla memoria
di intervento della FIJ.
In diritto
- 20
Ai sensi degli artt. 242 CE e 243 CE, da un lato, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altro, il Tribunale può, quando reputi che
le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato od ordinare i provvedimenti provvisori
necessari.
- 21
L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che la domanda di provvedimenti provvisori deve precisare
i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione del
provvedimento provvisorio richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda diretta a ottenere provvedimenti
provvisori deve essere respinta qualora manchi uno di essi [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96
P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso,
alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C‑445/00 R, Austria/Consiglio,
Racc. pag. I‑1461, punto 73).
Sulla domanda di intervento
- 22
Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’art. 53,
primo comma, del medesimo Statuto, il diritto di un soggetto a intervenire nel processo è subordinato alla condizione che
egli possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione della controversia.
- 23
Per interesse alla soluzione della controversia si intende un interesse diretto e attuale a che le conclusioni della parte
che l’interveniente intende sostenere siano accolte (ordinanza del presidente della Corte 6 marzo 2003, causa C‑186/02 P,
Ramondín e Ramondín Cápsulas/Commissione, Racc. pag. I‑2415, punto 7). Quindi, per accogliere un’istanza di intervento, occorre
accertare che l’atto impugnato riguardi direttamente l’interveniente e che l’interesse di quest’ultimo all’esito della controversia
sia certo [v. ordinanza del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C‑151/97 P(I) e C‑157/97 P(I), National Power
e PowerGen/British Coal e Commissione, Racc. pag. I‑3491, punto 53].
- 24
Per giurisprudenza costante è ammesso l’intervento di associazioni di categoria che abbiano la funzione di tutelare i loro
aderenti in cause che sollevano questioni di principio che possano pregiudicarli (ordinanza National Power e PowerGen/British
Coal e Commissione, cit., punto 66, e ordinanza del presidente della Corte 28 settembre 1998, causa C‑151/98 P, Pharos/Commissione,
Racc. pag. I‑5441, punto 6; ordinanza del presidente del Tribunale 28 maggio 2001, causa T‑53/01 R, Poste Italiane/Commissione,
Racc. pag. II‑1479, punto 51). In particolare, un’associazione può essere ammessa a intervenire in una causa se essa è rappresentativa
di un numero importante di aziende operanti nel settore considerato, se tra i suoi obiettivi rientra quello della protezione
degli interessi dei suoi membri, se la causa può sollevare questioni di principio con ripercussioni sul funzionamento del
settore considerato e, pertanto, se l’emananda sentenza ovvero ordinanza può incidere in misura considerevole sugli interessi
dei suoi membri (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 dicembre 1993, causa T‑87/92, Kruidvat/Commissione, Racc. pag. II‑1375,
punto 14).
- 25
Infine, si deve ricordare che il ricorso ad un’interpretazione estensiva del diritto d’intervento delle associazioni consente
di valutare meglio il contesto delle cause e di evitare una molteplicità di interventi individuali che potrebbero compromettere
l’efficacia e il buon funzionamento del procedimento (ordinanza National Power e PowerGen/British Coal e Commissione, cit.,
punto 66).
- 26
La FIJ ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del ricorrente. Essa dichiara a tal fine di essere un’organizzazione
sindacale internazionale, costituita come associazione internazionale senza scopo di lucro, di rappresentare un numero rilevante
di membri, che il suo oggetto e le sue attività includono la rappresentanza dei suoi membri e la difesa dei diritti professionali
e sociali dei giornalisti a livello mondiale e che il presente procedimento solleva questioni di principio atte a ripercuotersi
sui suoi membri.
- 27
Il ricorrente dichiara di non avere alcuna obiezione da formulare in ordine all’istanza presentata dalla FIJ. Da parte sua,
la Commissione non ha depositato nessuna osservazione.
- 28
Occorre rilevare, innanzi tutto, che la FIJ ha affermato, senza essere contraddetta né dal ricorrente né dalla Commissione,
di rappresentare più di 500 000 aderenti presenti in 109 Stati. La FIJ può quindi essere considerata rappresentativa di un
numero rilevante di aderenti nel settore considerato.
- 29
Inoltre, per quanto riguarda l’oggetto della FIJ, la sezione 3 del suo statuto indica che essa ha come scopo «[la] tutela
e [il] rafforzamento dei diritti e delle libertà dei giornalisti» nonché «[il] rispetto e [la] difesa della libertà di informazione,
della libertà dei mezzi di comunicazione e di informazione e dell’indipendenza del giornalismo, particolarmente attraverso
attività di ricerca e di controllo delle violazioni dei diritti dei giornalisti ed azioni a favore della difesa del giornalista
e del suo lavoro» [traduzione libera dal francese].
- 30
Infine, la presente causa solleva, in particolare, la questione se, da un lato, nell’ambito dell’art. 10, n. 2, del regolamento
n. 1073/1999, la trasmissione, da parte di un’istituzione comunitaria ad autorità nazionali, di informazioni atte a rivelare
determinate fonti giornalistiche possa, in talune circostanze, essere considerata illegale e se, dall’altro, una tale trasmissione
possa arrecare un danno alla carriera ed alla reputazione del giornalista che si è avvalso delle dette fonti, risarcibile
nell’ambito di un ricorso per risarcimento. In particolare, la questione che si pone nel caso concreto è se, ed eventualmente
in quali circostanze, il giudice del procedimento sommario possa giudicare opportuna l’adozione di provvedimenti provvisori
diretti ad imporre ad un’istituzione comunitaria di astenersi dall’avere il minimo contatto con autorità giudiziarie nazionali,
relativamente ad un’indagine giudiziaria avviata da queste ultime. Considerato che la posizione che il giudice del procedimento
sommario potrebbe adottare in merito a tali questioni riguarda, potenzialmente, la portata del principio della tutela delle
fonti giornalistiche, essa è tale da incidere sulle condizioni nelle quali operano gli aderenti alla FIJ.
- 31
Dato che la decisione del giudice del procedimento sommario è quindi idonea a produrre effetti sugli interessi della FIJ,
occorre accogliere la domanda di intervento presentata da quest’ultima.
Sulla ricevibilità prima facie del ricorso di annullamento
- 32
Secondo una giurisprudenza costante, il problema della ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito, in linea di
principio, non deve essere esaminato nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole anticipare il giudizio della
causa principale. Ciò nondimeno, può risultare necessario, quando è eccepita l’irricevibilità manifesta del ricorso di merito
sul quale si innesta la domanda di provvedimenti provvisori, accertare se sussistano elementi che consentano di concludere,
prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso (ordinanza del presidente della Corte 27 gennaio 1988, causa 376/87 R,
Distrivet/Consiglio, Racc. pag. 209, punto 21; ordinanza del presidente del Tribunale 11 aprile 2003, causa T‑392/02 R, Solvay
Pharmaceuticals/Consiglio, Racc. pag. II‑1825, punto 53).
- 33
Occorre quindi verificare se esistano elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità del ricorso
d’annullamento presentato dal ricorrente nella causa principale.
Argomenti delle parti
- 34
La Commissione sostiene che il ricorso d’annullamento è manifestamente irricevibile. A suo parere, il provvedimento controverso
non costituisce un atto impugnabile. Infatti, il ricorso riguarderebbe alcune lettere indirizzate dall’OLAF alle autorità
belghe e tedesche, con le quali l’OLAF ha loro semplicemente trasmesso le informazioni da esso ottenute nel corso di indagini
interne su fatti penalmente perseguibili. La trasmissione di queste informazioni, di per sé, non avrebbe prodotto effetti
giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione
giuridica. Tale analisi sarebbe confermata anche dalla sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, cause riunite T‑377/00, T‑379/00,
T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01, Philip Morris International/Commissione (Racc. pag. II‑1), nonché dalle ordinanze del Tribunale
18 dicembre 2003, causa T‑215/02, Gómez-Reino/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑199, II‑1019), e 13 luglio 2004, causa T‑29/03,
Comunidad Autónoma de Andalucía/Commissione (Racc. pag. II‑2923).
- 35
Il ricorrente fa valere che le iniziative delle autorità belghe derivano direttamente dalla decisione dell’OLAF di presentare
denuncia contro di lui. Egli ricorda, a tale proposito, che l’OLAF è un ente di primaria importanza, le cui azioni sono fortemente
sostenute dagli Stati membri. Il non aver dato seguito ad una domanda dell’OLAF di sequestrare «elementi di prova» poteva
essere giudicato pertanto come una violazione da parte del Regno del Belgio dell’obbligo di leale cooperazione, previsto dall’art. 10 CE.
- 36
Il ricorrente aggiunge che attualmente, in Belgio, non vi è alcun rimedio giurisdizionale sicuro per negare all’OLAF la consultazione
dei documenti sequestrati. Infatti, niente impedirebbe all’OLAF di intervenire nel procedimento dinanzi ai tribunali belgi
come parte civile e di prendere visione, su richiesta, dei documenti e delle informazioni sequestrati a seguito delle perquisizioni.
Anche prima che le autorità belghe formulino un’accusa, l’OLAF potrebbe chiedere al Procuratore generale belga l’autorizzazione
a consultare il fascicolo ed il detto Procuratore generale – sebbene disponga in materia di una certa discrezionalità –verosimilmente
accoglierebbe una tale richiesta. Di conseguenza, la presente vicenda esigerebbe un sindacato giurisdizionale a livello comunitario
(sentenze della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23, e 27 settembre 1988,
causa 302/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 5615, punto 20).
- 37
La FIJ, con gli stessi argomenti addotti dal ricorrente, sostiene che il ricorso d’annullamento è pienamente ricevibile.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
- 38
Occorre ricordare che costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione d’annullamento soltanto i provvedimenti
destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura
rilevante la sua situazione giuridica (sentenze della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639,
punto 9, e 23 novembre 1995, causa C‑476/93 P, Nutral/Commissione, Racc. pag. I‑4125, punti 28 e 30; sentenze del Tribunale
15 settembre 1998, causa T‑54/96, Oleifici italiani e Fratelli Rubino/Commissione, Racc. pag. II‑3377, punto 48, e 22 marzo
2000, cause riunite T‑125/97 e T‑127/97, Coca Cola/Commissione, Racc. pag. II‑1733, punto 77).
- 39
Si ricorda che, nella fattispecie, l’atto impugnato è il provvedimento con il quale l’OLAF ha trasmesso alle autorità belghe
e tedesche informazioni, conformemente all’art. 10, n. 2, del regolamento n. 1073/1999.
- 40
Ai sensi di quest’ultima disposizione, «il direttore dell’Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato
le informazioni raccolte dall’Ufficio in occasione di indagini interne su fatti penalmente perseguibili».
- 41
Inoltre, il regolamento n. 1073/1999 enuncia, nel suo tredicesimo ‘considerando’, che «spetta alle autorità competenti nazionali,
o eventualmente alle istituzioni, organi o organismi decidere, in base alla relazione redatta dall’Ufficio, sui provvedimenti
da prendere a seguito delle indagini».
- 42
Occorre inoltre rilevare che il direttore dell’OLAF, nella sua lettera di trasmissione dell’11 febbraio 2004, si è espresso
nei seguenti termini:
«(…) In base all’art. 10, [n.] 2, del [r]egolamento [n.] 1073/1999 (…) ed al fine dell’eventuale avvio di un procedimento
giudiziario, allego alla presente la relazione provvisoria relativa al caso in oggetto, contenente alcune informazioni su
fatti penalmente perseguibili».
- 43
Il regolamento n. 1073/1999 e la lettera di trasmissione dell’11 febbraio 2004, lungi dall’avallare l’analisi del ricorrente,
dimostrano quindi che la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità giudiziarie nazionali non produce alcun
effetto giuridico vincolante nei confronti di queste ultime, le quali restano libere di decidere che seguito dare alle indagini
dell’OLAF.
- 44
Per quanto riguarda l’obbligo di leale cooperazione iscritto nell’art. 10 CE, esso certamente impone alle autorità giudiziarie
nazionali di prendere in seria considerazione una trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF ai sensi dell’art. 10, n. 2,
del regolamento n. 1073/1999. Tuttavia, il detto obbligo non impone alle autorità nazionali alcun dovere di procedere secondo
specifiche modalità se esse ritengono che le informazioni trasmesse dall’OLAF non lo giustifichino. Così, l’eventuale decisione
delle autorità nazionali di dare seguito alla trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF rientra nell’esercizio autonomo
dei poteri di cui tali autorità sono investite.
- 45
A tale proposito, per quanto riguarda l’argomento fondato sul diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il ricorrente
non ha affatto dimostrato in che senso gli sarebbe impedito di contestare la decisione delle autorità giudiziarie nazionali
con la quale viene disposta una perquisizione presso il suo domicilio ed il suo ufficio. Al contrario, dalle spiegazioni del
ricorrente emerge chiaramente che egli ha presentato ricorso contro la decisione del giudice istruttore investito della causa
e che attualmente sono in corso procedimenti giudiziari a livello nazionale. Tenuto conto dei rimedi giuridici che restano
quindi accessibili al ricorrente sul piano nazionale, non è dunque necessario esaminare se, in casi eccezionali, il diritto
ad una tutela giurisdizionale effettiva possa essere tale da rendere impugnabile un atto comunitario che, altrimenti, non
lo sarebbe.
- 46
Poiché la decisione dell’OLAF di trasmettere la relazione in questione alle autorità giudiziarie nazionali è sprovvista di
effetti giuridici vincolanti, essa non costituisce un atto impugnabile.
- 47
Conseguentemente, in questa fase del procedimento non sembra vi siano elementi che consentano di sostenere che il ricorso
d’annullamento sia, prima facie, ricevibile.
- 48
Alla luce di quanto precede, il giudice del procedimento sommario esaminerà soltanto gli argomenti del ricorrente relativi
al suo ricorso per risarcimento.
Fumus boni iuris Argomenti delle parti
- 49
Per provare la fondatezza, prima facie, del suo ricorso per risarcimento, il ricorrente fa valere che «[il provvedimento controverso],
i (…) comunicati stampa del marzo 2002 e del settembre 2003, che violano i principi di buon andamento dell’amministrazione
e di proporzionalità (…), nonché le (…) ulteriori dichiarazioni pubbliche relative all’indagine in corso sul ricorrente hanno
già arrecato un serio danno alla reputazione ed all’onore del ricorrente presso i suoi colleghi».
- 50
Egli aggiunge di aver «subito un grave danno almeno sotto due aspetti». Innanzi tutto, egli sostiene che «gli sarà molto più
difficile ottenere informazioni dalle fonti alle quali si appoggia nell’esercizio del suo mestiere». In secondo luogo, egli
fa valere che «incontrerà difficoltà nel vendere i suoi articoli a giornali e riviste» e che gli «atti dell’OLAF hanno quindi
già danneggiato seriamente lo svolgimento della [sua] carriera professionale (…) e le sue possibilità di crescita». Egli sostiene
che tale «danno è stato direttamente causato dalle azioni illecite dell’OLAF» e specifica che tali aspetti della controversia
«sono più ampiamente sviluppati nel ricorso di merito».
- 51
La Commissione fa valere che il ricorrente non ha provato che, nel caso concreto, il presupposto del fumus boni iuris fosse
soddisfatto.
Giudizio del giudice del procedimento sommario
- 52
Da una giurisprudenza costante risulta che la responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo
comma, CE, presuppone la sussistenza di un insieme di presupposti, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata
a conferire diritti ai soggetti, che si tratti di violazione sufficientemente qualificata e che esista un nesso causale diretto
tra la violazione dell’obbligo incombente all’autore dell’atto ed il danno subìto dai soggetti lesi (v. sentenze della Corte
4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punti 41 e 42, e 10 dicembre 2002, causa
C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 53). Se non sussiste uno di tali presupposti, il ricorso dev’essere
respinto interamente, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni da cui dipende la responsabilità extracontrattuale
della Comunità (sentenza della Corte 14 ottobre 1999, causa C‑104/97 P, Atlanta/Comunità europea, Racc. pag. I‑6983, punto 65).
- 53
Quanto al secondo presupposto, il criterio decisivo per considerare sufficientemente qualificata una violazione del diritto
comunitario è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall’istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti
al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di una discrezionalità considerevolmente ridotta, se non
addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per provare l’esistenza
di una violazione sufficientemente qualificata (sentenze della Corte 23 maggio 1996, causa C‑5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I‑2553,
punto 28; 8 ottobre 1996, cause riunite C‑178/94, C‑179/94 e da C‑188/94 a C‑190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I‑4845,
punto 25; 2 aprile 1998, causa C‑127/95, Norbrook Laboratories, Racc. pag. I‑1531, punto 109; 4 luglio 2000, causa C‑424/97,
Haim, Racc. pag. I‑5123, punto 38, nonché Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punti 43 e 44).
- 54
Riguardo al terzo presupposto relativo al nesso causale, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, deve
esistere un nesso di causalità diretta tra l’illecito asseritamene commesso dall’istituzione interessata e il danno lamentato,
nesso di cui spetta al ricorrente fornire la prova (sentenza del Tribunale 24 aprile 2002, causa T‑220/96, EVO/Consiglio e
Commissione, Racc. pag. II‑2265, punto 41, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, va precisato che il comportamento illecito
dell’istituzione interessata dev’essere la causa determinante di tale danno (ordinanza del Tribunale 12 dicembre 2000, causa
T‑201/99, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑4005, punto 26, confermata a seguito di impugnazione
da ordinanza della Corte 15 gennaio 2002, causa C‑49/01 P, Royal Olympic Cruises e a./Consiglio e Commissione, non pubblicata
nella Raccolta).
- 55
Nella fattispecie, dalla domanda di provvedimenti provvisori emerge che il ricorrente, nell’ambito del suo ricorso di merito,
mira ad ottenere un risarcimento per il danno che sostiene di aver subìto a seguito del pregiudizio che sarebbe stato arrecato
alla sua carriera professionale, alla sua reputazione ed al suo onore. Inoltre, sembra che egli sostenga, nella sua domanda,
che tale danno deriva da due fattori, ossia, da un lato, dal provvedimento controverso e, dall’altro, dalla diffusione dei
comunicati stampa dell’OLAF nel marzo 2002 e nel settembre 2003.
- 56
Per quanto riguarda, in primo luogo, il danno che deriverebbe dal provvedimento controverso, il ricorrente non spiega affatto
in che modo esisterebbe, prima facie, un nesso causale tra il comportamento addebitato alla Commissione, ossia la mera trasmissione
di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità nazionali, da un lato, e il danno che sostiene di aver subìto, dall’altro.
- 57
L’assenza di spiegazioni su tale punto è tanto più significativa in quanto è già stato constatato, al precedente punto 46,
che la mera trasmissione della relazione in questione da parte dell’OLAF alle autorità nazionali non ha prodotto effetti vincolanti
nei confronti di queste ultime, le quali restavano libere di determinare che seguito dare alla detta trasmissione.
- 58
Infatti, è chiaro che, in assenza di una decisione delle autorità nazionali di avviare un’indagine giudiziaria, il ricorrente
non avrebbe subìto il danno che sostiene di aver subìto. Pertanto, manca il nesso causale tra il comportamento addebitato
alla Commissione ed il danno che il ricorrente sostiene di aver subìto.
- 59
Quindi, senza che occorra esaminare se il ricorrente abbia provato di aver subìto un qualsivoglia danno, occorre dichiarare
che il ricorrente non ha provato in modo giuridicamente sufficiente che il provvedimento controverso sia idoneo a far sorgere
la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
- 60
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il danno che il ricorrente sostiene di aver subìto a seguito della diffusione da parte
dell’OLAF dei comunicati stampa nel marzo 2002 e nel settembre 2003, la domanda di provvedimenti provvisori non contiene alcun
elemento di diritto o di fatto che permetta al giudice del procedimento sommario di valutare in cosa il comportamento denunciato
sia contrario ai principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità. Senza che occorra esaminare se tali
due principi siano idonei a conferire diritti ai soggetti ai sensi della giurisprudenza applicabile (v. il precedente punto 52
e, in particolare, la sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T‑196/99, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc.
pag. II‑3597, punto 43), basta constatare che il solo fatto, addotto dal ricorrente, che il Mediatore europeo, nel 2003, ha
accertato un «caso di mala gestio» non significa, di per sé, che ci si trovi in presenza di una violazione del principio di
buon andamento dell’amministrazione, come interpretato dal giudice comunitario. Occorre anche ricordare che i fatti di cui
il Mediatore europeo era a conoscenza quando ha emesso la sua decisione finale, il 20 novembre 2003, non sono necessariamente
identici a quelli relativamente ai quali il Tribunale si trova attualmente adito.
- 61
Inoltre, anche supponendo che il comportamento in questione sia illecito, la domanda di provvedimenti provvisori non conterrebbe
alcuna indicazione utile che consenta al giudice del procedimento sommario di valutare in che senso la diffusione da parte
dell’OLAF dei comunicati stampa nel marzo 2002 e nel settembre 2003 possa costituire una «violazione sufficientemente qualificata»,
idonea a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. il precedente punto 53).
- 62
Da quanto sin qui esposto deriva che, senza anticipare la decisione che il Tribunale adotterà nella causa principale, alla
luce delle informazioni di cui dispone il giudice del procedimento sommario, il ricorrente non ha provato in modo giuridicamente
sufficiente che il suo ricorso per risarcimento non fosse manifestamente infondato.
- 63
In tale contesto, occorre respingere la domanda di provvedimenti provvisori, senza che vi sia la necessità di esaminare la
concorrenza degli altri presupposti richiesti per la concessione degli stessi.
Per questi motivi,
-
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
- 1)
- La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2)
- Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 15 ottobre 2004
Il cancelliere
|
Il presidente
|
- 1 –
- Lingua processuale: l'inglese.