SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

23 gennaio 2007

Causa T‑472/04

Vassilios Tsarnavas

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Art. 45 dello Statuto – Promozione – Sentenza che annulla la decisione di non promuovere il ricorrente – Riesame dei meriti – Motivazione»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 23 dicembre 2003 nella misura in cui non ha aggiunto il nome del ricorrente né sull’elenco dei funzionari proposti alla promozione per l’esercizio 1999, né sull’elenco dei funzionari ritenuti più meritevoli per ottenere una promozione al grado A 4 per gli esercizi di promozione 1998 e 1999, né sull’elenco dei funzionari promossi al grado A 4 per i detti esercizi di promozione.

Decisione: La decisione della Commissione del 23 dicembre 2003 con la quale il nome del ricorrente non è stato aggiunto sull’elenco dei funzionari ritenuti più meritevoli per ottenere una promozione al grado A4 per gli esercizi di promozione 1998 e 1999, da un lato, e con la quale il ricorrente non è stato promosso al grado A 4 per i detti esercizi di promozione, dall’altro, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 1)

Qualora, in esecuzione di una sentenza che annulla il rifiuto di promozione del ricorrente per la mancanza di uno scrutinio per merito comparativo ampliato con riferimento ai meriti dei funzionari promuovibili degli altri servizi, l’amministrazione proceda ad un nuovo scrutinio per merito comparativo, essa deve farlo raffrontando la situazione di ciascun funzionario promosso al grado in questione o iscritto sull’elenco dei funzionari ritenuti più meritevoli per una promozione al detto grado che, nel corso dell’esercizio di promozione interessato, avesse ricevuto una valutazione analoga o inferiore a quella del ricorrente. Solo un siffatto scrutinio per merito comparativo è tale da rispettare le condizioni di cura e di imparzialità imposte dall’art. 45, n. 1, dello Statuto nonché gli obblighi derivanti dal principio della parità di trattamento.

L’amministrazione, infatti, non ha il diritto di limitare il suo scrutinio per merito comparativo ai soli funzionari promossi per l’esercizio interessato, escludendo i funzionari promuovibili che, senza essere stati promossi, fossero stati iscritti sull’elenco dei funzionari ritenuti più meritevoli di una promozione. Un’eventuale decisione di includere il nome del ricorrente su questo elenco potrebbe portare alla sua promozione per l’esercizio successivo, dato che l’autorità che ha il potere di nomina, in linea di principio, ha il diritto di prendere in considerazione, nell’ambito dello scrutinio per merito comparativo, la circostanza che un funzionario sia già stato oggetto di una proposta di promozione in occasione di un precedente esercizio.

Analogamente, l’amministrazione non può limitare lo scrutinio per merito comparativo ai soli funzionari promossi per i quali lo scarto fra il punteggio e il punteggio medio della rispettiva direzione generale sia significativamente inferiore allo scarto tra il punteggio del ricorrente e il punteggio medio della sua direzione generale, escludendo i funzionari il cui punteggio fosse analogo a quello del ricorrente o leggermente inferiore. L’amministrazione deve esaminare se la disparità di trattamento tra il ricorrente e tutti questi funzionari che hanno ricevuto un punteggio analogo o inferiore fosse obiettivamente giustificato da altri aspetti dei loro meriti, quali altre informazioni concernenti la loro posizione amministrativa e personale, tali da ridimensionare la valutazione basata unicamente sui rapporti informativi. In particolare, l’amministrazione deve esaminare se questi altri aspetti dei loro meriti permettessero di ritenere che i meriti dei funzionari promossi fossero effettivamente superiori a quelli del ricorrente.

(v. punti 71, 73-75, 77 e 82-85)

Riferimento: Corte 8 ottobre 1986, causa 91/85, Clemen e a./Commissione (Racc. pag. 2853, punto 10); Corte 9 novembre 2000, causa C‑207/99 P, Commissione/Hamptaux (Racc. pag. I‑9485, punto 19); Tribunale 21 ottobre 1997, causa T‑168/96, Patronis/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑299 e II‑833, punto 35); Tribunale 5 marzo 1998, causa T‑221/96, Manzo-Tafaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑307, punto 18); Tribunale 3 ottobre 2000, causa T‑187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑195 e II‑885, punto 85); Tribunale 11 luglio 2002, causa T‑163/01, Perez Escanilla/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑131 e II‑717, punti 28 e 36); Tribunale 19 marzo 2003, cause riunite da T‑188/01 a T‑190/01, Tsarnavas/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑95 e II‑495, punti 107, 114, 121 e 122); Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑323/02, Breton/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑325 e II‑1587, punto 99); Tribunale 15 settembre 2005, causa T‑132/03, Casini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1169, punti 55, 69 e 70); Tribunale 22 febbraio 2006, cause riunite T‑437/04 e T‑441/04, Standertskjöld‑Nordenstam e Heyraud/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-2-29, II‑A-2-127, punto 60)