Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 settembre 2007 Commissione/Trends
(causa T-449/04)
«Clausola compromissoria — Secondo programma quadro di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nel settore dell’informatica del trasporto stradale e delle telecomunicazioni — Mancanza di documenti giustificativi di una parte delle spese dichiarate — Risoluzione dei contratti — Contratti scaduti»
1. |
Procedura — Termine per la produzione delle prove (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 1, e 66, n. 2) (v. punti 59, 65) |
2. |
Procedura — Ricorso al Tribunale in base a una clausola compromissoria (Art. 238 CE; decisioni del Consiglio 87/516 e 88/416) (v. punti 72, 73, 75) |
3. |
Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 112) |
Oggetto
Domanda della Commissione, sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Trends a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 195435, maggiorata degli interessi contrattuali o, in subordine, maggiorata degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La domanda incidentale è respinta. |
3) |
La Commissione sopporterà le spese, ad eccezione di quelle relative alla domanda incidentale. |
4) |
La Transport Environment Development Systems (Trends) sopporterà le spese riguardanti la domanda incidentale. |
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 settembre 2007 Commissione/Trends
(causa T-449/04)
«Clausola compromissoria — Secondo programma quadro di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nel settore dell’informatica del trasporto stradale e delle telecomunicazioni — Mancanza di documenti giustificativi di una parte delle spese dichiarate — Risoluzione dei contratti — Contratti scaduti»
1. |
Procedura — Termine per la produzione delle prove (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 1, e 66, n. 2) (v. punti 59, 65) |
2. |
Procedura — Ricorso al Tribunale in base a una clausola compromissoria (Art. 238 CE; decisioni del Consiglio 87/516 e 88/416) (v. punti 72, 73, 75) |
3. |
Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 112) |
Oggetto
Domanda della Commissione, sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Trends a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 195435, maggiorata degli interessi contrattuali o, in subordine, maggiorata degli interessi di mora.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La domanda incidentale è respinta. |
3) |
La Commissione sopporterà le spese, ad eccezione di quelle relative alla domanda incidentale. |
4) |
La Transport Environment Development Systems (Trends) sopporterà le spese riguardanti la domanda incidentale. |