Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 settembre 2007 Commissione/Trends

(causa T-449/04)

«Clausola compromissoria — Secondo programma quadro di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nel settore dell’informatica del trasporto stradale e delle telecomunicazioni — Mancanza di documenti giustificativi di una parte delle spese dichiarate — Risoluzione dei contratti — Contratti scaduti»

1. 

Procedura — Termine per la produzione delle prove (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 1, e 66, n. 2) (v. punti 59, 65)

2. 

Procedura — Ricorso al Tribunale in base a una clausola compromissoria (Art. 238 CE; decisioni del Consiglio 87/516 e 88/416) (v. punti 72, 73, 75)

3. 

Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 112)

Oggetto

Domanda della Commissione, sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Trends a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 195435, maggiorata degli interessi contrattuali o, in subordine, maggiorata degli interessi di mora.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La domanda incidentale è respinta.

3) 

La Commissione sopporterà le spese, ad eccezione di quelle relative alla domanda incidentale.

4) 

La Transport Environment Development Systems (Trends) sopporterà le spese riguardanti la domanda incidentale.


Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 settembre 2007 Commissione/Trends

(causa T-449/04)

«Clausola compromissoria — Secondo programma quadro di azioni di ricerca e sviluppo tecnologico — Contratti riguardanti progetti nel settore dell’informatica del trasporto stradale e delle telecomunicazioni — Mancanza di documenti giustificativi di una parte delle spese dichiarate — Risoluzione dei contratti — Contratti scaduti»

1. 

Procedura — Termine per la produzione delle prove (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 1, e 66, n. 2) (v. punti 59, 65)

2. 

Procedura — Ricorso al Tribunale in base a una clausola compromissoria (Art. 238 CE; decisioni del Consiglio 87/516 e 88/416) (v. punti 72, 73, 75)

3. 

Procedura — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2) (v. punto 112)

Oggetto

Domanda della Commissione, sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Trends a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 195435, maggiorata degli interessi contrattuali o, in subordine, maggiorata degli interessi di mora.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La domanda incidentale è respinta.

3) 

La Commissione sopporterà le spese, ad eccezione di quelle relative alla domanda incidentale.

4) 

La Transport Environment Development Systems (Trends) sopporterà le spese riguardanti la domanda incidentale.