Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 settembre 2007 – Commissione / Trends
(causa T‑448/04)
«Clausola compromissoria – Quarto programma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Contratti riguardanti progetti nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune – Assenza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate – Rimborso delle somme versate»
1. Procedura – Termine per la produzione delle prove (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, n. 1, e 66, n. 2) (v. punti 52, 56)
2. Procedura – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria (Art. 238 CE; decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1110/94; decisione del Consiglio 94/801) (v. punti 63‑64, 91‑94)
Oggetto
Domanda della Commissione, sulla base di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, diretta alla condanna della Trends a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 48 046, maggiorata degli interessi contrattuali o, in subordine, maggiorata degli interessi di mora |
Dispositivo
1) |
La domanda incidentale è respinta. |
2) |
La Transport Environment Development Systems (Trends) è condannata a pagare alla Commissione la somma di EUR 48 046, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuale del 5,50% a partire dal 1°gennaio 1999 e fino al completo pagamento del debito. |
3) |
La Trends sopporta le spese. |