1. Ricorso di annullamento — Ricorsi degli Stati membri — Ricorso proposto contro la decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune — Ricevibilità non subordinata alla dimostrazione di un interesse ad agire
2. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Interesse ad agire — Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune
3. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo di uno Stato membro che manifestano la volontà di quest’ultimo di adottare le misure adeguate per risolvere le difficoltà finanziarie di un’impresa — Vantaggio concesso senza trasferimento di risorse pubbliche — Esclusione — Progetto di concedere una linea di credito ad un’impresa
(Art. 87, n. 1, CE)
4. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Concessione imputabile allo Stato di un vantaggio mediante risorse statali — Dichiarazioni pubbliche di un membro del governo di uno Stato membro che manifestano la volontà di quest’ultimo di adottare le misure adeguate per risolvere le difficoltà finanziarie di un’impresa — Vantaggio concesso senza trasferimento di risorse pubbliche — Esclusione
(Art. 87, n. 1, CE)
5. Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Sindacato giurisdizionale
6. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata
(Art. 253 CE)
1. Il Trattato CE opera una netta distinzione tra il diritto di presentare un ricorso di annullamento delle istituzioni e degli Stati membri, da un lato, e quello delle persone fisiche e giuridiche, dall’altro, attribuendo agli Stati membri il diritto di contestare, con un ricorso di annullamento, la legittimità delle decisioni della Commissione, senza che l’esercizio di questo diritto sia subordinato alla prova di un interesse ad agire. Uno Stato membro non è tenuto quindi a dimostrare che un atto della Commissione che esso impugna produca effetti giuridici nei propri confronti affinché il suo ricorso sia ricevibile. L’interesse ad agire riguarda i soli ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, e non quelli delle istituzioni o degli Stati membri.
Inoltre, la nozione di interesse ad agire non può essere confusa con quella di atto impugnabile, in forza della quale un atto deve essere destinato a produrre effetti giuridici tali da arrecare pregiudizio affinché possa formare oggetto di un ricorso di annullamento, il che deve essere determinato tenendo conto della sua sostanza.
Una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune produce tali effetti giuridici obbligatori e costituisce quindi un atto impugnabile con ricorso da parte di uno Stato membro.
(v. punti 118-119)
2. La ricevibilità di un ricorso di annullamento è subordinata alla condizione che la persona fisica o giuridica da cui esso promana abbia un interesse esistente ed effettivo all’annullamento dell’atto impugnato. Un tale interesse presuppone che l’annullamento di tale atto possa produrre di per sé conseguenze giuridiche o, secondo un’altra formulazione, che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che lo ha proposto. Di conseguenza, un atto che dia interamente soddisfazione alla parte non è, per definizione, idoneo a recarle pregiudizio e tale parte non ha interesse a chiederne l’annullamento.
Tuttavia, nel caso di una decisione della Commissione che accerta l’incompatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune, un’impresa concorrente del beneficiario dell’aiuto dimostra un interesse esistente ed effettivo ad ottenere l’annullamento di tale decisione, se fa valere che lo Stato ha adottato misure supplementari di aiuto che comportano vantaggi distinti a favore dell’impresa beneficiaria e che pregiudicano ulteriormente la sua posizione di mercato.
Infatti, l’esistenza di un aiuto e la sua incompatibilità con il mercato comune non escludono a priori l’esistenza di altre misure di aiuto incompatibili che, sebbene non menzionate nella decisione della Commissione, rientrano parimenti nell’oggetto del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione di detta decisione e che, per di più, possono influenzare sostanzialmente la posizione sul mercato di taluni concorrenti del beneficiario dell’aiuto.
Peraltro, quando un ricorrente sostiene che l’atto impugnato, anche se gli è eventualmente in parte favorevole, non tutela tuttavia in modo adeguato la sua situazione giuridica, gli deve essere riconosciuto un interesse ad agire al fine di far verificare dal giudice la legittimità di tale decisione.
(v. punti 116, 127-128, 130-131)
3. Affinché una misura sia qualificata come aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, occorre segnatamente, da un lato, che essa comporti un vantaggio, il quale può assumere forme diverse («sotto qualsiasi forma») e, dall’altro, che tale vantaggio derivi, direttamente o indirettamente, da risorse pubbliche (concesso «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali»). La nozione di vantaggio comporta che l’intervento dello Stato deve avere come conseguenza un miglioramento della posizione economica e/o finanziaria, o un vero e proprio arricchimento del beneficiario, ad esempio alleggerendo gli oneri che normalmente gravano sul suo bilancio.
Per quanto riguarda l’impatto delle dichiarazioni pubbliche di un membro del governo di uno Stato membro che manifestano la volontà di quest’ultimo di adottare le misure adeguate per risolvere le difficoltà finanziarie di un’impresa, si deve constatare che tali dichiarazioni possono generare un notevole vantaggio a favore di detta impresa, dato che esse permettono un recupero della fiducia dei mercati finanziari, rendono possibile, più agevole e meno oneroso l’accesso dell’impresa a nuovi crediti necessari per rifinanziare i suoi debiti a breve termine e, in definitiva, contribuiscono a stabilizzare la sua situazione finanziaria molto fragile. Infatti, dichiarazioni del genere possono influire in modo decisivo sulla reazione delle agenzie di rating e contribuire così alla rivalorizzazione dell’immagine dell’impresa agli occhi degli investitori e dei creditori, nonché rivelarsi determinante per il comportamento degli attori dei mercati finanziari che partecipano ulteriormente al rifinanziamento dell’impresa in questione.
Peraltro, in forza dei principi che regolano la concessione di crediti ed il rifinanziamento sui mercati di capitali, il rating di un’impresa e, di conseguenza, del rischio di insolvenza associato ai crediti che le sono accordati, è determinante per misurare il costo di rifinanziamento che tale impresa deve sostenere, segnatamente in termini di interessi esigibili per l’emissione di nuove obbligazioni. Ne discende che ad un minor rischio di insolvenza corrisponde un rifinanziamento più agevole e meno oneroso dei crediti in questione sui mercati di capitali. In altri termini, qualsiasi incidenza positiva sul rating di un’impresa, anche solo grazie a dichiarazioni pubbliche tali da suscitare o rafforzare la fiducia degli investitori, incide immediatamente sul livello dei costi che l’impresa deve affrontare per rifinanziarsi sui mercati di capitali.
Inoltre, per qualificare una misura come aiuto di Stato, la Commissione è tenuta a dimostrare sulla base di elementi obiettivi la sussistenza di tutte le condizioni cumulative della nozione di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, compresa l’esistenza di un vantaggio tenendo conto degli effetti economici della misura in questione.
Nel caso di un’offerta unilaterale dello Stato di concedere ad un’impresa una linea di credito di un determinato importo, mai eseguita, la Commissione non può presumere, basandosi su tale solo fondamento, che tale offerta implichi effetti economici vantaggiosi per il beneficiario, senza peraltro tener conto delle condizioni che disciplinano l’esecuzione del contratto di credito in questione e, in particolare, di quelle legate alla concessione e al rimborso di detto credito, tantomeno qualora il beneficiario non abbia accettato tale offerta, bensì si sia limitato a rifinanziarsi alle condizioni vigenti sul mercato. Se così non fosse, anche un contratto di credito contenente clausole obiettivamente svantaggiose, come tassi di interesse più elevati e termini più restrittivi per il rimborso rispetto a quelli previsti dal mercato, dovrebbe essere considerato un vantaggio ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, per il solo fatto che un creditore pubblico si è dichiarato pronto a mettere a disposizione del beneficiario una determinata somma.
(v. punti 215, 231, 234, 237-238, 253, 255)
4. Solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali sono considerati aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Invero, la distinzione stabilita da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dagli Stati» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati.
In tale contesto, l’applicazione del criterio dell’investitore privato presuppone necessariamente che le misure adottate dallo Stato a favore di un’impresa conferiscano un vantaggio derivante da risorse statali.
Peraltro, per quanto riguarda la portata del sindacato giurisdizionale da svolgere, occorre rammentare che la nozione di aiuto è una nozione obiettiva e che, pertanto, la qualificazione di una misura come aiuto di Stato, che, secondo il Trattato, compete sia alla Commissione che al giudice, non può in via di principio giustificare, in mancanza di circostanze particolari dovute segnatamente alla natura complessa dell’intervento statale di cui trattasi, il riconoscimento di un ampio potere discrezionale alla Commissione. Infatti, è solo nell’attuazione dell’art. 87, n. 3, CE, il quale implica la presa in considerazione, da parte della Commissione, nell’ambito del suo esame dell’eventuale compatibilità di talune misure statali con il mercato comune, di complesse valutazioni di ordine economico, sociale, regionale e settoriale, che effettivamente a quest’ultima è riconosciuto un ampio potere discrezionale. Invero, la nozione di aiuto di Stato, quale definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi. Per tale ragione il giudice deve esercitare, in linea di principio e tenuto conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, un controllo completo per quanto riguarda la questione se una misura rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.
Il vantaggio deve derivare da un trasferimento di risorse statali. Tale esigenza di collegamento tra il vantaggio identificato e l’impegno di risorse statali presuppone, in linea di principio, che detto vantaggio sia strettamente legato ad un onere corrispondente a carico del bilancio statale o alla creazione, sulla base di obblighi giuridicamente vincolanti assunti dallo Stato, di un rischio economico sufficientemente concreto per tale bilancio.
Nel caso di dichiarazioni pubbliche di un membro del governo di uno Stato membro che manifestano la volontà di quest’ultimo di adottare le misure adeguate per risolvere le difficoltà finanziarie di un’impresa, un impegno concreto, incondizionato e irrevocabile di risorse pubbliche da parte dello Stato membro ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE presupporrebbe che tali dichiarazioni precisassero espressamente gli importi esatti da investire, o i concreti debiti da garantire o, quanto meno, un inquadramento finanziario predefinito, come una linea di credito fino ad un certo importo, nonché le condizioni per la concessione della partecipazione prevista.
Il solo fatto che lo Stato membro faccia ricorso alla propria particolare reputazione presso i mercati finanziari non può bastare per dimostrare che le sue risorse erano esposte ad un rischio tale da poter essere considerato costitutivo di un trasferimento di risorse statali, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, che sia sufficientemente connesso al vantaggio conferito all’impresa dalle dichiarazioni pubbliche di un membro del governo dello Stato. Infatti, non è sufficiente che, invece di impegnare direttamente o indirettamente risorse statali, lo Stato membro inneschi le particolari regole di funzionamento dei mercati finanziari per stabilizzare la posizione economica dell’impresa a breve termine, precisamente al fine di soddisfare le condizioni imprenditoriali e finanziarie indispensabili per l’adozione di misure di sostegno più concrete che interverranno successivamente.
(v. punti 214, 217-219, 262, 280, 282, 297)
5. Nell’ambito del contenzioso comunitario degli aiuti di Stato, la valutazione dei fatti e delle prove rientra pienamente nel libero apprezzamento del Tribunale. Inoltre, in tale contesto, il problema di sapere se ed entro quali limiti una regola di diritto nazionale si applichi o meno alla fattispecie rientra in una valutazione dei fatti da parte del giudice ed è soggetto alle regole sul regime probatorio e sulla ripartizione dell’onere della prova.
(v. punto 269)
6. La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Inoltre, l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una forma prescritta ad substantiam che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legalità sostanziale dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di una decisione consiste nell’esprimere formalmente le ragioni su cui si fonda tale decisione. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi viziano la legalità sostanziale della decisione, ma non la motivazione di quest’ultima, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate.
(v. punto 315)