Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 novembre 2006 – Italia/Commissione
(Causa T‑282/04)
«FEAOG – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Rettifiche finanziarie – Sviluppo rurale – Aiuto agli indigenti»
1. Procedura – Atto introduttivo – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 60)
2. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi [Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, artt. 1, n. 2, lett. c), e 3, n. 1] (v. punto 64)
3. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Sostegno allo sviluppo rurale (Regolamento della Commissione n. 1750/1999, artt. 35, n. 2, e 37, n. 1) (v. punti 69‑78)
4. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 95‑97)
Oggetto
| Domanda diretta all’annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo [agricolo] di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 202, pag. 35), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana. |
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Repubblica italiana è condannata alle spese. |