Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 novembre 2006 – Italia/Commissione

(Causa T‑282/04)

«FEAOG – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Rettifiche finanziarie – Sviluppo rurale – Aiuto agli indigenti»

1.                     Procedura – Atto introduttivo – Requisiti di forma [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 60)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi [Regolamento del Consiglio n. 1258/1999, artt. 1, n. 2, lett. c), e 3, n. 1] (v. punto 64)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Sostegno allo sviluppo rurale (Regolamento della Commissione n. 1750/1999, artt. 35, n. 2, e 37, n. 1) (v. punti 69‑78)

4.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 95‑97)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo [agricolo] di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 202, pag. 35), nella parte in cui esclude alcune spese effettuate dalla Repubblica italiana.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.