Causa T-229/04

Regno di Svezia

contro

Commissione delle Comunità europee

«Direttiva 91/414/CEE — Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva paraquat — Autorizzazione all’immissione in commercio — Procedura d’autorizzazione — Protezione della salute umana e degli animali»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 11 luglio 2007   II - 2441

Massime della sentenza

  1. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Direttiva 91/414

    [Regolamento della Commissione n. 3600/92, art. 7, nn. 1, lett. c), e 3; direttiva del Consiglio 91/414; direttiva della Commissione 2003/112]

  2. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Direttiva 91/414

    [Direttiva del Consiglio 91/414, artt. 4, n. 1, lett. b), punto iv), e 5, nn. 1 e 4, e allegato I]

  3. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Direttiva 91/414

    [Direttiva del Consiglio 91/414, artt. 4, n. 1, lett. b), punti iv) e v), secondo trattino, e 5, n. 1, lett. b)]

  1.  Nell’ambito dell’adozione della sua direttiva 2003/112, che modifica la direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, allo scopo di iscrivervi, all’allegato I, la sostanza attiva paraquat, la Commissione, affermando nel suo rapporto d’esame che non vi è indicazione di neurotossicità del paraquat, non rispetta i requisiti procedurali introdotti dall’art. 7 del regolamento n. 3600/92, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414, con riferimento all’esame di un’eventuale correlazione tra il paraquat e il morbo di Parkinson.

    Infatti, gli indizi di una correlazione tra l’impiego del paraquat e la comparsa del morbo di Parkinson risultano dalla letteratura concernente la neurotossicità del paraquat. Pertanto, se lo Stato membro relatore ha effettuato una valutazione della letteratura relativa all’eventuale correlazione tra il morbo di Parkinson e il paraquat, tale valutazione si è iscritta nell’ambito dell’esame della neurotossicità del paraquat. L’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3600/92 impone che la valutazione di una sostanza attiva effettuata dallo Stato membro relatore sia oggetto di un rapporto alla Commissione, il quale, ai sensi dell’art. 7, n. 3, del medesimo regolamento, deve essere trasmesso al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e agli altri Stati membri, a titolo informativo.

    Orbene, i rapporti redatti dallo Stato membro relatore non contenevano alcuna valutazione della letteratura relativa alle eventuali correlazioni tra il paraquat e il morbo di Parkinson. Peraltro la Commissione non ha dimostrato, né tanto meno ha affermato, che una siffatta valutazione sia stata comunicata al detto comitato permanente.

    (v. punti 108-110)

  2.  Affinché una sostanza possa essere iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, l’art. 5, n. 1, della medesima direttiva dispone che deve potersi supporre, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, che l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva di cui trattasi, derivante da un’applicazione conforme alla buona pratica fitosanitaria, non abbia effetti nocivi sulla salute dell’uomo e degli animali, come stabilito dall’art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva 91/414.

    L’art. 5, n. 1, della citata direttiva, interpretato alla luce del principio di precauzione, implica, con riferimento alla salute umana e degli animali, che l’esistenza di indizi seri i quali, senza eliminare l’incertezza scientifica, consentano ragionevolmente di dubitare dell’innocuità di una sostanza osta, in linea di principio, all’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della direttiva stessa. Il principio di precauzione mira infatti ad evitare i rischi potenziali. Invece, rischi puramente ipotetici, fondati su semplici ipotesi scientifiche non provate, non possono essere presi in considerazione.

    Del resto, l’art. 5, n. 4, della direttiva 91/414, secondo il quale l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I può essere subordinata a talune restrizioni d’impiego, fa sì che sia consentita l’iscrizione di sostanze che non rispondono ai requisiti di cui all’art. 5, n. 1, di questa stessa direttiva, purché siano imposte talune restrizioni atte ad escludere gli impieghi problematici della sostanza di cui trattasi.

    Poiché tale disposizione risulta essere un temperamento dell’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, occorre interpretarla alla luce del principio di precauzione. Di conseguenza, prima dell’iscrizione di una sostanza nell’allegato I della detta direttiva dev’essere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che le restrizioni all’impiego della sostanza di cui trattasi consentono di garantire un impiego della stessa che sia conforme ai requisiti stabiliti dal detto art. 5, n. 1.

    (v. punti 160-161, 169-170, 223-224, 227)

  3.  L’art. 5, n. 1, della direttiva 91/414, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, effettua una distinzione tra, per un verso, la salute umana o degli animali, con riferimento alla quale non è ammessa l’esistenza di effetti nocivi, e, per altro verso, l’ambiente, con riferimento al quale non sono ammessi solamente gli effetti inaccettabili. Del pari, l’art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva 91/414 disciplina separatamente la questione relativa agli effetti nocivi sulla salute umana o degli animali [art. 4, n. 1, lett. b), punto iv)] e la questione relativa all’influsso inaccettabile sull’ambiente [art. 4, n. 1, lett. b), punto v)]. Dall’indicata struttura degli artt. 4 e 5 della direttiva 91/414 emerge che, quando si tratta di valutare una sostanza attiva sotto l’aspetto della tutela della salute degli animali, ai sensi dell’art. 5, n. 1, lett. b), della detta direttiva, il rinvio effettuato da tale disposizione all’art. 4, n. 1, lett. b), della medesima ha esclusivamente ad oggetto la disposizione di quest’ultimo articolo che riguarda specificamente la salute degli animali, vale a dire l’art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva in questione.

    Di conseguenza, posto che l’art. 4, n. 1, lett. b), punto iv), della direttiva 91/414 disciplina già specificamente la questione degli effetti del prodotto contenente la sostanza attiva sulla salute degli animali, l’art. 4, n. 1, lett. b), punto v), secondo trattino, della medesima direttiva, relativo all’assenza di influsso inaccettabile sull’ambiente, per quanto riguarda l’impatto del prodotto sulle specie non bersaglio, non è rilevante per valutare se una sostanza risponda ai requisiti posti dall’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva per quanto riguarda l’effetto sulle specie non bersaglio.

    (v. punti 254-255)