Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Agricoltura – FEAOG – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco (Regolamento della Commissione n. 504/97, art. 15, n. 1) (v. punti 81‑83)

2. Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamento che prescrive misure specifiche di controllo (v. punto 89)

3. Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti (v. punto 102)

4. Diritto comunitario – Principi – Forza maggiore (v. punto 165)

5. Diritto comunitario – Principi – Forza maggiore – Nozione (v. punti 174‑176, 178)

Oggetto della causa

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 40, pag. 31)

Dispositivo

Dispositivo

1) La decisione della Commissione 4 febbraio 2004, 2004/136/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, è annullata nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario l’importo di EUR 979 554,48, corrispondente ad una rettifica dell’aiuto destinato ai produttori andalusi di taluni agrumi, per gli esercizi finanziari 1998‑2001.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.