Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
Esiste, per i consumatori del Regno Unito, un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tra il segno figurativo consistente nella rappresentazione di un giocatore di polo e comprendente l’elemento denominativo «ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB», la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici, dopobarba, prodotti per i capelli, shampoo, deodoranti, eau de toilette, spray per il corpo, oli per il bagno, bagno schiuma, gel per la doccia», rientranti nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo consistente nella rappresentazione di un giocatore di polo, registrato anteriormente nel Regno Unito per «sali da bagno, talco, cipria per il viso, preparati per stimolare il cuoio capelluto, lozioni dopo barba, creme per il viso, tutti prodotti non medicinali per la toilette, e rossetti, brillantina, lozioni per i capelli, shampoo, dentifrici, saponi e profumi», che rientrano nella stessa classe del detto Accordo, data l’identità parziale o la somiglianza dei prodotti, le somiglianze visive e concettuali tra i segni, il forte carattere distintivo della rappresentazione del giocatore di polo che figura sui marchi anteriori, allo stesso tempo intrinseco e acquisito dall’uso, e l’esistenza di una famiglia di marchi appartenenti al titolare del marchio anteriore legati al concetto del polo per prodotti rientranti nella classe 3.
(v. punti 44, 52)