SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

20 novembre 2007

Causa T‑205/04

Alessandro Ianniello

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2001/2002 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente relativo all’esercizio 2001/2002 nonché della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina 18 febbraio 2004, con cui il suo reclamo viene respinto, e, dall’altra, il risarcimento del danno morale subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rispetto dei diritti della difesa

(Statuto dei funzionari, artt. 26, primo e secondo comma, e 43)

2.      Funzionari – Valutazione – Commissione paritetica di valutazione – Divieto per un membro della commissione coinvolto nella redazione di un rapporto di evoluzione della carriera di partecipare all’esame nel merito di quest’ultimo

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Ricorso di annullamento – Motivi

(Artt. 230 CE e 253 CE)

4.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Abbassamento della valutazione rispetto a quella anteriore

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

6.      Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Redazione – Tardività

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      Nell’ambito della valutazione del personale delle Comunità europee, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa deve consentire all’interessato, nel corso della procedura di valutazione, di difendersi dall’allegazione di fatti che possono essere posti a suo carico. Tale obiettivo viene realizzato, in particolare, dall’art. 26, commi primo e secondo, dello Statuto, nonché dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione, che assicurano il rispetto del contraddittorio nel corso di tutta la detta procedura.

(v. punto 46)

Riferimento: Tribunale 8 marzo 2005, causa T‑277/03, Vlachaki/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑57 e II‑243, punto 64)

2.      Al fine di garantire che l’imparzialità nell’esercizio delle loro funzioni dei membri della commissione paritetica di valutazione chiamata a intervenire nel procedimento di valutazione dei funzionari non sia compromessa, l’art. 8, n. 6, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione prevede l’obbligo, per i membri di tale commissione, di dimettersi e di farsi sostituire da un supplente ove risulti che, nella loro qualità di valutatori, di vidimatori o di valutatori d’appello, essi hanno interessi incompatibili con il loro compito.

Ne consegue che i membri della detta commissione responsabili della redazione di un rapporto di evoluzione della carriera non possono partecipare alle sedute della commissione quando essa esamina il reclamo diretto contro il detto rapporto.

Tuttavia, la circostanza che il vidimatore del rapporto, a cui le citate disposizioni vieterebbero di prender parte all’esame dello stesso rapporto da parte della commissione, non si sia astenuto dal partecipare ad una riunione della commissione nell’ambito della quale è stata trattata la sospensione dell’esame del ricorso del funzionario valutato non può di per sé rimettere in discussione l’imparzialità della detta commissione, dato che nessun aspetto riguardante il merito del ricorso è stato esaminato durante la seduta di cui trattasi.

(v. punti 70-72)

3.      Per quanto riguarda i motivi che possono essere fatti valere nell’ambito di un ricorso di annullamento, va effettuata una chiara distinzione tra quello relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione e quello relativo all’errore manifesto di valutazione. Si tratta infatti di due motivi distinti, il primo dei quali, che riguarda una carenza o un’insufficienza di motivazione, rientra nella violazione di forme sostanziali, ai sensi dell’art. 253 CE, e costituisce un motivo d’ordine pubblico che dev’essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario, mentre il secondo, vertente sulla legittimità nel merito della decisione controversa, può essere esaminato dal giudice comunitario solo se è fatto valere dal ricorrente.

(v. punto 92)

Riferimento: Tribunale 13 luglio 2006, causa T-285/04, Andrieu/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-161 e II-A-2-775, punto 90 e giurisprudenza ivi citata)

4.      L’amministrazione ha l’obbligo di motivare il rapporto informativo in maniera sufficiente e circostanziata e di mettere l’interessato in grado di formulare osservazioni su tale motivazione, e il rispetto di tali obblighi è tanto più importante qualora la valutazione subisca un abbassamento rispetto a quella anteriore.

I commenti di ordine generale che accompagnano i giudizi analitici devono consentire al funzionario valutato di esaminarne la fondatezza con piena cognizione di causa e, se del caso, al Tribunale di esercitare il suo sindacato giurisdizionale e, a tal fine, dev’esservi coerenza tra tali giudizi e i commenti destinati a giustificarli.

(v. punti 94 e 95)

Riferimento: Tribunale 21 ottobre 1992, causa T‑23/91, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. II‑2377, punto 41); Tribunale 12 giugno 2002, causa T‑187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 27 e giurisprudenza ivi citata)

5.      Non spetta al Tribunale sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate di valutare il lavoro della persona oggetto di tale apprezzamento. Infatti, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. I giudizi di valore formulati sui funzionari nei rapporti informativi sono esclusi dal sindacato giurisdizionale, il quale si esercita solo sulle eventuali irregolarità di forma, sugli errori di fatto manifesti che inficiano i giudizi espressi dall’amministrazione nonché su un eventuale sviamento di potere.

(v. punto 100)

Riferimento: Andrieu/Commissione, cit. (punto 99 e giurisprudenza ivi citata)

6.      Un rapporto informativo non può essere annullato, salvo circostanze eccezionali, per il solo motivo che è stato redatto tardivamente. Sebbene il ritardo nella redazione di un rapporto informativo possa dar luogo ad un diritto al risarcimento a favore del funzionario interessato, esso non può infirmare la validità del rapporto informativo né, di conseguenza, giustificarne l’annullamento.

(v. punto 139)

Riferimento: Tribunale 7 maggio 2003, causa T‑278/01, den Hamer/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑139 e II‑665, punto 32 e giurisprudenza ivi citata)