Parole chiave
Massima

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Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Massima

Non esiste per il consumatore medio della Spagna, della Francia, dell’Italia, dell’Austria, del Portogallo e del Benelux alcun rischio di confusione tra il segno denominativo ECHINAID, la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per «vitamine, integratori alimentari, prodotti a base di erbe, prodotti medici e farmaceutici» rientranti nella classe 5 ai sensi dell’Accordo di Nizza, ed il marchio denominativo ECHINACIN registrato anteriormente come marchio internazionale con effetto in Spagna, in Francia, in Italia, in Austria, nel Portogallo e nel Benelux per «prodotti chimico-farmaceutici» rientranti nella stessa classe, in quanto, da un lato, il prefisso «echin-» o «echina-» si riferisce per i consumatori medi interessati alla composizione del prodotto e non ad un’indicazione della sua origine commerciale, dato che il termine «echinacea» è il nome scientifico latino di una pianta impiegata in farmacia e fitoterapia e, dall’altro, i suffissi rispettivi dei segni in conflitto, ossia «-id» e «-cin», devono essere ritenuti gli elementi distintivi e dominanti in grado di richiamare l’attenzione dei consumatori.

A tal riguardo, la valutazione globale del rischio di confusione dev’essere condotta con oggettività e non può essere influenzata da considerazioni estranee all’origine commerciale del prodotto in causa, quali le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell’uso non conforme di un prodotto farmaceutico. Infatti, queste eventuali conseguenze risultano dalla possibile confusione, da parte del consumatore, sull’identità o sulle caratteristiche di tale prodotto, e non sulla sua origine commerciale, ai sensi dell’impedimento alla registrazione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Per il resto, per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, i consumatori sono assistiti nelle loro scelte da professionisti altamente qualificati, mentre, per quanto riguarda i prodotti di fitoterapia, i consumatori sono con ogni probabilità ragionevolmente informati, attenti e avveduti, nonché abituati ad utilizzare prodotti il cui marchio reca il prefisso «echina-», dimodoché il possibile rischio che una scelta sbagliata e, per questo, un uso non conforme del prodotto sortiscano conseguenze dannose soccorre l’elevato livello di informazione e di attenzione che tali consumatori medi possiedono.

(v. punti 31-33, 45, 55)