Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 27 settembre 2011 – Gul Ahmed Textile Mills / Consiglio
(causa T‑199/04)
«Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan – Pregiudizio – Nesso di causalità»
1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Abolizione dei dazi antidumping anteriori e dei dazi doganali ordinari nel contesto dello schema di preferenze tariffarie generalizzate – Inclusione (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994», art. 3.5; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 3, nn. 6 e 7, e n. 1225/2009, art. 3, nn. 6 e 7) (v. punti 53, 55-61, 68-69, 83)
2. Diritto dell’Unione – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità – Interpretazione del regolamento n. 384/96 alla luce del codice antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 54)
3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni –Valutazione di fattori estranei al dumping – Necessità di un’analisi globale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 3, nn. 6 e 7, e 17, n. 3, e n. 1225/2009) (v. punti 75-81)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente. |
Dispositivo
1) |
Il regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan, è annullato nella parte in cui concerne la Gul Ahmed Textile Mills Ltd. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Gul Ahmed Textile Mills. |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |