Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 27 settembre 2011 – Gul Ahmed Textile Mills / Consiglio

(causa T‑199/04)

«Dumping – Importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan – Pregiudizio – Nesso di causalità»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni – Valutazione di fattori estranei al dumping – Abolizione dei dazi antidumping anteriori e dei dazi doganali ordinari nel contesto dello schema di preferenze tariffarie generalizzate – Inclusione (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994», art. 3.5; regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 3, nn. 6 e 7, e n. 1225/2009, art. 3, nn. 6 e 7) (v. punti 53, 55-61, 68-69, 83)

2.                     Diritto dell’Unione – Interpretazione – Metodi – Interpretazione alla luce degli accordi internazionali conclusi dalla Comunità – Interpretazione del regolamento n. 384/96 alla luce del codice antidumping del GATT del 1994 (Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «Codice antidumping del 1994»; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 54)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Danno – Prova del nesso di causalità – Obblighi delle istituzioni –Valutazione di fattori estranei al dumping – Necessità di un’analisi globale (Regolamenti del Consiglio n. 384/96, artt. 3, nn. 6 e 7, e 17, n. 3, e n. 1225/2009) (v. punti 75-81)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan (GU L 66, pag. 1), nella parte in cui concerne la ricorrente.

Dispositivo

1)

Il regolamento (CE) del Consiglio 2 marzo 2004, n. 397, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan, è annullato nella parte in cui concerne la Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Gul Ahmed Textile Mills.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.