Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Ricorso di annullamento — Ambito di applicazione ratione materiae

(Artt. 230 CE, 238 CE e 249 CE)

2. Concorrenza — Ammende — Prescrizione prevista dal regolamento n. 2988/74

(Regolamento del Consiglio n. 2988/74, art. 4)

3. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Decisione — Nozione

(Artt. 230 CE e 249 CE)

Massima

1. Un’ingiunzione diretta a ottenere il versamento della parte non pagata di un’ammenda per infrazione alle regole di concorrenza inflitta con decisione della Commissione ai sensi dell’art. 249 CE, accompagnata dall’avvertimento relativo all’escussione della garanzia bancaria, costituisce una forma di esecuzione di tale decisione e va considerata come un atto di natura amministrativa.

Anche se esiste un rapporto contrattuale, vale a dire la garanzia bancaria, tra una banca e la Commissione, che trova la propria causa nell’obbligazione dell’impresa condannata nei confronti della Commissione, e tale garanzia bancaria contiene una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, la contestazione della detta ingiunzione non rappresenta una controversia di natura contrattuale basata sulla garanzia bancaria tale da escludere l’applicazione del regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza.

Ne consegue che il ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 230 CE rappresenta il mezzo di ricorso adeguato per verificarne la legittimità.

(v. punti 39-42)

2. Il regolamento n. 2988/74, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto della concorrenza, ha introdotto una disciplina completa che fissa, nei dettagli, i termini entro i quali la Commissione può, senza violare l’esigenza fondamentale della certezza del diritto, dare esecuzione alle decisioni che infliggono ammende alle imprese.

Ne consegue che la semplice esistenza di un rapporto contrattuale tra una banca e la Commissione, vale a dire una garanzia bancaria per il pagamento di un’ammenda inflitta per infrazione alle regole di concorrenza, non può impedire l’eventuale prescrizione del potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione che ha inflitto l’ammenda intervenuta allo scadere del termine previsto all’art. 4 di tale regolamento.

A tale proposito è irrilevante che la garanzia bancaria possa essere ritenuta accessoria rispetto al rapporto principale che essa garantisce, o al contrario autonoma, sulla base della clausola di pagamento alla prima richiesta in essa contenuta.

(v. punti 45-46)

3. Costituisce una decisione ai sensi dell’art. 249 CE ogni atto che modifichi in modo significativo e definitivo la situazione giuridica del suo destinatario.

È quanto avviene nel caso di un’ingiunzione diretta a ottenere il versamento della parte non pagata di un’ammenda inflitta per infrazione alle regole di concorrenza, accompagnata dalla minaccia di procedere all’escussione della garanzia bancaria, quando il potere della Commissione di dare esecuzione alla decisione che ha pronunciato l’ammenda sia prescritto.

(v. punti 54-57)