Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 22 febbraio 2006 − Nestlé/UAMI – Quick (QUICKY)

(Causa T-74/04)

«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo che include l’elemento denominativo “QUICKY” – Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali anteriori che includono l’elemento denominativo “Quick” – Marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori QUICK – Marchi denominativi nazionali anteriori QUICKIES – Rischio di confusione – Rifiuto di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56‑57)

Oggetto

Ricorso di annullamento contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA.

Dati relativi al procedimento:

Richiedente il marchio comunitario:

Société des produits Nestlé SA

Marchio comunitario interessato:

Marchio figurativo «QUICKY», depositato per prodotti delle classi 29, 30 e 32 – Domanda n. 467 746

Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’opposizione:

Quick restaurants SA

Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione:

Marchi nazionali e internazionali, denominativi e figurativi «QUICK» e «QUICKIES»

Decisione della divisione di opposizione:

Rifiuto di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

 

Il ricorso è respinto.

 

La ricorrente è condannata a sostenere tutte le spese.