Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 22 febbraio 2006 − Nestlé/UAMI – Quick (QUICKY)
(Causa T-74/04)
«Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo che include l’elemento denominativo “QUICKY” – Marchi figurativi comunitari, nazionali e internazionali anteriori che includono l’elemento denominativo “Quick” – Marchi denominativi nazionali e internazionali anteriori QUICK – Marchi denominativi nazionali anteriori QUICKIES – Rischio di confusione – Rifiuto di registrazione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 56‑57)
Oggetto
| Ricorso di annullamento contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 17 dicembre 2003 (procedimento R 922/2001-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Société des produits Nestlé SA e la Quick restaurants SA. |
Dati relativi al procedimento:
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Richiedente il marchio comunitario: |
Société des produits Nestlé SA |
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Marchio comunitario interessato: |
Marchio figurativo «QUICKY», depositato per prodotti delle classi 29, 30 e 32 – Domanda n. 467 746 |
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Titolare del marchio o del segno invocato a sostegno dell’opposizione: |
Quick restaurants SA |
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Marchio o segno invocato a sostegno dell’opposizione: |
Marchi nazionali e internazionali, denominativi e figurativi «QUICK» e «QUICKIES» |
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Decisione della divisione di opposizione: |
Rifiuto di registrazione |
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Decisione della commissione di ricorso: |
Rigetto del ricorso |
Dispositivo
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Il ricorso è respinto. |
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La ricorrente è condannata a sostenere tutte le spese. |