8.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/39


Ordinanza del Tribunale di primo grado 8 gennaio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Lior e a.

(Causa T-245/04) (1)

(Clausola compromissoria - Competenza del Tribunale - Ricorso proposto contro un gruppo europeo d'interesse economico e contro i suoi membri ed i suoi ex membri - Parziale incompetenza)

(2008/C 64/63)

Lingue processuali: il francese e il greco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente H. Støvlbæk, agente, assistito da M. Bra, avvocato, poi H. Støvlbæk e M. Konstantinidis, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

Convenuti: Lior GEIE (Bruxelles, Belgio); Lior International NV (Hoeilaart, Belgio); Deira SA (Hoeilaart); Eutec Srl (Forlì, Italia); Mindshare Bvba (Sint-Martens-Latem, Belgio); Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl (Città di Castello, Italia); RPA SpA (Perugia, Italia); Carmen eV (Straubing, Germania) (rappresentante: V. Marien, avvocato); University College Dublin — Energy Research Group (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: F. Herbert e L. Demeyere, avvocati); Beneport SA (Bruxelles); Europe Information Service SA (Bruxelles); Managium Sprl (Bruxelles) (rappresentante: J.-P. Brusseleers, avvocato); e Aris Hellas EPE (Kifissia, Grecia) (rappresentante: K. Sakellariadis, avvocato)

Oggetto

Ricorso ex art. 238 CE, diretto ad ottenere la condanna in solido dei convenuti a restituire gli anticipi versati dalla Comunità in esecuzione di sei contratti conclusi nell'ambito del programma Thermie e di un contratto concluso nell'ambito del programma Altener II.

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile per la parte in cui è diretto contro la Deira SA, la Eutec Srl, la Mindshare BVBA, la Società politecnica italiana ricerche e progetti Srl, la RPA Spa, il Carmen eV, l'University College Dublin — Energy Research Group, la Beneport SA, la Europe Information Service SA, la Managium SPRL e la Aris Hellas EPE.

2)

La Commissione sopporterà le proprie spese attinenti al ricorso proposto contro la Deira, la Eutec, la Mindshare, la Società politecnica italiana ricerche e progetti, la RPA, il Carmen, l'University College Dublin — Energy Research Group, la Beneport, la Europe Information Service, la Managium e la Aris Hellas nonché quelle della Deira, della Eutec, della Mindshare, della Società politecnica italiana ricerche e progetti, della RPA, della Carmen, dell'University College Dublin — Energy Research Group, della Beneport, della Europe Information Service e della Managium.

3)

La Aris Hellas sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 213 del 6.9.2003 (ex causa C-280/03)