15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/43


Sentenza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2008 — Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione

(Causa T-429/04) (1)

(Responsabilità extracontrattuale - Dazi antidumping - Regolamento antidumping CE n. 2320/97 - Spese legali sostenute a livello nazionale - Irricevibilità - Danni materiali e morali - Nessi di causalità)

(2008/C 209/74)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trubowest Handel GmbH (Colonia, Germania) e Viktor Makarov (Colonia) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petritsi, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dal G. Berrisch, avvocato, e Commissione delle Comunità europea (rappresentanti: N. Khan et T. Scharf, agenti)

Oggetto

Ricorso per risarcimento danni ai sensi dell'art. 288 CE, inteso alla riparazione del pregiudizio assertivamente subìto in conseguenza dell'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Trubowest Handel e la Makarov sono condannati a sostenere oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.


(1)  GU C 31 del 5.2.2005.