29.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 79/26 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 14 febbraio 2008 — Regno di Spagna/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-266/04) (1)
(FEAOG - Sezione «Garanzia» - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Operazioni di ritiro di ortofrutticoli - Controllo della totalità dei prodotti ritirati - Seminativi e premi bovini - Termine di 24 mesi)
(2008/C 79/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, avvocato dello Stato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Visaggio, S. Pardo Quintillán e F. Jimeno Fernández, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia» (GU L 156, pag. 58, rettifica nella GU L 202, pag. 35), nella parte in cui riguarda il Regno di Spagna.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione 29 aprile 2004, 2004/457/CEE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione «Garanzia», è annullata nella parte in cui essa esclude dal finanziamento comunitario, da una parte, le spese effettuate dal Regno di Spagna nelle comunità autonome dei Paesi Baschi e de La Rioja per la campagna 1998/1999 e riferite ai seminativi e ai premi bovini, e, dall'altra, le spese effettuate prima del 22 marzo 2000 dal Regno di Spagna nella comunità autonoma dei Paesi Baschi per la campagna 1999/2000 e riferite ai seminativi e ai premi bovini. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |