Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 37-38, 40-42, 50-51)

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 43)

Oggetto della causa

Oggetto

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004, causa T‑358/02, Deutsche Post e DHL International/Commissione, che dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) (GU L 282, pag. 29).

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Deutsche Post AG e la DHL Express (Italy) Srl, già DHL International Srl, sono condannate alle spese.

3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.