Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente (artt. 87, n. 1, CE, 88, n. 2, CE e 230, quarto comma, CE) (v. punti 37-38, 40-42, 50-51)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 43)
Oggetto
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) 27 maggio 2004, causa T‑358/02, Deutsche Post e DHL International/Commissione, che dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 12 marzo 2002, 2002/782/CE, relativa agli aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore di Poste Italiane SpA (ex Ente Poste Italiane) (GU L 282, pag. 29).
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La Deutsche Post AG e la DHL Express (Italy) Srl, già DHL International Srl, sono condannate alle spese.
3) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese.