Parole chiave
Oggetto della causa
Dispositivo

Parole chiave

Concorrenza — Intese — Delimitazione del mercato — Oggetto [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] (v. punti 30-31)

2. Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale [Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)] (v. punto 48)

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi —Valutazione erronea dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione, salvo in caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punti 49, 62)

4. Concorrenza — Ammende — Importo — Riduzione dell’importo dell’ammenda in cambio di una collaborazione (regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punto 91)

Oggetto della causa

Oggetto

Impugnazione della sentenza 11 dicembre 2003 con cui il Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) ha respinto come infondato, nella causa T-61/99, Adriatica di Navigazione SpA/Commissione, un ricorso volto ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 1998, relativa ad una procedura ai sensi dell’art. 85 del Trattato CE (IV/34.466 – Traghetti greci)

Dispositivo

Dispositivo

1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado è respinto.

2) Il ricorso incidentale di impugnazione proposto dalla Commissione delle Comunità europee è respinto.

3) L’Adriatica di Navigazione SpA è condannata a sopportare il 90% delle spese.

4) La Commissione delle Comunità europee è condannata a sopportare il 10% delle spese.