1. Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Divieto di esecuzione prima della decisione definitiva della Commissione — Portata — Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali
(Artt. 87, n. 1, CE e 88, n. 3, CE)
2. Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegittimo
(Art. 88, n. 2, primo comma, CE)
1. Una misura di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, attuata in violazione degli obblighi dettati dall’art. 88, n. 3, CE, è illegittima. È compito dei giudici nazionali salvaguardare i diritti dei singoli in caso di eventuale inosservanza, da parte delle autorità nazionali, del divieto di dare esecuzione agli aiuti, traendone tutte le conseguenze, conformemente al loro diritto nazionale, per quanto riguarda tanto la validità degli atti che comportano l’esecuzione delle controverse misure d’aiuto, quanto il recupero degli aiuti finanziari concessi.
Se i debitori di un tributo non possono eccepire che l’esenzione di cui beneficiano altre imprese costituisca un aiuto statale per sottrarsi al pagamento del detto contributo ovvero per ottenerne il rimborso, ciò è vero solo allorché si tratta di un’esenzione di taluni operatori da un tributo di portata generale. La situazione è completamente diversa laddove si tratti di un contributo al quale è assoggettata una sola delle due categorie di operatori in situazione di concorrenza. In un simile caso di assoggettamento asimmetrico ad un contributo, infatti, l’aiuto può risultare dal fatto che un’altra categoria di operatori economici, con la quale la categoria soggetta al contributo è in rapporto di concorrenza diretto, non è assoggettata al contributo.
Quindi in un sistema in cui la distribuzione dei medicinali avviene attraverso due canali direttamente concorrenti, ovvero, da un lato, quello dei grossisti distributori e, dall’altro, quello dei laboratori farmaceutici che praticano la vendita diretta, e nel quale il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al contributo sulle vendite dirette costituisce un obiettivo voluto, se non addirittura l’obiettivo principale del detto contributo, il contributo sulle vendite dirette che mira in particolare a riequilibrare le condizioni di concorrenza tra i due canali di distribuzione dei medicinali, falsate, secondo il legislatore, dall’esistenza di obblighi di servizio pubblico imposti ai soli grossisti distributori, l’assoggettamento di un laboratorio farmaceutico ad un tale contributo può costituire un atto che comporta l’attuazione di una misura di aiuto e spetta quindi, se del caso, al giudice nazionale trarre tutte le conseguenze, in conformità al proprio diritto nazionale, in merito alla validità di un tale atto, quando il mancato assoggettamento comporta una sovracompensazione a favore dei grossisti distributori, qualora il vantaggio che questi ultimi traggono da tale mancato assoggettamento ecceda i costi aggiuntivi che essi sostengono per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti.
Pertanto, in una tale ipotesi, in cui è il contributo stesso sulle vendite dirette e non una qualunque esenzione separabile che costituisce la misura di aiuto, occorre ammettere che un laboratorio farmaceutico tenuto al pagamento di un contributo siffatto è legittimato ad eccepire che il mancato assoggettamento dei grossisti distributori al detto contributo costituisce un aiuto di Stato, al fine di ottenere la restituzione della parte delle somme versate che corrisponde al vantaggio economico ingiustamente ottenuto dai grossisti distributori. Ciò non ha per conseguenza di condurre il giudice nazionale a permettere che sia esteso il numero dei beneficiari dell’aiuto. Al contrario, un tale rimborso è un provvedimento particolarmente adeguato a ridurre il numero di operatori economici lesi dalla misura che si considera costituire un aiuto e, pertanto, adatto a limitare i suoi effetti anticoncorrenziali. Riconoscere ad un operatore economico il diritto di eccepire l’illegittimità di un contributo in tali circostanze, al fine di ottenere il rimborso delle somme versate in forza di esso risulta, peraltro, coerente con i principi sottesi alla giurisprudenza della Corte in materia di tributi parafiscali.
(v. punti 29-30, 32-41, 46, 48, dispositivo 1)
2. In mancanza di disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché, in applicazione del principio di equivalenza, dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né, in applicazione del principio di effettività, rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
In proposito, il diritto comunitario non osta all’applicazione di norme nazionali che subordinano il rimborso di un contributo obbligatorio, come il contributo sulle vendite dirette di medicinali sopportato in Francia da-i laboratori farmaceutici, alla prova, incombente all’autore della domanda di rimborso, che il vantaggio tratto dai grossisti distributori dal loro mancato assoggettamento a tale contributo eccede i costi aggiuntivi che essi sopportano per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico loro imposti dalla normativa nazionale e, in particolare, che non ricorre almeno uno dei cosiddetti presupposti «Altmark».
Tuttavia, per assicurare il rispetto del principio di effettività, il giudice nazionale, se constata che il fatto di porre a carico di un laboratorio farmaceutico l’onere di provare l’esistenza di una sovracompensazione a vantaggio dei grossisti distributori, e quindi la natura di aiuto di Stato del contributo sulle vendite dirette, può rendere impossibile o eccessivamente difficile la produzione di tale prova, in particolare perché quest’ultima si fonda su informazioni di cui un tale laboratorio non può disporre, è tenuto a ricorrere a tutti i mezzi procedurali messi a sua disposizione dal diritto nazionale, tra cui figura quello di ordinare le necessarie misure istruttorie, inclusa la produzione di un atto o di un documento ad opera di una delle parti o di un terzo.
(v. punti 51, 56-57, dispositivo 2)