Parole chiave
Massima

Parole chiave

Libera circolazione delle merci — Dazi doganali — Tasse d’effetto equivalente — Tributi interni

(Artt. 23 CE, 25 CE e 90 CE)

Massima

Un tributo riscosso da un ente di diritto pubblico di uno Stato membro, in base a criteri identici, sui prodotti nazionali destinati o al mercato nazionale o all’esportazione verso altri Stati membri, rappresenta una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all’esportazione, vietata dagli artt. 23 CE e 25 CE, se il gettito di tale tributo serve a finanziare attività di cui beneficiano solo i prodotti nazionali destinati al mercato nazionale e se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di detto tributo compensano integralmente l’onere sopportato da detti prodotti. Per contro, un tributo di tal genere costituisce una violazione del divieto di discriminazione sancito dall’art. 90 CE se i benefici derivanti dalla destinazione del gettito di tale tributo per i prodotti nazionali che vengono lavorati o commercializzati sul mercato nazionale compensano solo parzialmente l’onere da questi sopportato.

(v. punto 28 e dispositivo)