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Massima

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1. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Amministrazione di un patrimonio comune

(Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43)

2. Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri

(Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43)

3. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Adozione delle misure di conservazione necessarie

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 1)

4. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie — Deroghe

[Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12‑14, 15, lett. a) e b), e 16]

5. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie — Deroghe

[Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12‑14, 15, lett. a) e b), e 16]

Massima

1. Come risulta dal quarto e dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, gli habitat e le specie da essa considerati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e i pericoli che essi corrono sono spesso di natura transfrontaliera, di modo che l’adozione di misure di conservazione incombe, quale responsabilità comune, a tutti gli Stati membri. In questo settore, quando la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, agli Stati membri, l’accuratezza del recepimento della direttiva riveste particolare importanza.

(v. punti 57‑58)

2. La direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fissa regole complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale e, pertanto, gli Stati membri sono specialmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa.

L’argomento fatto valere dal governo di uno Stato membro secondo cui, in ogni caso, una disposizione di diritto nazionale è interpretata in un senso conforme alla direttiva quando sono necessarie misure di conservazione non può essere accolto. Infatti, simile interpretazione conforme delle disposizioni di diritto nazionale non può, di per sé, presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire la certezza del diritto.

Inoltre, non si può ritenere che semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva.

(v. punti 73, 78‑80)

3. Con i termini usati all’art. 6, n. 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il legislatore comunitario ha voluto imporre agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure di conservazione necessarie che sono rispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie considerati, rispettivamente, agli allegati I e II della direttiva, il che esclude ogni margine discrezionale in materia degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali ai mezzi da impiegare ed alle scelte tecniche da operare nell’ambito delle dette misure.

(v. punti 76, 87)

4. Gli artt. 12‑14 e 15, lett. a) e b), della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un complesso coerente di norme che impongono agli Stati membri di istituire regimi di tutela rigorosi delle specie animali e vegetali interessate.

L’art. 16 della direttiva, che definisce con precisione i criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono prevedere deroghe ai divieti enunciati nei citati artt. 12‑15, costituisce una disposizione eccezionale rispetto al sistema di tutela previsto dalla direttiva. Di conseguenza, tale articolo deve essere interpretato restrittivamente.

(v. punti 109‑110)

5. In conformità all’art. 16, n. 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi misura adottata a livello nazionale che deroghi ai divieti previsti dalla direttiva deve essere subordinata alla condizione che non esista altra soluzione soddisfacente. Ne consegue che disposizioni nazionali che subordinano la concessione di deroghe ai divieti sanciti dagli artt. 12‑14 e 15, lett. a) e b), della stessa direttiva non al complesso dei criteri e delle condizioni esposti al suo art. 16, bensì, in modo incompleto, a taluni elementi di essi, non costituiscono un regime conforme a tale ultimo articolo.

(v. punti 111‑112)