Causa C‑508/04

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica d’Austria

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Misure di trasposizione»

Massime della sentenza

1.        Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Amministrazione di un patrimonio comune

(Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43)

2.        Atti delle istituzioni — Direttive — Esecuzione da parte degli Stati membri

(Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43)

3.        Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Adozione delle misure di conservazione necessarie

(Direttiva del Consiglio 92/43, art. 6, n. 1)

4.        Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie — Deroghe

[Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12‑14, 15, lett. a) e b), e 16]

5.        Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 — Tutela delle specie — Deroghe

[Direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12‑14, 15, lett. a) e b), e 16]

1.        Come risulta dal quarto e dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, gli habitat e le specie da essa considerati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e i pericoli che essi corrono sono spesso di natura transfrontaliera, di modo che l’adozione di misure di conservazione incombe, quale responsabilità comune, a tutti gli Stati membri. In questo settore, quando la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, agli Stati membri, l’accuratezza del recepimento della direttiva riveste particolare importanza.

(v. punti 57‑58)

2.        La direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, fissa regole complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale e, pertanto, gli Stati membri sono specialmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa.

L’argomento fatto valere dal governo di uno Stato membro secondo cui, in ogni caso, una disposizione di diritto nazionale è interpretata in un senso conforme alla direttiva quando sono necessarie misure di conservazione non può essere accolto. Infatti, simile interpretazione conforme delle disposizioni di diritto nazionale non può, di per sé, presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire la certezza del diritto.

Inoltre, non si può ritenere che semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva.

(v. punti 73, 78‑80)

3.        Con i termini usati all’art. 6, n. 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, il legislatore comunitario ha voluto imporre agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure di conservazione necessarie che sono rispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie considerati, rispettivamente, agli allegati I e II della direttiva, il che esclude ogni margine discrezionale in materia degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali ai mezzi da impiegare ed alle scelte tecniche da operare nell’ambito delle dette misure.

(v. punti 76, 87)

4.        Gli artt. 12‑14 e 15, lett. a) e b), della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un complesso coerente di norme che impongono agli Stati membri di istituire regimi di tutela rigorosi delle specie animali e vegetali interessate.

L’art. 16 della direttiva, che definisce con precisione i criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono prevedere deroghe ai divieti enunciati nei citati artt. 12‑15, costituisce una disposizione eccezionale rispetto al sistema di tutela previsto dalla direttiva. Di conseguenza, tale articolo deve essere interpretato restrittivamente.

(v. punti 109‑110)

5.        In conformità all’art. 16, n. 1, della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualsiasi misura adottata a livello nazionale che deroghi ai divieti previsti dalla direttiva deve essere subordinata alla condizione che non esista altra soluzione soddisfacente. Ne consegue che disposizioni nazionali che subordinano la concessione di deroghe ai divieti sanciti dagli artt. 12‑14 e 15, lett. a) e b), della stessa direttiva non al complesso dei criteri e delle condizioni esposti al suo art. 16, bensì, in modo incompleto, a taluni elementi di essi, non costituiscono un regime conforme a tale ultimo articolo.

(v. punti 111‑112)




SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

10 maggio 2007 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Misure di trasposizione»

Nella causa C‑508/04,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto l’8 dicembre 2004,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti, assistiti dal sig. M. Lang, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica d’Austria, rappresentata dai sigg. E. Riedl e H. Dossi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 gennaio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con ricorso la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica d’Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, dell’art. 6, nn. 1–4, nonché degli artt. 7, 11, 12, 13, 15, 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

2        L’art. 1 della direttiva contiene varie definizioni tra le quali compaiono le seguenti definizioni:

«(…)

e)      Stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto della somma dei fattori che influiscono sull’habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all’articolo 2.

Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente” quando:

–        la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,

–        la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e

–        lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

(…)

g)      Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all’articolo 2:

i)      sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell’area del paleartico occidentale, oppure

ii)      sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

iii)      sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

iv)      sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell’allegato II e/o IV o V.

h)      Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all’articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell’allegato II.

i)      Stato di conservazione di una specie: l’effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all’articolo 2;

         Lo “stato di conservazione” è considerato “soddisfacente” quando

–        i dati relativi all’andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

–        l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e

–        esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

(…)

l)         Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».

3        Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva, «per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti».

4        L’art. 6, n. 2, della direttiva così dispone: «gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della (…) direttiva».

5        L’art. 16, n. 1, della direttiva prevede:

«A condizione che non esista un’altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a)      per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b)      per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c)      nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente;

d)      per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e)      per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti».

6        L’art. 22, lett. b), della direttiva dichiara in particolare che gli Stati membri «controllano che l’introduzione intenzionale nell’ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione».

 Le disposizioni legislative e regolamentari dei diversi Länder austriaci delle quali viene contestata la conformità con le disposizioni della direttiva

 Land della Bassa Austria

7        Si tratta delle seguenti disposizioni: l’art. 95 della legge della Bassa Austria sulla caccia [Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBl. (Niederösterreich) n. 76/74; in prosieguo: il «Nö JagdG»], l’art. 9, n. 5, l’art. 17, n. 5, l’art. 20, n. 4, nonché gli artt. 21 e 22 della legge della Bassa Austria sulla tutela ambientale [Niederösterreichisches Naturschutzgesetz 2000, LGBl. (Niederösterreich) n. 87/00; in prosieguo: il «Nö NSchG»].

8        L’art. 95 del Nö JagdG prevede quanto segue:

«1.      Sono vietati tutti i metodi di caccia non selettivi; in particolare è vietato:

(…)

3)      cacciare di notte, cioè nel corso del periodo che inizia 90 minuti dopo il tramonto del sole e termina 90 minuti prima del sorgere del sole; costituisce deroga a tale divieto la caccia al cinghiale e ai predatori, al tetraone e al fagiano di monte, alle oche selvatiche, alle anatre selvatiche e alle beccacce;

4)      utilizzare, per catturare o per uccidere la selvaggina, dispositivi per illuminare gli obiettivi, fatta eccezione per le lampade mobili, fonti luminose artificiali quali apparecchi a raggi infrarossi, apparecchi a mira elettronica, dispositivi di mira che contengono un convertitore di immagine o un amplificatore di immagine elettronico per il tiro di notte, quali amplificatori di luce residua;

(…)

8)      utilizzare, come esche vive, uccelli accecati o mutilati nonché esche anestetiche; utilizzare registratori a nastro, dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o stordire; utilizzare specchi o altri mezzi atti all’abbagliamento, esplosivi o reti non selettive; avvelenare con gas o affumicare;

9)      cacciare la selvaggina piumata con l’aiuto di paniuzze, lacci, ami, reti o trappole;

10)      cacciare a partire da aeroplani, automobili in movimento o battelli accelerati ad una velocità superiore a 5 km orari.

(…)».

9        L’art. 9 del Nö NSchG dispone quanto segue:

«(…)

2.      (…) si intende per:

(…)

6)      stato di conservazione di un habitat naturale: l’effetto dell’insieme dei fattori che influiscono su un habitat naturale, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, e che possono influenzare a lungo termine la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza a lungo termine delle sue specie tipiche;

7)      specie prioritarie: gli animali e le piante selvatiche per la conservazione dei quali la Comunità ha una responsabilità specifica e che sono indicati da un asterisco all’allegato II della direttiva sugli ‘habitat’;

8)      stato di conservazione di una specie: l’effetto dell’insieme dei fattori che, influendo su una specie, possono compromettere a lungo termine la ripartizione e l’importanza delle sue popolazioni;

9)      obiettivi di conservazione: il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione favorevole degli habitat naturali di cui all’allegato I della direttiva sugli ‘habitat’ e delle specie di fauna e di flora considerate all’allegato II della detta direttiva, presenti su un sito di importanza comunitaria, nonché delle specie di uccelli enumerate all’allegato I della direttiva sugli ‘uccelli’ e considerate all’articolo 4, n. 2, di tale direttiva, che vivono in una zona europea di conservazione degli uccelli e dei loro habitat.

3.      Il governo del Land, mediante regolamento, classifica i siti considerati al n. 1 come zone speciali di conservazione, definite “zone europee di conservazione”. Possono in particolare essere classificate come zone europee di conservazione le zone di tutela ambientale e le zone di tutela del paesaggio già esistenti.

4.      Il regolamento adottato in virtù del n. 3 definisce i limiti territoriali della zona di conservazione, l’oggetto concreto della tutela, in particolare tipi di habitat naturali prioritari e specie prioritarie, gli obiettivi di conservazione nonché, all’occorrenza, gli obblighi e i divieti necessari per raggiungere uno stato di conservazione soddisfacente. Esso vieta, in particolare, le misure atte a condurre alla distruzione della zona di conservazione o delle sue parti costitutive o atte ad alterare la detta zona o le sue parti costitutive in modo sostanziale. Sono fatte salve le disposizioni di tutela più severe contenute nella presente legge.

5.      Le zone europee di conservazione costituiscono all’occorrenza oggetto di misure appropriate di mantenimento, di sviluppo e di conservazione (piano di gestione), di natura pubblica o privata, corrispondenti alle esigenze ecologiche applicabili agli habitat naturali di cui all’allegato I e alle specie di cui all’allegato II della direttiva sugli ‘habitat’, nonché alle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva sugli ‘uccelli’ presenti in tali zone. Tali misure, nei limiti in cui abbiano implicazioni sulla gestione del territorio, devono essere presentate al comitato consultivo per la gestione del territorio, fatta eccezione per le misure relative all’amministrazione delle zone europee di conservazione.

6.      Il governo del Land vigila e documenta lo stato di conservazione degli habitat naturali e degli animali e piante selvatici. Nel far questo esso tiene particolarmente conto dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie».

10      L’art. 17 del Nö NSchG prevede quanto segue:

«(…)

5)      La piantagione e lo sviluppo di vegetali non autoctoni e inadatti al luogo di cui trattasi nonché l’introduzione e lo sviluppo, in aree non delimitate, di animali non autoctoni sono soggette all’autorizzazione del governo federale. L’autorizzazione viene rifiutata quando le popolazioni autoctone adattate, le caratteristiche naturali (genetiche) delle specie animali e vegetali autoctone oppure la bellezza e le caratteristiche del paesaggio sono durevolmente compromesse».

11      L’art. 20 del Nö NSchG recita:

«(…)

4)      Il governo del Land può decidere di concedere deroghe (…), in particolare per scopi scientifici o pedagogici, quando non vi sia ragione di temere che ne derivi un pericolo per la flora e la fauna selvatiche protette. L’autorizzazione deve quanto meno indicare:

1.      le specie che formano oggetto della deroga,

2.      i mezzi, i sistemi e i metodi di cattura o di uccisione e

3.      i controlli da effettuare».

12      L’art. 21 del Nö NSchG prevede quanto segue:

«1.      Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate in sua applicazione, le misure collegate all’uso commerciale dei terreni non sono in linea di principio compromesse (…). Tale disposizione derogatoria non trova applicazione qualora piante e animali protetti o habitat protetti vengano intenzionalmente compromessi, o quando piante e animali minacciati di estinzione (…) siano coinvolti dalle dette misure.

2.      Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente legge o dai regolamenti e dalle decisioni amministrative adottate in sua applicazione, le misure collegate all’uso agricolo o forestale moderno e durevole dei terreni, nell’ambito di un’azienda agricola o forestale, non sono in linea di principio compromesse (…). Tale disposizione derogatoria non trova applicazione qualora piante e animali protetti o habitat protetti vengano intenzionalmente danneggiati, o piante e animali minacciati di estinzione (…) siano colpiti dalle dette misure.

3.      L’utilizzo agricolo o forestale è considerato moderno e durevole quando, in un’azienda agricola o forestale, le attività servono a produrre o a ottenere prodotti vegetali o animali e sono organizzate secondo processi in uso in una determinata regione ed a un dato momento o in virtù di esperienze trasmesse, e quando il detto utilizzo, adattato alle condizioni naturali, garantisce in modo duraturo risultati in un sistema in buono stato di funzionamento, senza esaurire i fattori della produzione e gravare indebitamente sulla natura e sui paesaggi».

13      L’art. 22 del Nö NSchG dispone quanto segue:

«1.      In luogo di perseguire la salvaguardia degli interessi ambientali avvalendosi della pubblica autorità o oltre tale salvaguardia, il Land della Bassa Austria è autorizzato a concludere convenzioni di diritto privato per raggiungere obiettivi di tutela ambientale, in particolare ai fini della conservazione, del mantenimento, della salvaguardia e dello sviluppo di siti preziosi per la detta tutela o importanti per il paesaggio. Lo scopo di questo tipo di convenzione è, prima di tutto, la conservazione e il mantenimento, in condizioni adeguate, delle acque di superficie stagnanti naturali o seminaturali di piccole dimensioni, delle praterie umide e dei siti secchi e spogli, nonché dei boschetti situati al di fuori di foreste e di siepi, preziosi per la tutela ambientale. Le altre misure di aiuto includono in particolare:

–        l’indennizzo per misure di creazione, di conservazione o di miglioramento di altri siti e oggetti preziosi per la tutela ambientale;

–        la promozione di un metodo di utilizzo o di sfruttamento particolarmente conforme agli interessi della tutela ambientale in siti importanti dal punto di vista ecologico o paesaggistico;

–        l’aiuto in favore di misure destinate a migliorare importanti funzioni geoecologiche (ad esempio, reti di biotopi, colture di natura estensiva, adozione di sistemi ecologici di sfruttamento agricolo e forestale).

(…)».

 Land dell’Alta Austria

14      Si tratta dell’art. 15, n. 2, della legge dell’Alta Austria relativa alla tutela ambientale e paesaggistica [Oberösterreichisches Natur- und Landschaftsschutzgesetz 2001, LGBl. (Oberösterreich) n. 129/2001; in prosieguo: l’«Oö NSchG»].

15      Tale disposizione prevede quanto segue:

«Le zone di tutela dei paesaggi (…), gli elementi paesaggistici protetti (…), le zone europee di conservazione (…) o le zone di tutela ambientale (…) possono essere oggetto di piani di conservazione del paesaggio stabiliti dal governo del Land, i quali, in conformità al n. 1, contemplano misure necessarie nell’interesse pubblico e sono tali da non ostacolare in modo significativo lo sfruttamento economico autorizzato dei territori interessati. Salva disposizione contraria di un contratto di diritto privato o di un testo legislativo, i costi di attuazione di tali piani di conservazione dei paesaggi sono a carico del Land, nella sua veste di detentore di diritti di natura privatistica. Il proprietario fondiario non può opporsi all’attuazione di tali misure».

 Land di Salisburgo

16      Si tratta delle seguenti disposizioni: l’art. 3a, l’art. 5, punti 8–10, gli artt. 22a e 22b, l’art. 29, nonché l’art. 34 della legge di Salisburgo relativa alla tutela ambientale [Salzburger Naturschutzgesetz 1999, LGBl. (Salzburg) n. 73/1999; in prosieguo: il «Sbg NSchG»]; l’art. 104, n. 4, della legge di Salisburgo sulla caccia [Salzburger Jagdgesetz 1993, LGBl. (Salzburg) n. 100/1993; in prosieguo: il «Sbg JagdG»].

17      L’art. 3a del Sbg NSchG prevede quanto segue:

«1.      All’atto dell’applicazione della presente legge e dei regolamenti adottati sul fondamento di essa, occorre osservare il principio di base secondo cui all’interesse generale della tutela ambientale può essere riconosciuta la priorità rispetto ad ogni altro interesse.

2.      Sono autorizzate o prese in considerazione misure per le quali è accertato che esse sono direttamente funzionali ad interessi generali particolarmente importanti, che pur salvaguardino ampiamente interessi della tutela ambientale (…), qualora:

1)      nel caso concreto, gli altri interessi generali abbiano la priorità sugli interessi della tutela ambientale e

2)      sia accertato che non esiste alcuna soluzione alternativa idonea rispetto alla misura di cui trattasi e in grado di compromettere in misura minore gli interessi della tutela ambientale.

3.      Qualora sia prevedibile che talune misure previste ai sensi del n. 2 comprometteranno in modo significativo alcuni tipi di habitat naturali prioritari (…) o specie prioritarie (…) in zone europee di conservazione ai sensi dell’art. 5, punto 10, lett. a) e c), potranno essere prese in considerazione ai fini del contemperamento degli interessi soltanto considerazioni relative ai seguenti interessi generali:

1)      la vita e la salute delle persone,

2)      la sicurezza pubblica,

3)      effetti benefici di primaria importanza per l’ambiente.

Al fine di poter prendere in considerazione altri interessi generali all’atto della ponderazione degli interessi è necessario ottenere il previo parere della Commissione (…). La decisione deve tenere conto di tale parere.

4.      Qualora, all’esito di una ponderazione di interessi in applicazione dei nn. 2 o 3, la priorità non sia accordata agli interessi della tutela ambientale, il pregiudizio che deriverà prevedibilmente dall’intervento deve essere compensato – salvo nelle ipotesi di cui al n. 6 – da appropriate misure sostitutive. La compensazione è disposta mediante decisione amministrativa. Quando l’intervento riguarda habitat speciali e popolazioni di animali o di piante, la prestazione compensativa consisterà soprattutto nella creazione di habitat sostitutivi. Tali habitat sostitutivi sono, nei limiti del possibile, creati in prossimità immediata del luogo dell’intervento. In caso di impossibilità a creare habitat sostitutivi, si impone al richiedente, mediante decisione amministrativa, il versamento di una somma di denaro per un importo corrispondente approssimativamente al costo di una prestazione compensativa appropriata. Quando gli habitat sostitutivi possono essere creati soltanto in misura insufficiente, il versamento imposto riguarderà una somma di denaro conseguentemente ridotta.

5.      Quando, nell’ipotesi di cui al n. 4, è interessata una zona europea di conservazione, il governo del Land garantisce la continuità della rete ecologica europea “Natura 2000”. Le misure adottate a tale scopo sono comunicate alla Commissione (…).

6.      Non occorre ordinare prestazioni compensative per misure che:

1)      sono necessarie ed inevitabili a causa di una minaccia alla vita o alla salute delle persone o per impedire il prodursi di gravi danni all’economia del paese e

2)      sono prive di effetto sulle zone europee di conservazione».

18      L’art. 5 del Sbg NSchG prevede quanto segue:

«Ai fini della presente legge, si intende per:

(…)

8)      Intervento su un sito o un oggetto protetti: misure temporanee o permanenti tali da produrre, individualmente o in combinazione con altre misure, per il sito protetto o per l’oggetto, oppure rispetto all’obiettivo di tutela, conseguenze non trascurabili, ovvero con riferimento alle quali è prevedibile che una loro ripetizione o accumulazione produrrà simili conseguenze. Si configura ugualmente un intervento nel caso in cui le misure stesse trovino la loro fonte all’esterno del sito protetto o dell’oggetto di tutela.

9)      Obiettivi di preservazione di una zona europea di conservazione: il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente

a)      degli habitat naturali indicati all’allegato I della direttiva sugli “habitat” o delle specie animali e vegetali che figurano all’allegato II di tale direttiva;

b)      delle specie ornitologiche indicate all’allegato I della direttiva sugli “uccelli” e delle specie migratorie il cui ritorno è regolare (art. 4, n. 2, di tale direttiva) e dei loro habitat, con particolare attenzione alle zone umide di importanza internazionale.

10)      Zone europee di conservazione:

a)      zone di importanza comunitaria che figurano nell’elenco previsto all’art. 4, n. 2, della direttiva sugli “habitat”;

b)      zone che figurano, in attesa della compilazione dell’elenco di cui al punto a), in un elenco redatto in conformità all’art. 4, n. 1, della direttiva sugli “habitat”;

c)      zone di tutela degli uccelli, conformi all’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli “uccelli”;

(…)».

19      L’art. 22a del Sbg NSchG recita:

«(…)

2.      Il governo del Land emana, mediante regolamento, disposizioni di tutela per le zone europee di conservazione che includono, in ogni caso, l’obiettivo di tutela, nonché gli obblighi e i divieti necessari. Tale regolamento definisce anche i limiti della zona di conservazione. L’obiettivo di tutela indica gli obiettivi di conservazione (art. 5, punto 9) della zona di conservazione interessata (…).

3.      Il regolamento relativo alle zone europee di conservazione può vietare o imporre determinate misure e autorizzare taluni interventi in via generale o mediante autorizzazione derogatoria concessa dal governo del Land. Mediante obblighi, divieti e riserve di autorizzazione, viene assicurato che gli habitat naturali interessati non siano deteriorati e che le specie animali e vegetali che si tratta di mantenere o di restituire in uno stato di conservazione soddisfacente, in conformità all’obiettivo di preservazione, non siano perturbate in modo significativo.

4.      Prima di concedere un’autorizzazione derogatoria, il governo del Land esamina se l’intervento è tale da compromettere in modo significativo la zona europea di conservazione nei suoi elementi essenziali, considerati gli obiettivi di conservazione (art. 5, punto 9) (valutazione degli impatti ambientali). L’autorizzazione viene concessa esclusivamente se non è prevedibile alcun pregiudizio significativo.

5.      L’adozione di un regolamento in forza dei nn. 2 e 3 non è necessaria quando una sufficiente tutela della zona e la realizzazione del suo obiettivo di conservazione sono già garantite da altre misure. Sono fatte salve disposizioni di tutela più rigorose.

6.      Se necessario, sono stabiliti piani di mantenimento dei paesaggi nonché piani dettagliati (…) per la zona europea di conservazione, tenendo conto dell’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli “uccelli” e dell’art. 6, n. 1, della direttiva sugli “habitat”. Il governo del Land vigila regolarmente sullo stato di conservazione delle zone europee di conservazione, attribuendo speciale importanza ai tipi di habitat naturali prioritari e alle specie prioritarie».

20      Ai sensi dell’art. 22b del Sbg NSchG:

«1.      Fino a quando non saranno state adottate sufficienti misure di tutela (…), potranno essere realizzate operazioni di sfruttamento dei terreni esclusivamente nel modo in cui sono state realizzate per legge (…).

2.      L’autorizzazione del governo del Land è necessaria per l’esecuzione di ogni misura che eccede quanto previsto al n. 1, in grado di compromettere in modo significativo determinati habitat naturali o specie animali o vegetali che occorre mantenere o restituire in uno stato di conservazione soddisfacente, in conformità alla direttiva sugli “uccelli” o alla direttiva sugli “habitat”.

3.      Tale autorizzazione deve essere concessa quando la misura, da un lato, non è tale da comportare un deterioramento degli habitat del genere previsto al n. 2, né una perturbazione considerevole delle specie del genere previsto al n. 2 e, dall’altro, non è in contrasto con l’obiettivo di conservazione o di creazione di uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat o di tali specie.

4.      Sono fatte salve disposizioni di tutela più severe».

21      L’art. 29 del Sbg NSchG prevede quanto segue:

«1.      Le piante selvatiche che crescono liberamente nell’ambiente, la cui popolazione è minacciata in modo generale o in zone determinate, per la conservazione delle quali esiste un interesse generale per ragioni di tutela ambientale, nonché le piante necessarie alla conservazione di un ecosistema in equilibrio, in particolare per garantire il mantenimento di popolazioni di altre specie vegetali e animali, possono essere tutelate, in tutto o in parte, mediante regolamento del governo del Land. La tutela può essere limitata tanto nel tempo quanto nello spazio.

2.      La tutela delle piante nel loro complesso si estende a tutte le parti interrate o aeree della pianta. Essa include il divieto di danneggiarla, di distruggerla, di rimuoverla dal suo sito, o di sottoporre il sito in cui sono presenti piante della specie interessata a qualsiasi trattamento che ne minaccia o esclude la sopravvivenza, nonché il divieto di possedere, di trasportare, di ricevere o di cedere, a titolo oneroso o a titolo gratuito, piante che sono state prelevate nell’ambiente. Il divieto di possedere, di trasportare, di ricevere o di cedere, a titolo oneroso o a titolo gratuito, si estende anche a qualsiasi prodotto ottenuto dalla pianta nonché a ogni altra merce, qualora risulti dal documento giustificativo, dall’imballaggio, da un’etichetta o da ogni altra circostanza che si tratta di parti della pianta considerata o di prodotti da essa ottenuti».

22      L’art. 34 del Sbg NSchG recita:

«1.      Le autorità competenti in materia di tutela ambientale possono, su domanda, decidere di concedere deroghe ai divieti previsti [in particolare] dall’art. 29, nn. 2 e 3 (…). L’autorizzazione può allora (…) essere concessa soltanto per misure intese a conseguire uno dei seguenti obiettivi:

1)      la tutela della salute, in particolare la fabbricazione di medicine;

2)      la produzione di bevande;

3)      la pubblica sicurezza;

4)      la sicurezza aerea;

5)      la tutela di piante e animali selvatici o la preservazione dei loro habitat;

6)      la ricerca o l’insegnamento;

7)      il ripopolamento o lo spostamento delle popolazioni;

8)      la prevenzione di danni importanti alle colture e alle foreste, agli animali da allevamento o domestici, alle zone di pesca o alle masse d’acqua;

9)      la costruzione di impianti;

10)      altri interessi pubblici di primaria importanza.

2.      I punti 9 e 10 del n. 1 non si applicano agli uccelli. I punti 2 e 9 del n. 1 non si applicano alle specie vegetali che figurano all’allegato IV della direttiva sugli “habitat”.

3.      Le autorizzazioni previste al n. 1 sono concesse soltanto se l’obiettivo della misura di cui trattasi non può essere raggiunto in modo soddisfacente con altri mezzi e se le popolazioni delle specie animali e vegetali presenti nella zona non sono deteriorate dall’intervento.

4.      Le domande di autorizzazione presentate in applicazione del n. 1 devono essere motivate e fornire le seguenti precisazioni:

(…)

6.      L’autorizzazione non può essere concessa alle persone seguenti:

(…)

7.      L’autorizzazione deve contenere tutte le indicazioni previste al n. 4 e precisare che essa non sostituisce l’autorizzazione di diritto privato detenuta dalle persone che dispongono dei terreni di cui trattasi. Per le autorizzazioni concesse a fini scientifici, l’autorità deve anche stabilire che i documenti giustificativi siano conservati in accordo con un’istituzione scientifica riconosciuta.

(…)».

23      L’art. 104 del Sbg JagdG prevede quanto segue:

«(…)

4.      L’autorità può autorizzare altre deroghe ai divieti (…) qualora ciò non metta in pericolo la popolazione della specie selvatica di cui trattasi e non esista nessun’altra soluzione soddisfacente per raggiungere l’obiettivo considerato. Tali deroghe devono essere concesse soltanto ai fini seguenti:

a)      la tutela di altri animali o piante selvatiche e la conservazione dei loro habitat naturali;

b)      la prevenzione di danni gravi alle colture, al bestiame, alle foreste, ad acque pescose, nonché, nel caso della selvaggina a pelliccia, ad altri beni;

c)      la salute e la pubblica sicurezza, oltre ad altre ragioni imperative di interesse pubblico di primaria importanza, in particolare di ordine sociale o economico, oppure legate a effetti positivi sull’ambiente, nel caso della selvaggina a pelliccia;

d)      la ricerca e l’insegnamento;

e)      l’aumento della popolazione di tali specie o la loro rilocalizzazione, nonché l’allevamento necessario a tale scopo;

f)      la commercializzazione di un piccolo numero di animali (o di parti di animali o di prodotti elaborati da tali animali) di specie di selvaggina a piuma la cui cattura o la cui uccisione è autorizzata».

 Land del Tirolo

24      Si tratta delle seguenti disposizioni: l’art. 1, n. 1, l’art. 2, n. 2, gli artt. 5–9, gli artt. 22–24, e l’art. 28, n. 3, della legge del Tirolo relativa alla tutela ambientale [Tiroler Naturschutzgesetz 1997, LGBl. (Tirol) n. 33/1997; in prosieguo: il «Tiroler NSchG»]; l’art. 1, n. 1 e n. 2, lett. a) e b), l’art. 3, nonché l’art. 6, n. 1, prima frase, e n. 2, del regolamento del Tirolo relativo alla tutela ambientale [Tiroler Naturschutzverordnung 1997, LGBl. (Tirol) n. 95/1997; in prosieguo: la «Tiroler NSchVO»].

25      L’art. 1, n. 1, del Tiroler NSchG prevede quanto segue:

«La presente legge ha per oggetto la conservazione e il mantenimento dell’ambiente, fondamento della vita umana, in modo tale che:

a)      la sua diversità, le sue caratteristiche e la sua bellezza,

b)      il suo valore ricreativo,

c)      la sua ricchezza in specie animali e vegetali autoctone e in habitat naturali, nonché

d)      il suo equilibrio, in condizioni di massima integrità e di perfetta salute,

siano conservati e mantenuti o restaurati. La conservazione e il mantenimento della natura si estendono a tutte le sue manifestazioni e in particolare ai paesaggi, sia che essi si trovino al loro stato originale, sia che derivino dall’intervento umano. L’agricoltura e la silvicoltura ecologiche rivestono speciale importanza al riguardo. La natura non deve essere sfruttata in una misura tale da diminuirne il valore per le generazioni seguenti».

26      L’art. 2, n. 2, del Tiroler NSchG prevede quanto segue:

«Le misure che rientrano negli usi abituali dell’agricoltura e della silvicoltura non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della presente legge.

Non altrettanto vale per le misure riguardanti le foreste alluvionali, (…) riguardanti le zone umide, (…) riguardanti le zone di tutela dell’ambiente e le zone di tutela speciale, (…)».

27      L’art. 5 del Tiroler NSchG dispone quanto segue:

«Sono vietati su tutto il territorio del Land:

a)      l’organizzazione di manifestazioni sportive che coinvolgono autoveicoli equipaggiati con un motore a combustione interna, salvo sui terreni oggetto di autorizzazione (…);

b)      l’utilizzazione di elicotteri per il trasporto di persone a fini turistici, salvo tra gli aeroporti;

c)      l’utilizzazione di battelli muniti di motore a combustione interna su corsi d’acqua naturali, salvo in esecuzione di progetti che hanno costituito oggetto di autorizzazione conforme al diritto applicabile in materia di tutela ambientale e nella misura necessaria a tali progetti;

d)      qualsiasi pregiudizio duraturo ai ghiacciai ed ai loro bacini versanti, fatta eccezione per il caso dello sfruttamento, della manutenzione e del ripristino di impianti esistenti, inclusa la loro modifica (…)».

28      L’art. 22 del Tiroler NSchG prevede quanto segue:

«1.      Il governo del Land classifica, mediante regolamento, come specie vegetali protette le specie di piante selvatiche la cui popolazione è minacciata in modo generale o in talune zone, e che è necessario conservare per salvaguardare gli interessi della tutela ambientale come definiti all’art. 1, n. 1.

2.      Nei regolamenti che esso adotta in applicazione del n. 1, il governo del Land può vietare, nella misura in cui ciò è necessario per salvaguardare la popolazione di talune specie vegetali:

(…)».

29      L’art. 23 del Tiroler NSchG recita:

«1.      Il governo del Land classifica, mediante regolamento, come specie animali protette le specie di animali selvatici che non possono essere cacciate, la cui popolazione è minacciata in modo generale o in talune zone e che è necessario conservare per salvaguardare gli interessi della tutela ambientale, come definiti all’art. 1, n. 1.

2.      Nei regolamenti che esso adotta in applicazione del n. 1, il governo del Land può vietare, nella misura in cui ciò è necessario per salvaguardare la popolazione di talune specie animali:

a)      di perturbare, di perseguitare, di catturare, di tenere, di detenere vivi o morti, di trasportare, di offrire in vendita, di vendere, di acquistare o di uccidere animali di specie protette;

b)      di togliere dal loro ambiente naturale, di danneggiare o di distruggere, di detenere, di trasportare, di offrire in vendita, di vendere o di acquistare forme di sviluppo di animali di specie protette (quali uova, larve e crisalidi);

c)      di detenere, di trasportare, di offrire in vendita, di vendere o di acquistare parti di animali di specie protette (come piume o pelli);

d)      di sottrarre o di distruggere i siti di riproduzione e i nidi di animali di specie protette;

e)      di sottoporre l’habitat di animali di specie protette (…) a trattamenti che rendono impossibile la loro sopravvivenza in tale habitat.

I divieti emessi in forza delle disposizioni di cui alle precedenti lett. a)–d) possono essere limitati ad un numero determinato di animali e di forme di sviluppo di animali, a talune forme di sviluppo determinate, nonché a taluni periodi e a talune zone; i divieti emessi in forza della disposizione di cui alla lett. e) possono essere limitati a taluni periodi e a talune zone.

3.      Chiunque affermi che gli animali di specie protette da esso trasportati, detenuti, utilizzati o offerti in vendita a titolo professionale sono stati ottenuti mediante allevamento nel Tirolo o sono stati importati da un altro Land o dall’estero deve, su domanda delle autorità, fornirne la prova.

4.      L’autorizzazione delle autorità competenti in materia di tutela ambientale è necessaria per mettere in libertà nell’ambiente animali che non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni del diritto della caccia o della pesca e che non appartengono a specie locali. Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se non è prevedibile alcuna rilevante alterazione della flora e della fauna esistenti, ovvero alcun pregiudizio agli interessi della tutela ambientale, come definiti all’art. 1, n. 1.

5.      Nei regolamenti che esso adotta in applicazione del n. 1, il governo del Land può includere disposizioni sulla cattura e sul prelievo di animali selvatici di specie protette, ivi incluse le loro forme di sviluppo, allo scopo di assicurare che tali attività siano esercitate in modo appropriato. In tale contesto, taluni metodi di cattura nonché l’utilizzo di alcuni sistemi di cattura possono essere vietati».

30      L’art. 24 del Tiroler NSchG prevede quanto segue:

«È vietato turbare o perseguitare intenzionalmente animali selvatici che non possono essere cacciati e che non appartengono a specie protette, catturarli senza giustificato motivo, nonché sottrarre, danneggiare o distruggere senza giustificato motivo i loro siti di riproduzione, nidi o forme di sviluppo».

 La fase precontenziosa

31      Dopo aver esaminato i vari testi legislativi e regolamentari relativi alla trasposizione della direttiva comunicati dalla Repubblica d’Austria, la Commissione ha indirizzato a tale Stato membro, il 13 aprile 2000, una lettera di diffida nella quale addebitava ad esso di non aver recepito in modo completo o corretto un certo numero di disposizioni della direttiva.

32      Con lettera del 27 luglio 2000, la Repubblica d’Austria ha presentato alla Commissione talune osservazioni al riguardo. Essa vi annunciava, in particolare, l’adozione di misure intese a modificare alcune disposizioni nazionali. Essa faceva tuttavia valere un’argomentazione divergente da quella della Commissione con riferimento ad altri elementi del recepimento della direttiva.

33      Con lettera del 17 ottobre 2003, la Commissione ha emesso un parere motivato nel quale ha concluso che la Repubblica d’Austria non aveva adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva, non avendone recepito in modo completo o corretto diverse disposizioni.

34      Con lettera del 23 dicembre 2003, la Repubblica d’Austria ha risposto a tale parere motivato in modo analogo a quello della risposta alla lettera di diffida.

35      In tale contesto, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

 Il procedimento dinanzi alla Corte

36      Nel suo ricorso, la Commissione aveva formulato ventisette motivi di inadempimento contro la convenuta.

37      Nel suo controricorso, quest’ultima ha ammesso la fondatezza di diciassette dei detti motivi, ma ha mantenuto la sua posizione quanto ai restanti motivi.

38      Nella replica, la Commissione ha rinunciato a due motivi di inadempimento.

39      In seguito ad una domanda di comunicazione di ulteriori elementi, riguardante gli strumenti giuridici nazionali oggetto del ricorso formulata dalla Corte ai sensi dell’art. 54 bis del regolamento di procedura, la Commissione ha desistito del pari dal ricorso per quanto attinente ai motivi di inadempimento relativi all’art. 6, nn. 3 e 4, nonché agli artt. 7, 11 e 15 della direttiva.

40      Ne consegue che il ricorso riguarda in definitiva quattordici motivi di inadempimento, che riguardano la trasposizione dell’art. 1, dell’art. 6, nn. 1 e 2, degli artt. 12 e 13, nonché dell’art. 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b), della direttiva.

41      La Repubblica d’Austria non nega che il diritto austriaco, nello stato in cui si trovava alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non era conforme ai precetti della direttiva per quanto riguarda un certo numero di punti contemplati da sette motivi di inadempimento.

 Sul ricorso

 Sui motivi di inadempimento non contestati

 Argomenti della Commissione

–       Violazione dell’art. 12 della direttiva nei Länder della Stiria e del Tirolo

42      La Commissione osserva che l’art. 13d, n. 1, della legge della Stiria relativa alla tutela ambientale (Steiermärkisches Naturschutzgesetz; in prosieguo: il «Stmk NSchG») prevede che il governo del Land della Stiria recepisca l’art. 12 della direttiva adottando a tal fine un regolamento. Tuttavia, l’art. 4 del regolamento della Stiria relativo alla tutela ambientale (Steiermärkische Naturschutzverordnung; in prosieguo: la «Stmk NSchVO»), che stabilisce l’elenco degli animali che beneficiano di protezione durante tutto l’anno, non costituirebbe una trasposizione completa dell’art. 12 della direttiva, poiché non concernerebbe tutte le specie protette ai sensi dell’allegato IV, lett. a), di quest’ultima.

43      La Commissione osserva che, in conformità all’art. 23, n. 1, lett. a), del Tiroler NSchG, il governo del Land del Tirolo deve, mediante regolamento, dichiarare specie protette le specie menzionate all’allegato IV, lett. a), della direttiva. Orbene, le disposizioni della Tiroler NSchVO non riporterebbero tutte le specie in essa contemplate.

–       Violazione dell’art. 13 della direttiva nei Länder della Carinzia, della Stiria e del Tirolo

44      La Commissione ritiene che l’allegato 1, riguardante l’art. 1 del regolamento del Land della Carinzia relativo alla tutela delle specie vegetali (Kärntner Pflanzenartenschutzverordnung), non garantisca una tutela adeguata di tutte le specie vegetali enumerate all’allegato IV, lett. b), della direttiva.

45      La Commissione afferma che, in conformità all’art. 13c, n. 1, dello Stmk NSchG, il governo del Land della Stiria deve adottare un regolamento che garantisca la trasposizione dell’art. 13 della direttiva. Orbene, tale regolamento non sarebbe stato adottato. Inoltre, gli artt. 1 e 2 della Stmk NSchVO, che determinano le specie vegetali che beneficiano di una protezione totale o parziale, non garantirebbero una trasposizione completa della direttiva, poiché non riportano tutte le specie protette considerate nell’allegato IV, lett. b), di quest’ultima.

46      La Commissione osserva che, in conformità all’art. 22, n. 1, lett. a), del Tiroler NSchG, il governo del Land del Tirolo deve, mediante regolamento, dichiarare specie vegetali protette le specie elencate all’allegato IV, lett. b), della direttiva. Orbene, la Tiroler NSchVO non stabilirebbe un regime di tutela di tutte le specie che figurano al punto di cui trattasi del detto allegato.

–       Violazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva nei Länder della Stiria e del Tirolo

47      La Commissione osserva che l’art. 62, n. 2, della legge della Stiria sulla caccia (Steiermärkisches Jagdgesetz) non tiene conto del fatto che le disposizioni derogatorie sono autorizzate soltanto se è garantito che le popolazioni delle specie protette sono mantenute in uno «stato di conservazione soddisfacente».

48      La Commissione sostiene che, per i tipi di habitat naturali prioritari, il divieto previsto all’art. 3 della Tiroler NSchVO non tiene conto dell’esigenza di uno «stato di conservazione soddisfacente». Ciò varrebbe anche per le specie vegetali considerate all’art. 1, n. 2, lett. b), della Tiroler NSchVO e per le specie animali considerate all’art. 6, n. 2, lett. e), dello stesso regolamento.

49      Il governo austriaco fa presente che varie misure di trasposizione sono in corso di elaborazione in seno alle istanze competenti dei Länder interessati. Questi ultimi avrebbero pertanto intenzione di rendere l’insieme dei testi giuridici nazionali di cui trattasi conformi alle disposizioni della direttiva.

 Giudizio della Corte

50      Secondo costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, e la Corte non può tenere conto dei mutamenti legislativi o regolamentari successivamente intervenuti (v., in particolare, sentenze 30 maggio 2002, causa C‑323/01, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑4711, punto 8, nonché 27 ottobre 2005, causa C‑23/05, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑9535, punto 9).

51      Poiché il parere motivato era stato notificato alla Repubblica d’Austria il 17 ottobre 2003, considerato il termine in esso fissato, la data alla quale la convenuta doveva aver assicurato la conformità delle disposizioni del diritto nazionale con quanto prescritto dalla direttiva era il 17 dicembre 2003.

52      Risulta dalle indicazioni fornite con riferimento ai motivi di inadempimento summenzionati che il governo austriaco non contesta che le misure necessarie al fine di garantire la trasposizione della direttiva per l’insieme dei punti interessati non erano state adottate nel termine assegnato nel parere motivato.

53      Occorre, pertanto, constatare che il ricorso è fondato con riferimento ai motivi di inadempimento relativi alla trasposizione dell’art. 12 della direttiva nei Länder della Stiria e del Tirolo, dell’art. 13 della direttiva nei Länder della Carinzia, della Stiria e del Tirolo, nonché dell’art. 16, n. 1, della direttiva nei Länder della Stiria e del Tirolo.

 Sui motivi di inadempimento contestati

 Violazione dell’art. 1 della direttiva nel Land di Salisburgo

–       Argomenti delle parti

54      La Commissione osserva che l’art. 5 del Sbg NSchG fissa un insieme di definizioni che non recepiscono correttamente quelle enunciate all’art. 1, lett. e), g), i) e l), della direttiva, relative alle nozioni di «stato di conservazione di un habitat naturale», di «specie di interesse comunitario», di «stato di conservazione di una specie» e di «zona speciale di conservazione».

55      La Commissione aggiunge che l’art. 5, punto 9, del Sbg NSchG rinvia alle nozioni di mantenimento e di ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente, senza però definirle. Peraltro, né l’art. 3a del Sbg NSchG, che si limiterebbe a prevedere un contemperamento degli interessi, né gli artt. 22a, 22b, e 29 della stessa legge, che concernerebbero varie misure di tutela complementari, costituirebbero una corretta trasposizione dell’art. 1 della direttiva.

56      Il governo austriaco considera che la trasposizione dell’art. 1 della direttiva nel diritto del Land di Salisburgo è conforme al diritto comunitario. Infatti, tutti gli elementi di tale disposizione sarebbero riportati nella legge applicabile mediante il ricorso alla nozione di «pregiudizio» in combinazione con gli obiettivi di conservazione. Si tratterebbe delle nozioni giuridiche della direttiva e delle seguenti disposizioni nazionali:

–        «stato di conservazione di un habitat naturale»: art. 1, lett. e), della direttiva; art. 5, punti 8 e 9, nonché art. 22a, nn. 3 e 4, del Sbg NSchG;

–        «specie di interesse comunitario»: art. 1, lett. g), della direttiva; «stato di conservazione di una specie»: art. 1, lett. i), della direttiva; artt. 3a, 22a, 22b e 29 del Sbg NSchG;

–        «zona speciale di conservazione»: art. 1, lett. l), della direttiva; art. 5, punti 9 e 10, nonché art. 22a del Sbg NSchG.

–       Giudizio della Corte

57      Va preliminarmente ricordato che, come risulta dal quarto e dall’undicesimo ‘considerando’ della direttiva, gli habitat e le specie da essa considerati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono spesso di natura transfrontaliera, di modo che l’adozione di misure di conservazione incombe, quale responsabilità comune, a tutti gli Stati membri.

58      Con riferimento all’ambito considerato, la Corte ha sottolineato che l’accuratezza del recepimento riveste particolare importanza in un caso, come quello di specie, in cui la gestione del patrimonio comune è affidata, per il rispettivo territorio, agli Stati membri (v. sentenze 20 ottobre 2005, causa C‑6/04, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑9017, punto 25, e 10 gennaio 2006, causa C‑98/03, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑53, punto 59).

59      Quanto alle definizioni enunciate all’art. 1 della direttiva, la Corte ha dichiarato che le nozioni di cui trattasi devono essere recepite negli ordinamenti giuridici degli Stati membri (v. sentenza 24 giugno 2003, causa C‑72/02, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I‑6597, punto 17).

60      Con riferimento, in primo luogo, alle nozioni definite all’art. 1, lett. e) e i), della direttiva («stato di conservazione di un habitat naturale» e «stato di conservazione di una specie»), va osservato che, anche se l’espressione «stato di conservazione soddisfacente» è utilizzata all’art. 5, punto 9, del Sbg NSchG, il testo delle disposizioni controverse del diritto nazionale non comprende tuttavia la totalità delle caratteristiche enunciate ai punti summenzionati dell’art. 1 della direttiva.

61      Orbene, simile tecnica legislativa non garantisce che tutti gli elementi delle definizioni di cui trattasi vengano effettivamente presi in considerazione in occasione dell’attuazione della direttiva, malgrado tali elementi siano determinanti con riferimento al senso e alla portata della tutela degli habitat e delle specie contemplati.

62      Ne consegue che non si può ritenere che l’art. 5, punti 8 e 9, nonché gli artt. 3a, 22a, 22b e 29 del Sbg NSchG costituiscano una trasposizione legislativa sufficiente dell’art. 1, lett. e) ed i), della direttiva.

63      In secondo luogo, con riferimento all’art. 1, lett. g), della direttiva, occorre constatare che tale disposizione contempla anche un gran numero di criteri volti a definire la nozione di «specie di interesse comunitario».

64      Per contro, gli artt. 3a, 22a, 22b e 29 del Sbg NSchG riguardano esclusivamente un contemperamento di interessi, le misure regolamentari complementari relative alle zone europee di conservazione, le modalità di concessione di autorizzazioni derogatorie rispetto ai divieti previsti dalla legge, e riguardano inoltre la tutela speciale delle piante selvatiche. La nozione di specie di interesse comunitario non vi è menzionata.

65      Non si può pertanto ritenere che le dette disposizioni recepiscano l’art. 1, lett. g), della direttiva.

66      Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’art. 1, lett. l), della direttiva, va osservato che l’art. 5, punto 10, del Sbg NSchG, che deve essere interpretato in combinato disposto con il punto 9 dello stesso articolo, che enuncia come obiettivo il mantenimento e il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente, impiega i termini «zona europea di conservazione» in luogo dell’espressione «zona speciale di conservazione». Le zone ivi considerate sono, tra l’altro, i siti iscritti dalla Commissione nell’elenco dei siti di importanza comunitaria, in applicazione dell’art. 4, n. 2, della direttiva, nonché i siti per i quali il Land di Salisburgo ha proposto l’iscrizione su tale elenco, in conformità all’art. 4, n. 1, della detta direttiva.

67      Occorre aggiungere che l’art. 22a, nn. 2–4, del Sbg NSchG stabilisce con precisione le misure da adottare ai fini della realizzazione degli obiettivi di tutela relativi alle «zone europee di conservazione».

68      Da quanto precede discende che l’art. 5, punti 9 e 10, nonché l’art. 22a del Sbg NSchG stabiliscono, con sufficiente esattezza giuridica, una definizione dei siti inclusi nella nozione di «zona speciale di conservazione» ai sensi dell’art. 1, lett. l), della direttiva.

69      Pertanto, quest’ultima disposizione è stata recepita in modo corretto nel Land di Salisburgo.

70      Ne consegue che la censura della Commissione in esame è fondata soltanto con riferimento alla mancata trasposizione dell’art. 1, lett. e), g) ed i), della direttiva.

 Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva nel Land della Bassa Austria

–       Argomenti delle parti

71      La Commissione afferma che l’art. 9, n. 5, del Nö NSchG si limita a prevedere l’obbligo di adottare, «all’occorrenza», misure appropriate di mantenimento, di sviluppo e di conservazione. Orbene, deriverebbe dall’art. 6, n. 1, della direttiva che le «misure di conservazione necessarie» devono essere emanate in tutti i casi di specie, e non «all’occorrenza». Infatti, in quest’ultima disposizione, i termini «all’occorrenza» riguarderebbero soltanto i piani di gestione e non potrebbero essere intesi come limite generale all’obbligo di emanare le misure regolamentari, amministrative o contrattuali necessarie.

72      Il governo austriaco sostiene che l’obbligo sancito all’art. 6, n. 1, della direttiva non consiste nell’emanare, in tutti i casi di specie, misure di conservazione, ma soltanto le misure di conservazione «necessarie». In ogni caso, qualora tali misure si imponessero al di là degli obblighi e dei divieti a statuire ai sensi dell’art. 9, n. 4, del Nö NSchG, esse verrebbero effettivamente adottate dalle autorità competenti del Land al fine di pervenire ad uno stato di conservazione soddisfacente.

–       Giudizio della Corte

73      Va ricordato, anzitutto, che la direttiva fissa regole complesse e tecniche nel settore del diritto ambientale e che, pertanto, gli Stati membri sono specialmente tenuti a fare in modo che la loro normativa destinata al recepimento di tale direttiva sia chiara e precisa (v. sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 26).

74      Quanto all’addebito formulato dalla Commissione, va osservato che tanto l’art. 6, n. 1, della direttiva, quanto l’art. 9, n. 5, del Nö NSchG utilizzano i termini «all’occorrenza». Tuttavia, nella disposizione di diritto nazionale, i detti termini si riferiscono in generale a tutte le misure di conservazione, il che significa che, secondo tale disposizione, l’attuazione di tali misure non è obbligatoria.

75      Per contro, all’art. 6, n. 1, della direttiva, gli stessi termini si riferiscono soltanto a casi esemplificativi particolari, cioè a taluni mezzi o scelte tecniche di conservazione che sono definiti come «appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo».

76      Pertanto, la direttiva impone l’adozione di misure di conservazione necessarie, il che esclude ogni margine discrezionale in materia degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali ai mezzi da impiegare ed alle scelte tecniche da operare nell’ambito delle dette misure.

77      Ne consegue che non si può ritenere che l’art. 9, n. 5, del Nö NSchG recepisca in modo sufficiente l’obbligo di adottare, in tutti i casi, le misure di conservazione necessarie per le zone speciali di conservazione.

78      In proposito, non può essere accolto l’argomento fatto valere dal governo austriaco secondo cui, in ogni caso, tale disposizione di diritto nazionale è interpretata in un senso conforme alla direttiva quando sono necessarie misure di conservazione.

79      Infatti, simile interpretazione conforme delle disposizioni di diritto nazionale non può, di per sé, presentare la chiarezza e la precisione richieste per garantire la certezza del diritto (v., in tal senso, sentenze 19 settembre 1996, causa C‑236/95, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑4459, punto 13, e 10 maggio 2001, causa C‑144/99, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑3541, punto 21).

80      Inoltre, non si può ritenere che semplici prassi amministrative, per loro natura modificabili a discrezione dell’amministrazione e prive di adeguata pubblicità, costituiscano valido adempimento degli obblighi che incombono agli Stati membri nel contesto della trasposizione di una direttiva (v. sentenze 13 marzo 1997, causa C‑197/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑1489, punto 14; 7 marzo 2002, causa C‑145/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2235, punto 30, nonché 10 marzo 2005, causa C‑33/03, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑1865, punto 25).

81      Occorre, pertanto, constatare che la normativa del Land della Bassa Austria non risulta conforme all’art. 6, n. 1, della direttiva.

82      Il ricorso è pertanto fondato su questo punto.

 Violazione dell’art. 6, n. 1, della direttiva nel Land dell’Alta Austria

–       Argomenti delle parti

83      La Commissione osserva che l’art. 15, n. 2, dell’ Oö NSchG prevede la possibilità di stabilire piani di conservazione dei paesaggi. Simile facoltà non sarebbe tuttavia sufficiente rispetto all’obbligo enunciato all’art. 6, n. 1, della direttiva.

84      La Commissione rileva inoltre che, in conformità alla medesima disposizione, il governo del Land può stabilire, per le zone protette, piani di conservazione dei paesaggi contenenti misure che sono «necessarie nell’interesse pubblico e che non ostacolano in modo significativo lo sfruttamento economico autorizzato dei terreni interessati». Orbene, la proposizione subordinata riguardante lo «sfruttamento economico» sarebbe concepita come restrizione dell’obbligo di stabilire piani di conservazione dei paesaggi.

85      Il governo austriaco fa valere che l’art. 6, n. 1, della direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di determinare la natura delle misure di tutela da adottare.

86      Tale governo asserisce anche che l’art. 15, n. 2, dell’Oö NSchG è conforme alla direttiva, dato che la nozione di «sfruttamento economico» può essere intesa soltanto come nozione di uno sfruttamento che rispetta le norme di tutela applicabili alle zone protette. Uno sfruttamento contrario agli obiettivi di tutela sanciti dall’art. 6, n. 1, della direttiva non potrebbe pertanto essere autorizzato dalle autorità regolamentari o amministrative competenti.

–       Giudizio della Corte

87      Occorre ricordare preliminarmente che, con i termini usati all’art. 6, n. 1, della direttiva, il legislatore comunitario ha voluto imporre agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure di conservazione necessarie che sono rispondenti alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie considerati, rispettivamente, agli allegati I e II della direttiva.

88      È tuttavia inevitabile constatare che l’art. 15, n. 2, dell’Oö NSchG, secondo cui le «zone europee di tutela» e le «zone di tutela ambientale» «possono» essere oggetto di piani di conservazione dei paesaggi, conferisce un margine di discrezionalità al governo del Land circa l’esistenza dell’obbligo di adottare «misure di conservazione necessarie».

89      Orbene, come si è esposto al punto 76 della presente sentenza, simile analisi non rientra nell’ambito di una competenza facoltativa degli Stati membri. Per quest’unico motivo, l’art. 15, n. 2, dell’Oö NSchG non costituisce una corretta trasposizione dell’art. 6, n. 1, della direttiva.

90      Occorre aggiungere che il detto art. 15, n. 2, non precisa la portata della nozione di «sfruttamento economico autorizzato» e che è immaginabile che interventi di tal genere possano ostacolare l’adozione di misure di conservazione necessarie. Tale disposizione è pertanto, anche sotto questo profilo, incompatibile con l’art. 6, n. 1, della direttiva.

91      Da quanto precede risulta che la normativa del Land dell’Alta Austria non è conforme alla detta disposizione della direttiva.

92      Il ricorso della Commissione è, pertanto, fondato al riguardo.

 Violazione dell’art. 6, n. 2, della direttiva nel Land del Tirolo

–       Argomenti delle parti

93      La Commissione fa valere che né gli artt. 1 e 2, né gli artt. 5 o 14 del Tiroler NSchG consentono di considerare che l’art. 6, n. 2, della direttiva è stato recepito in modo conforme al diritto comunitario. Gli artt. 22, 23 e 24 del Tiroler NSchG riguarderebbero la tutela di specie vegetali, di specie animali o di uccelli, nonché le misure relative alle specie non protette, ma non sancirebbero un divieto di deterioramento delle zone speciali di conservazione.

94      Il governo austriaco fa valere che l’obbligo enunciato all’art. 6, n. 2, della direttiva viene preso in considerazione dalle summenzionate disposizioni del Tiroler NSchG .

95      Infatti, sebbene ammetta che le dette disposizioni non comportano uno specifico divieto di deterioramento delle zone speciali di conservazione, tale governo ritiene tuttavia che la trasposizione del detto obbligo non richieda che sia necessariamente riportato il testo letterale dell’art. 6, n. 2, della direttiva. L’autorità legislativa del Land avrebbe provveduto ad assicurare una debita considerazione di tale esigenza di tutela, in modo tale che sarebbe garantito che gli habitat naturali e gli habitat delle specie non siano deteriorati e che le specie alle quali tali zone sono destinate non subiscano turbative.

96      Tale governo aggiunge che, in ogni caso, le modifiche legislative introdotte dall’art. 14 del Tiroler NSchG hanno reso la legge di cui trattasi conforme alla direttiva.

–       Giudizio della Corte

97      Occorre anzitutto rilevare che l’art. 14 del Tiroler NSchG è stato introdotto soltanto dopo la scadenza del termine fissato nel parere motivato. Tale modifica normativa è, pertanto, irrilevante ai fini della valutazione del motivo di inadempimento in esame, in conformità alla giurisprudenza richiamata al punto 50 della presente sentenza.

98      Per quanto riguarda il primo obbligo previsto dall’art. 6, n. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri l’adozione delle misure idonee ad evitare, nelle zone speciali di conservazione, il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie, alla luce dell’argomentazione sviluppata dal governo austriaco con riferimento alle modalità di trasposizione dell’art. 6, n. 2, della direttiva, occorre sottolineare che la normativa del Land del Tirolo, nella versione in vigore alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non conteneva alcuna disposizione che presentasse la precisione giuridica necessaria per imporre alle autorità competenti di evitare il deterioramento di tali habitat (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 37).

99      In tali circostanze, non può essere accolto l’argomento secondo cui il contesto giuridico generale che deriva dalla normativa in vigore nel Land del Tirolo adempie gli obblighi summenzionati.

100    Quanto al secondo obbligo derivante dall’art. 6, n. 2, della direttiva, che impone agli Stati membri di adottare le misure idonee per evitare perturbazioni a danno delle specie per le quali le zone speciali di conservazione sono state designate, va constatato che neppure gli artt. 22–24 del Tiroler NSchG recepiscono tale obbligo, considerato che essi non riguardano le specie la cui conservazione richiede la designazione di tali zone, cioè le specie contemplate all’allegato II della direttiva, bensì le specie contemplate all’allegato IV, lett. a), di quest’ultima, la cui tutela rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva.

101    Orbene, la tutela delle specie per le quali le zone speciali di conservazione sono state designate deve essere garantita in modo completo (v. sentenza 13 febbraio 2003, causa C‑75/01, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I‑1585, punto 43).

102    Ne consegue che la normativa del Land del Tirolo non è conforme all’art. 6, n. 2, della direttiva.

103    Il ricorso della Commissione è, pertanto, fondato su questo punto.

 Violazione dell’art. 16, n. 1, della direttiva nei Länder della Bassa Austria e di Salisburgo

–       Addebito relativo alla normativa del Land della Bassa Austria

Argomenti delle parti

104    La Commissione sostiene che gli artt. 20, 21 e 22 del Nö NSchG non fanno riferimento al criterio del «mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente» e che le condizioni e i criteri che devono ricorrere per poter derogare al regime di tutela previsto nella direttiva non sono elencati in modo esaustivo, in contrasto con quanto disposto dall’art. 16, n. 1, della stessa.

105    La Commissione aggiunge che i divieti sanciti dall’art. 95 del Nö JagdG riguardano esclusivamente le specie animali che vivono allo stato selvatico e che, pertanto, essi non si applicano ad altre specie.

106    Il governo austriaco considera che, per la tecnica legislativa prescelta, la tutela richiesta dalla direttiva è garantita dall’art. 20, n. 4, del Nö NSchG. Infatti, le autorità competenti dovrebbero, da un lato, agire in modo conforme alla direttiva e, dall’altro, rispettare i divieti enunciati dalla normativa sulla caccia. Nella prassi, le autorizzazioni derogatorie verrebbero concesse soltanto in modo assai restrittivo, cioè soltanto quando non vi sia ragione di temere alcun rischio significativo per le specie protette di piante e animali selvatici.

107    Tale governo sostiene anche che la stessa disposizione garantisce il rispetto del principio della certezza del diritto, poiché impone alle autorità competenti di determinare esplicitamente i sistemi, gli strumenti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati.

108    Tale governo chiarisce, infine, che le deroghe previste all’art. 21, nn. 1 e 2, del Nö NSchG non possono mai essere applicate in caso di danno intenzionale a piante, animali o habitat protetti.

Giudizio della Corte

109    Occorre preliminarmente ricordare che gli artt. 12–14 e 15, lett. a) e b), della direttiva costituiscono un complesso coerente di norme che impongono agli Stati membri di istituire regimi di tutela rigorosi delle specie animali e vegetali interessate (v., in tal senso, sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 112).

110    Va anche osservato che l’art. 16 della direttiva, che definisce con precisione i criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono prevedere deroghe ai divieti enunciati nei suoi articoli 12–15, costituisce una disposizione eccezionale rispetto al sistema di tutela previsto dalla direttiva. Di conseguenza, tale articolo deve essere interpretato restrittivamente (v. sentenza Commissione/Regno Unito, cit., punto 111).

111    Occorre aggiungere al riguardo che, in conformità all’art. 16, n. 1, della direttiva, qualsiasi misura adottata a livello nazionale che deroghi ai divieti previsti dalla direttiva deve essere subordinata alla condizione che non esista altra soluzione soddisfacente.

112    Ne consegue che le disposizioni nazionali che subordinano la concessione di deroghe ai divieti sanciti dagli artt. 12–14 e 15, lett. a) e b), della direttiva non al complesso dei criteri e delle condizioni esposti al suo art. 16, bensì, in modo incompleto, a taluni elementi di essi, non costituiscono un regime conforme a tale ultimo articolo.

113    Inoltre, come si è ricordato al punto 80 della presente sentenza, una prassi amministrativa conforme alle disposizioni di una direttiva non è sufficiente a garantire una corretta trasposizione del diritto comunitario.

114    Per quanto riguarda, anzitutto, l’art. 20, n. 4, del Nö NSchG, va osservato in primo luogo che, sebbene esso preveda che talune deroghe possano essere concesse quando non vi sia motivo di temere un rischio per la flora e la fauna selvatiche, esso non esclude tuttavia tali deroghe per il caso in cui le popolazioni delle specie interessate non si trovino in uno stato di conservazione soddisfacente.

115    Orbene, l’art. 16, n. 1, della direttiva pone lo stato di conservazione soddisfacente delle dette popolazioni nella loro area di ripartizione naturale quale presupposto necessario per la concessione delle deroghe da esso previste.

116    In tale contesto, l’ambiguità che caratterizza la formulazione dell’art. 20, n. 4, del Nö NSchG è incompatibile con l’obbligo di una trasposizione chiara e precisa dell’art. 16, n. 1, della direttiva (v., analogamente, sentenza 23 marzo 1995, causa C‑365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑499, punto 9).

117    In secondo luogo, per quanto riguarda i motivi di concessione della deroga, è importante constatare che l’art. 20, n. 4, del Nö NSchG menziona a titolo d’esempio deroghe a fini scientifici o pedagogici.

118    Orbene, anche se tali deroghe possono essere ricollegate all’art. 16, n. 1, lett. d), della direttiva, la formulazione della disposizione di cui trattasi nel diritto nazionale non esclude tuttavia che talune deroghe possano essere autorizzate per motivi diversi da quelli che sono tuttavia elencati esaustivamente all’art. 16, n. 1, lett. a)–d), della direttiva.

119    In terzo luogo, va osservato che l’art. 20, n. 4, del Nö NSchG non riporta neppure le condizioni di deroga che figurano all’art. 16, n. 1, lett. e), della direttiva, consistenti nel requisito che qualsiasi misura derogatoria sia corredata da condizioni strettamente controllate e abbia carattere selettivo e tassativo.

120    Con riferimento, poi, all’art. 21 del Nö NSchG, è sufficiente ricordare che l’art. 16, n. 1, della direttiva non prevede alcun motivo di deroga in favore di uno sfruttamento commerciale di natura agricola o forestale.

121    Infine, per quanto riguarda l’argomentazione del governo austriaco attinente alle disposizioni della normativa sulla caccia, va osservato che l’applicazione dell’art. 20, n. 4, del Nö NSchG è tale da violare gli artt. 12–15 della direttiva al di fuori del settore della caccia. Inoltre, anche se le autorità competenti rispettano le disposizioni nazionali di tutela ambientale relative all’esercizio della caccia, simile regime non è in grado di istituire un ambito giuridico conforme alla disposizione comunitaria che elenca in modo esaustivo i motivi di deroga consentiti. Infatti, l’art. 95 del Nö JagdG non contiene simile elenco di motivi, ma si limita a vietare un certo numero di sistemi di caccia per talune specie animali.

122    Risulta dalle considerazioni che precedono che la normativa del Land della Bassa Austria non è conforme all’art. 16, n. 1, della direttiva.

123    Il ricorso della Commissione è, pertanto, fondato al riguardo.

–       Addebito relativo alla normativa del Land di Salisburgo

Argomenti delle parti

124    La Commissione osserva che l’art. 34 del Sbg NSchG e l’art. 104, n. 4, del Sbg JagdG non si riportano al criterio del «mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente» enunciato all’art. 16, n. 1, della direttiva. Inoltre, i motivi di deroga previsti all’art. 34, n. 1, punti 2 e 9, del Sbg NSchG riguardanti la produzione di bevande e la costruzione di impianti non possono essere collegati a nessuno dei motivi che figurano all’art. 16, n. 1, della direttiva.

125    Il governo austriaco sostiene che, nei limiti in cui l’art. 16, n. 1, della direttiva prevede la possibilità di derogare ai divieti da essa previsti, sarebbe contrario alla logica del sistema di tutela così stabilito emanare l’obbligo di ripristinare uno stato di conservazione soddisfacente nell’ambito di una disposizione relativa alla concessione di autorizzazioni derogatorie. Peraltro, l’art. 34, n. 3, del Sbg NSchG sarebbe più rigoroso dell’art. 16, n. 1, della direttiva, in quanto ogni misura derogatoria deve evitare deterioramenti che colpiscono le popolazioni delle specie vegetali o animali presenti nella zona di cui trattasi.

Giudizio della Corte

126    Va osservato che i termini «mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente» che figurano all’art. 16, n. 1, della direttiva si riferiscono ad una situazione che è definita all’art. 1, lett. i), della medesima e che contiene, da un lato, elementi generali menzionati al primo comma del detto punto e, dall’altro, vari criteri cumulativi. Come risulta dal precedente punto 59, incombe agli Stati membri l’obbligo di recepire tali nozioni nel loro diritto interno con sufficiente precisione giuridica.

127    Per contro, l’art. 104, n. 4, del Sbg JagdG prevede che possano essere concesse autorizzazioni derogatorie «qualora ciò non metta in pericolo la popolazione della specie selvatica interessata». Tale disposizione si discosta dal regime di tutela previsto dalla direttiva, in quanto consente deroghe ai divieti di principio senza subordinarle all’esigenza imperativa del mantenimento delle popolazioni delle specie interessate in uno stato di conservazione soddisfacente.

128    Per quanto riguarda l’art. 34, n. 1, del Sbg NSchG, le giustificazioni vertenti, rispettivamente, sulla fabbricazione di bevande e sulla costruzione di installazioni non hanno alcuna attinenza con nessuno dei motivi esposti esaustivamente all’art. 16, n. 1, della direttiva.

129    Si deve pertanto considerare provato l’asserito inadempimento..

 Violazione dell’art. 22, lett. b), della direttiva nel Land della Bassa Austria

–       Argomenti delle parti

130    La Commissione osserva che l’art. 17, n. 5, del Nö NSchG fa dipendere la concessione dell’autorizzazione a introdurre specie non locali da un criterio non previsto dalla direttiva, e cioè che un eventuale danno non sia «duraturo». Peraltro, tale disposizione non vieterebbe tutti i danni arrecati agli habitat nella loro area di ripartizione naturale oltre che alla fauna e alla flora selvatiche locali, dovuti all’introduzione intenzionale di specie non locali.

131    Il governo austriaco ritiene che, nell’ambito di un’interpretazione dell’art. 17, n. 5, del Nö NSchG conforme alla direttiva, l’autorizzazione a introdurre nell’ambiente una specie non locale o non adatta alle condizioni locali verrà sempre rifiutata qualora tale intervento arrechi pregiudizio alla fauna e alla flora locali.

–       Giudizio della Corte

132    Occorre constatare che l’art. 17, n. 5, del Nö NSchG consente l’introduzione intenzionale di specie animali o vegetali non locali a condizione che gli habitat naturali nonché la fauna e la flora selvatiche locali non siano durevolmente compromesse.

133    Orbene, tale regime non costituisce corretta trasposizione del sistema di tutela stabilito dalla direttiva. Tale sistema esige infatti che qualsiasi misura derogatoria rispetti le condizioni stabilite dall’art. 22, lett. b), della direttiva e, in particolare, la condizione secondo cui l’autorizzazione può essere concessa soltanto nei limiti in cui non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali.

134    Va osservato, al riguardo, che l’espressione «alcun pregiudizio» costituisce un obbligo di tutela privo di ambiguità, maggiore di quello enunciato dall’art. 17, n. 5, del Nö NSchG.

135    Si deve pertanto considerare provato l’asserito inadempimento.

136    Dalle considerazioni che precedono risulta che la Repubblica d’Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, dell’art. 6, nn. 1 e 2, degli artt. 12 e 13, nonché dell’art. 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b), della direttiva.

 Sulle spese

137    A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente nella parte essenziale dei suoi motivi ancora oggetto di giudizio, va condannata alle spese.

138    Per quanto riguarda i motivi di inadempimento enunciati nell’atto introduttivo del ricorso per i quali la Commissione ha rinunciato agli atti in una fase successiva del procedimento, occorre constatare che l’abbandono degli addebiti di cui trattasi è intervenuto a seguito delle modifiche apportate agli strumenti giuridici nazionali considerati. Tale rinuncia agli atti è pertanto imputabile alla convenuta, considerato che soltanto con ritardo le disposizioni del diritto nazionale sono state rese conformi a quanto prescritto dal diritto comunitario. In applicazione dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura, occorre conseguentemente condannare la Repubblica d’Austria a sostenere tutte le spese della presente controversia.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica d’Austria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1, lett. e), g) e i), dell’art. 6, nn. 1 e 2, degli artt. 12 e 13, nonché dell’art. 16, n. 1, e dell’art. 22, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.