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Massima

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1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Avvocati — Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica — Direttiva 98/5

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5, art. 9, secondo comma)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Avvocati — Esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica — Direttiva 98/5

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5)

Massima

1. L’art. 9 della direttiva 98/5, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, il quale stabilisce che le decisioni dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che respingono l’iscrizione di un avvocato che desidera esercitarvi le sue attività con il suo titolo professionale d’origine devono essere soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno, osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale una decisione di questo tipo deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, mentre il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto.

Affinché sia garantita l’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti previsti dalla direttiva 98/5, infatti, l’organo chiamato a decidere dei detti ricorsi deve corrispondere alla nozione di giudice come definita dal diritto comunitario e soddisfare una serie di requisiti quali l’origine legale, il carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche nonché l’indipendenza e l’imparzialità.

In proposito, la nozione di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale, implica innanzi tutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso. Peraltro, la nozione di indipendenza presuppone, da un lato, che l’organo sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri per quanto riguarda le controversie loro sottoposte. D’altro lato, essa si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima. Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità implicano l’esistenza di disposizioni, relative, in particolare, alla composizione dell’organo che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all’impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni ed alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.

L’art. 9 della direttiva 98/5, infine, pur non escludendo la previa presentazione di un ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale, non prevede però che l’interessato possa esperire il rimedio giurisdizionale solo dopo l’eventuale esaurimento di rimedi di altra natura. In ogni caso, quando un ricorso dinanzi ad un organo non giurisdizionale è previsto dalla normativa nazionale, il detto art. 9 richiede un accesso effettivo ed entro un termine ragionevole ad un giudice ai sensi del diritto comunitario, competente a pronunciarsi sia in fatto che in diritto.

(v. punti 44, 47-53, 60-62, dispositivo 1)

2. L’art. 3 della direttiva 98/5, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, osta a che uno Stato membro subordini ad una previa verifica delle conoscenze linguistiche l’iscrizione presso la competente autorità nazionale degli avvocati che abbiano conseguito la loro qualifica professionale in un altro Stato membro e intendano esercitare con il loro titolo professionale di origine.

Il legislatore comunitario, infatti, con tale articolo ha realizzato l’armonizzazione completa dei requisiti richiesti a priori ai fini dell’esercizio del diritto conferito dalla direttiva 98/5, prevedendo la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine quale unico requisito cui deve essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante che gli consente di ivi esercitare con il suo titolo professionale d’origine.

Il legislatore comunitario, al fine di facilitare l’esercizio della libertà fondamentale di stabilimento di una determinata categoria di avvocati migranti, ha preferito non optare per un sistema di previo controllo delle conoscenze degli interessati.

Tale rinuncia ad un sistema di controllo a priori delle conoscenze, in particolare linguistiche, dell’avvocato europeo coesiste, tuttavia, nella direttiva 98/5, con una serie di norme volte a garantire, ad un livello accettabile nella Comunità, la protezione degli assistiti ed una buona amministrazione della giustizia.

(v. punti 65-67, 69, 71, 77, dispositivo 2)