1. Ricorso per inadempimento — Procedimento precontenzioso — Oggetto
(Art. 226 CE)
2. Ricorso per inadempimento — Diritto di azione della Commissione — Prescrizione dell’azione
(Art. 226 CE)
3. Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione
(Art. 226 CE)
4. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori
(Art. 49 CE)
5. Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Distacco di lavoratori
(Art. 49 CE)
1. Il procedimento precontenzioso previsto all’art. 226 CE ha lo scopo di dare allo Stato membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi che gli derivano dal diritto comunitario o di sviluppare un’utile difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione.
(v. punto 25)
2. Le norme di cui all’art. 226 CE devono essere applicate senza che la Commissione sia tenuta ad osservare un termine prestabilito, salvo i casi in cui la durata eccessiva del procedimento precontenzioso previsto da tale disposizione possa aumentare, per lo Stato coinvolto, la difficoltà di confutare gli argomenti della Commissione e violare, pertanto, i diritti della difesa. Spetta allo Stato membro interessato addurre la prova di siffatta incidenza.
(v. punto 26)
3. Nell’ambito di un procedimento per inadempimento avviato ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l’asserita inadempienza. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari perché quest’ultima accerti l’esistenza dell’inadempimento contestato, senza potersi basare su alcuna presunzione.
Inoltre, si deve valutare la portata delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali tenendo conto dell’interpretazione che ne danno i giudici nazionali.
(v. punti 48‑49)
4. Non viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 49 CE uno Stato membro che impone ai datori di lavoro stranieri che occupano lavoratori sul territorio nazionale di tradurre nella lingua di tale Stato membro taluni documenti che debbono essere conservati sul luogo di lavoro durante tutto il periodo di occupazione effettiva dei lavoratori distaccati.
L’obbligo in tal modo imposto costituisce certo una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto comporta spese e oneri amministrativi e finanziari supplementari per le imprese che hanno sede in un altro Stato membro, cosicché queste ultime non sono su un piano di parità, dal punto di vista della concorrenza, con i datori di lavoro che hanno sede nello Stato membro ospitante e possono quindi essere dissuase dal fornire prestazioni in tale Stato membro.
Tale obbligo può tuttavia essere giustificato da un obiettivo di interesse generale connesso alla protezione sociale dei lavoratori dato che consente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante di svolgere i necessari controlli per garantire l’osservanza delle disposizioni nazionali in materia. In quanto impone di tradurre soltanto alcuni documenti e non comporta per il datore di lavoro un onere amministrativo o finanziario gravoso, esso non va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo di protezione sociale perseguito.
(v. punti 66, 68‑72, 76)
5. Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 49 CE uno Stato membro che impone alle imprese di lavoro temporaneo estere di dichiarare non soltanto la cessione temporanea di un lavoratore a un’impresa utilizzatrice nello Stato membro interessato, ma anche il luogo di lavoro di tale lavoratore nonché qualsiasi modifica relativa a detto luogo, mentre le altre imprese dello stesso tipo stabilite nel suddetto Stato membro non sono soggette a tale obbligo supplementare.
(v. punti 85, 89 e dispositivo)