1. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
2. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Art. 2, primo comma, quarto trattino, UE; Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
3. Libera circolazione delle merci — Prodotti in libera pratica
(Art. 24 CE; Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
4. Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
1. Il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all’esercizio di un’azione penale, con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.
La proposizione principale contenuta nell’unica frase che costituisce il detto art. 54 non fa, infatti, alcun riferimento al contenuto della sentenza diventata definitiva. Essa non è applicabile unicamente alle sentenze che pronunciano una condanna.
Inoltre, non applicare l’art. 54 nell’ipotesi di assoluzione definitiva dell’imputato per prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento, comprometterebbe il conseguimento dell’obiettivo di tale disposizione che consiste nell’evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati membri. Una tale persona deve dunque essere considerata come giudicata con sentenza definitiva ai sensi di questa disposizione.
Certo, in materia di termini di prescrizione non vi è stata un’armonizzazione delle legislazioni degli Stati contraenti. Tuttavia, nessuna disposizione del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, né dell’Accordo di Schengen o della Convenzione di applicazione di quest’ultimo, assoggetta l’applicazione dell’art. 54 all’armonizzazione o, quanto meno, al ravvicinamento delle legislazioni penali degli Stati membri nel settore delle procedure di estinzione dell’azione penale e, più in generale, all’armonizzazione o al ravvicinamento delle legislazioni penali di questi. Il principio del ne bis in idem implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe a soluzioni diverse.
Infine, la decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non osta all’applicazione del principio ne bis in idem nel caso di un’assoluzione definitiva per prescrizione del reato. L’attuazione della facoltà, prevista all’art. 4, punto 4, della detta decisione quadro, di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo, in particolare se l’azione penale è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del suo proprio diritto penale, non è, infatti, subordinata all’esistenza di una sentenza basata sulla prescrizione. L’ipotesi secondo cui la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro è disciplinata dall’art. 3, punto 2, della detta decisione quadro, decisione che enuncia un motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo.
(v. punti 24, 27-31, 33, dispositivo 1)
2. Il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva da uno Stato contraente. Tale interpretazione, basata sulla formulazione del detto art. 54, è confortata dalla finalità delle disposizioni del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, quale risulta dall’art. 2, primo comma, quarto trattino, UE.
(v. punti 36-37, dispositivo 2)
3. Il giudice penale di uno Stato contraente non può considerare una merce in libera pratica sul suo territorio per il solo fatto che il giudice penale di un altro Stato contraente ha accertato, a proposito di tale medesima merce, che il reato di contrabbando è prescritto.
Infatti, affinché prodotti provenienti da paesi terzi siano considerati in libera pratica in uno Stato membro, devono essere soddisfatte le tre condizioni previste all’art. 24 CE. L’accertamento da parte di un giudice di uno Stato membro che il reato di contrabbando contestato ad un imputato è prescritto non modifica la qualificazione giuridica dei prodotti in questione, giacché il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, vincola i giudici di uno Stato contraente solo in quanto esso osta a che un imputato che è già stato giudicato con sentenza definitiva in un altro Stato contraente venga perseguito una seconda volta per i medesimi fatti.
(v. punti 49-52, dispositivo 3)
4. L’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione della nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro. Pertanto l’immissione sul mercato di una merce in un altro Stato membro, successiva alla sua importazione nello Stato membro che ha pronunciato l’assoluzione per la prescrizione del reato di contrabbando, costituisce un comportamento idoneo a far parte dei «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54. Tuttavia, la valutazione definitiva in proposito spetta ai giudici nazionali competenti, che debbono accertare se i fatti materiali di cui trattasi costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto.
(v. punti 54, 56-57, dispositivo 4)