Parole chiave
Massima

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1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653

(Direttiva del Consiglio 86/653/CEE, artt. 17, n. 2, e 19)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Agenti commerciali indipendenti — Direttiva 86/653

(Direttiva del Consiglio 86/653, art. 17, n. 2)

Massima

1. L’art. 19 della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, dev’essere interpretato nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto che risulta dall’applicazione dell’art. 17, n. 2, di tale direttiva non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli fissati da quest’ultima disposizione a meno che non sia provato che l’applicazione di tale accordo garantisce, in ogni caso, all’agente commerciale un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione della detta disposizione.

(v. punti 25, 27, 36, dispositivo 1)

2. Benché il regime istituito dall’art. 17 della direttiva 86/653, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, sia imperativo e fissi un ambito, esso non fornisce tuttavia indicazioni dettagliate per quanto riguarda le modalità di calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto alla quale l’agente commerciale può aver diritto.

All’interno dell’ambito fissato dal detto art. 17, n. 2, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell’equità.

(v. punti 34, 36, dispositivo 2)