Parole chiave
Massima

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Trasporti — Trasporti marittimi — Libera prestazione dei servizi — Cabotaggio marittimo

(Regolamento del Consiglio n. 3577/92, art. 3, nn. 2 e 3)

Massima

Per quanto riguarda le navi da carico di oltre 650 tonnellate lorde che effettuano il cabotaggio con le isole, l’art. 3, n. 3, del regolamento n. 3577/92, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) prevede che tutte le questioni relative all’equipaggio rientrano nella competenza dello Stato di bandiera quando il viaggio in questione segue o precede un viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato. A questo proposito, la nozione di «viaggio che segue o precede il viaggio di cabotaggio», figurante in tale disposizione, comprende, in linea di principio, ogni viaggio in provenienza da o diretto verso un altro Stato, a prescindere dalla presenza di un carico a bordo. Tuttavia, non possono essere ammessi viaggi senza carico a bordo effettuati abusivamente allo scopo di aggirare le norme previste dal regolamento n. 3577/92. L’accertamento dell’esistenza di una pratica abusiva richiede, da un lato, che il viaggio internazionale in zavorra, nonostante l’applicazione formale delle condizioni di cui all’art. 3, n. 3, del detto regolamento, abbia come risultato che l’armatore fruisca, per tutte le questioni relative all’equipaggio, dell’applicazione delle norme dello Stato di bandiera in spregio dell’obiettivo dell’art. 3, n. 2, del medesimo regolamento, il quale consiste nel consentire l’applicazione delle norme dello Stato ospitante a tutte le questioni relative all’equipaggio nel caso del cabotaggio insulare. D’altro lato, deve altresì risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale di tale viaggio internazionale in zavorra è quello di evitare l’applicazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento n. 3577/92, a vantaggio di quella del n. 3 del medesimo articolo.

(v. punto 25 e dispositivo)